Il corpo senza centro: quando chi decide non risponde di cosa accade dopo
Cinque episodi distanti per materia, scala e geografia condividono lo stesso schema: l’atto che istituisce un vincolo o un riconoscimento raramente porta con sé chi dovrà sostenerne il peso nel tempo. Un’analisi verificata, e un’ipotesi dichiarata che resta tale.
Non è nato come un confronto. È nato osservando, in sequenza e per ragioni di lavoro editoriale diverse tra loro, episodi che non avevano in apparenza nulla in comune: una sentenza amministrativa sulla costa abruzzese, la demolizione di un albergo abusivo sulla costiera amalfitana di vent’anni prima, il destino di una legge sul paesaggio del 1985, un convegno sulla pastorizia transumante in un piccolo comune del Sannio. Materie diverse, decenni diversi, attori diversi. Ma con un’insistenza che a un certo punto ha smesso di sembrare casuale.
Il Parco della Costa Teatina, venticinque anni dopo
Con la sentenza n. 335/2026, il TAR Abruzzo ha accolto un ricorso del WWF Italia e imposto al Ministero dell’Ambiente un termine perentorio di novanta giorni per concludere l’iter istitutivo del Parco Nazionale della Costa Teatina, previsto dalla legge 93 del 2001. Venticinque anni separano la legge dalla sua prima reale esecuzione. Il vincolo non era mai stato negato nel merito: era semplicemente rimasto senza nessuno che, nel tempo, ne portasse a termine l’attuazione, fino a che un giudice non ha dovuto imporla.
Una vittoria, poi una sequenza incerta
L’Hotel Fuenti. Demolito nel 1999 dopo un contenzioso durato circa trent’anni, l’abbattimento dell’albergo abusivo sulla costiera amalfitana è ricordato come una delle prime “eco-vittorie” del movimento ambientalista italiano, e la parola coniata per descriverlo — “ecomostro” — è entrata nel linguaggio comune. Ma la demolizione fu solo parziale: l’ala più visibile dal mare venne abbattuta, il basamento restò in piedi. Nel 2004 una conferenza dei servizi con 24 enti approvò un progetto di restauro paesaggistico presentato dalla stessa proprietà Mazzitelli — il “Parco del Fuenti” — che prevedeva, tra l’altro, uno stabilimento balneare; la Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici autorizzò la struttura, entrata in funzione nell’estate del 2009. L’anno seguente la stessa Soprintendenza emise un secondo parere, di segno opposto, riconoscendo che il primo nulla osta era stato concesso sulla base di un errore di qualificazione dell’area indotto dal Comune di Vietri. La struttura chiuse e il contenzioso proseguì fino al Consiglio di Stato, che nel 2017 ribaltò le decisioni dei giudici amministrativi inferiori e autorizzò in via definitiva il progetto, poi effettivamente realizzato a partire dal 2019. Qui la tutela non è mancata in modo semplice: è stata concessa, poi ritirata dallo stesso ente per un proprio errore riconosciuto, poi imposta da un giudice di ultima istanza tredici anni dopo la prima autorizzazione. Non l’assenza di un controllo, ma la sua discontinuità nel tempo, è ciò che il caso mostra con più chiarezza.
Il vincolo che dura più di quanto previsto
La legge Galasso. La legge 431 del 1985 impose un vincolo paesaggistico automatico su intere categorie di territorio — coste, fiumi, montagne — e previde che le Regioni adottassero, entro un anno, i piani paesistici destinati a sostituire quel regime transitorio con una disciplina stabile. Quel termine, nella maggior parte delle Regioni, non fu rispettato: ancora nel 2008, oltre vent’anni dopo, solo sei Regioni su venti avevano piani approvati in conformità con la normativa successiva. Il vincolo transitorio restò in vigore, prorogato anno per anno, per un tempo molto più lungo di quello per cui era stato concepito. Non si trattò di un’area lasciata scoperta: il divieto, nella sua formulazione originaria, era totale. Ma un divieto pensato per durare un anno e prorogato per oltre un decennio è una norma diversa, nei fatti, da quella che il legislatore aveva scritto — e la sua autorità reale sul territorio ne risente, indipendentemente dalla sua severità sulla carta.
