Due orologi nella stessa stanza: il PUC e il Piano Paesaggistico della Campania
Analisi · Serie: Il Matese e la programmazione che non arriva · Capitolo 1

Stessa Regione, stesso livello istituzionale, due strumenti che decidono la forma del territorio matesino — e che da anni procedono su calendari che non si incrociano mai. Non è un conflitto tra enti diversi: è un disallineamento interno.

Governo del territorio Regione Campania Matese

Quando si parla di programmazione mancata in un’area interna come il Matese, la tentazione è cercare un colpevole: un ente inerte, un comune negligente, un livello di governo che non fa la sua parte. Questo primo capitolo prova una strada diversa. Non un’assenza, ma una compresenza mal sincronizzata: due strumenti della stessa Regione, ai fini pratici entrambi obbligatori per ogni Comune del Matese campano, che avanzano ciascuno secondo la propria logica interna senza che l’uno tenga conto dei tempi dell’altro.

Il primo strumento è il Piano Urbanistico Comunale (PUC), disciplinato dalla L.R. 16/2004. Il secondo è il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), redatto in copianificazione con il Ministero della Cultura ai sensi dell’art. 135 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004). Non sono in competizione: per legge, il secondo prevale gerarchicamente sul primo. Ma i due strumenti non hanno mai condiviso un calendario.

La corsia PUC: una scadenza che si sposta ogni volta che si avvicina

La L.R. 16/2004 ha subito una riforma organica con la L.R. 5/2024, che ha sostituito il PUC monolitico con un’architettura a due strumenti obbligatori — il Piano Strutturale Urbanistico (PSU) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) — e ha introdotto scadenze perentorie per l’adozione e l’approvazione da parte dei Comuni, presidiate da un potere sostitutivo regionale (Commissari ad acta). Il regolamento attuativo, il Regolamento regionale 3/2025, è entrato in vigore il 9 ottobre 2025 e ha abrogato il precedente Regolamento 5/2011.

Da qui in avanti, la scadenza si è spostata tre volte in poco più di un anno:

Cronologia della scadenza PUC in Campania

Fonte: BURC — testi di legge regionale citati in nota

22 dicembre 2004 — L.R. 16/2004
Norme sul governo del territorio. Introduce il PUC come strumento urbanistico comunale obbligatorio.
29 aprile 2024 — L.R. 5/2024
Riforma organica: il PUC diventa PSU + RUE. Fissa un primo termine perentorio per l’adozione al 31 dicembre 2024, approvazione al 30 giugno 2025.
6 ottobre 2025 — Regolamento regionale 3/2025
Attuativo dell’art. 43-bis L.R. 16/2004. Abroga il Regolamento 5/2011. In vigore dal 9 ottobre 2025.
22 luglio 2025 — L.R. 13/2025 (prima proroga)
Sposta il termine di adozione al 31 dicembre 2025 e di approvazione al 30 giugno 2026.
27 marzo 2026 — L.R. 2/2026, art. 28 (seconda proroga)
Legge di Stabilità 2026. Sposta ulteriormente il termine: adozione al 31 dicembre 2026, approvazione al 30 giugno 2027.

Fonti: BURC n. 34/2024 (L.R. 5/2024); BURC n. 71/2025 (Regolamento 3/2025); BURC n. 51/2025 (L.R. 13/2025); BURC (L.R. 2/2026, Legge di Stabilità regionale, pubblicata 31 marzo 2026).

Due proroghe in venti mesi non sono di per sé un’anomalia — ogni riforma amministrativa complessa incontra ritardi attuativi. Il punto rilevante per questa serie è un altro: ciascuna proroga è stata motivata, negli atti regionali, con i ritardi nei pareri degli enti sovraordinati (Soprintendenze, autorità di bacino, enti di tutela) più che con inadempienze comunali. È un’ammissione implicita che il sistema, nel suo complesso, non riesce a tenere il passo che si è dato da solo.

La corsia PPR: uno strumento che rincorre sé stesso da vent’anni

Il Piano Paesaggistico Regionale della Campania nasce da un’Intesa Istituzionale Regione-Ministero della Cultura sottoscritta il 14 luglio 2016, ai sensi dell’art. 135 del Codice dei Beni Culturali. Da allora il percorso è stato il seguente:

Cronologia del Piano Paesaggistico Regionale

Fonte: territorio.regione.campania.it — sezione Paesaggio; BURC

14 luglio 2016
Intesa Istituzionale Regione Campania–Ministero della Cultura per la redazione congiunta del PPR.
12 novembre 2019 — DGR 560/2019
Approvazione del Preliminare di PPR: relazione, elaborati cartografici, rapporto ambientale preliminare.
22 novembre 2022 — DGR 620/2022
Catalogo e Atlante delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico: 269 aree e immobili tutelati censiti.
2021–2024 — Decreti dirigenziali tecnici
DD nn. 81 e 118/2021, 1002/2023, 314/2024, 409/2024: elaborati tecnici e ambientali propedeutici, articolati per ambiti di paesaggio sull’intero territorio regionale.
22 ottobre 2025 — DGR 746/2025
Presa d’atto e adozione preliminare della proposta di PPR. Restano escluse, in questa fase, le disposizioni sugli artt. 136 e 142 del Codice.
13 gennaio 2026 — DD 1/2026
Avvio della fase di osservazioni comunali sulla ricognizione dei beni ex art. 142, con termine di 120 giorni dalla pubblicazione sul BURC (19 gennaio 2026).
20 maggio 2026 — DGR 197/2026 (rettifica)
La Giunta precisa che la DGR 746/2025 «non costituisce formale adozione del Piano Paesaggistico Regionale» e non determina l’apposizione di nuovi vincoli rispetto a quelli già vigenti.

Fonti: territorio.regione.campania.it, sezione Paesaggio (pagine PPR e rettifica DGR 746/2025); sit2.regione.campania.it (Geoportale, scheda PPR); BURC nn. 77/2025 e successivi.

Il punto tecnico che sposta tutto

Alla data in cui i Comuni campani devono rispettare una scadenza PUC cogente — sotto minaccia di commissariamento regionale — lo strumento paesaggistico sovraordinato che dovrebbe orientarne i contenuti non è ancora vincolante. È la stessa Giunta regionale, con la rettifica del 20 maggio 2026, ad averlo messo per iscritto: la delibera del 2025 non produce nuovi vincoli, le perimetrazioni allegate sono solo “previsioni progettuali” soggette a ulteriore copianificazione con il Ministero. Un Comune che redige oggi il proprio PSU non sa, con certezza giuridica, quale sarà la disciplina paesaggistica regionale definitiva a cui il proprio strumento dovrà infine conformarsi.

Dove il disallineamento diventa concreto: il Matese

Per il massiccio del Matese esiste già, da un quarto di secolo, uno strumento paesaggistico pienamente vigente: il Piano Territoriale Paesistico del Massiccio del Matese, approvato con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 4 settembre 2000 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 254 del 30 ottobre 2000) — dopo che una prima versione del 1996 era stata annullata dal TAR Campania nel 1999 per carenze nella fase partecipativa con le amministrazioni locali.

Questo piano non è un documento decorativo in attesa di essere aggiornato. Per giurisprudenza costituzionale consolidata (Corte cost. n. 189/2016 e n. 210/2016) e per