Un convegno, cinque registri che non si toccano
Santa Croce del Sannio, 25 giugno 2026. Nel convegno “Pastorizia, Transumanze, UNESCO Beni Immateriali e Sviluppo Integrato del Territorio”, promosso nell’ambito del progetto Tracce, si sono confrontati un direttore di istituto culturale, un rappresentante del Ministero dell’Agricoltura, un delegato FAO, due allevatrici attive sul campo e la presidente di un’associazione di filiera agroalimentare. Ognuno ha parlato con piena legittimità nel proprio registro: il riconoscimento UNESCO del 2019, un fondo ministeriale di due milioni di euro, la designazione ONU 2026 come Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori, la domanda di una giusta remunerazione per chi sostiene il costo della tutela ambientale. Dal lato di chi gestisce gli animali ogni giorno, però, è arrivata una fotografia diversa: sistemi informatici inadeguati alla gestione di transumanze verticali su larga scala, incongruenze normative che complicano la movimentazione del bestiame. Come ha registrato la cronaca di quella giornata, “nessuno degli interventi affronta esplicitamente il tema di come” gli strumenti istituzionali richiamati “si traducano, o se si traducano, in capacità di intervento effettiva sulle criticità operative descritte dagli allevatori presenti”.
I cinque episodi qui raccolti non costituiscono un campione sistematico. Sono stati incontrati per via aneddotica, nel corso di un lavoro editoriale orientato ad altri obiettivi, e accostati perché mostravano una ricorrenza che ha smesso di sembrare casuale — non perché selezionati secondo un criterio statistico capace di misurare quanto il fenomeno sia diffuso, né quanto spesso, all’opposto, l’esecuzione abbia invece tenuto. Quanto segue va letto come ipotesi costruita su questa base parziale, non come conclusione verificata su scala nazionale.
Dall’analisi all’ipotesi
Nei cinque episodi non emerge nessuna evidenza di malafede da parte di chi ha agito. Il Parlamento che scrive una legge di tutela, il giudice che ne impone l’esecuzione, l’associazione che porta un caso in tribunale, l’istituto che riconosce un patrimonio immateriale, il ministero che istituisce un fondo: ciascuno di questi soggetti, osservato isolatamente, compie un atto legittimo e per lo più necessario nel proprio ambito di competenza. Il punto in cui lo schema si rompe non è dentro nessuno di questi atti. È nello spazio tra di essi — nel passaggio, quasi mai previsto in modo vincolante, tra il momento in cui un obbligo viene creato e il momento, molto più lungo, in cui qualcuno dovrebbe risponderne nel tempo.
È un’immagine clinica, più che poetica, a descriverlo meglio di altre: non una paralisi, dove la forza manca, ma un’atassia, dove la forza è presente in ogni singolo arto ma la coordinazione tra gli arti è assente. Un corpo che si muove così non cade per debolezza. Cade perché nessuna delle sue parti, per quanto sana, riceve informazione su cosa stanno facendo le altre, né è responsabile delle conseguenze che il proprio movimento produce sul resto del corpo.
Da qui nasce un’ipotesi, e va trattata come tale: non un cervello unico che decida per tutte le parti — soluzione che concentrerebbe altrove un potere, con rischi propri — ma una regola che lega strutturalmente l’atto che istituisce un obbligo alla responsabilità di chi lo istituisce per la sua esecuzione nel tempo. Non un’intelligenza che si sovrappone al sistema dall’alto, ma un vincolo che attraversa ogni singolo atto, fin dalla sua scrittura.
Resta aperta, e questa Visione non la chiude, la domanda su quale forma debba prendere quella responsabilità — se normativa, finanziaria, di controllo terzo, o di natura diversa da queste. Restano aperte anche le domande, altrettanto legittime, su chi dovrebbe imporla, e su cosa accadrebbe se la stessa regola di responsabilità diventasse, a sua volta, un nuovo vincolo senza nessuno che ne risponda.
Questa Visione nasce da un’analisi verificata su fonti primarie e di stampa, elencate di seguito, e da un’osservazione diretta riportata in altro articolo già pubblicato su questa testata. L’ipotesi che ne deriva è dichiarata come tale: un’interpretazione possibile, non una conclusione dimostrata.
- TAR Abruzzo, sez. Pescara, sentenza n. 335/2026 (22 giugno 2026)
- Legge 9 dicembre 1991, n. 394, art. 34, comma 3
- Legge 8 agosto 1985, n. 431 (legge Galasso), artt. 1-bis, 1-ter, 1-quinquies
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio
- ivinti.it, “Transumanza e aree interne: dal patrimonio immateriale alla domanda di un modello economico”, 27 giugno 2026
- Rassegna stampa su Parco Nazionale della Costa Teatina, giugno 2026 (WWF Italia, Legambiente Abruzzo, testate locali abruzzesi)
- Consiglio Regionale della Campania, “I precedenti del caso Fuenti” (cronologia degli atti amministrativi e giudiziari 1968-1999)
- Positanonews / Corriere del Mezzogiorno, “Fuenti può diventare stabilimento balneare, lo dice il Consiglio di Stato” (sentenza Consiglio di Stato, 2017)
- Il Fatto Quotidiano, “C’era una volta il Fuenti, l’ecomostro cattivo” (26 agosto 2009)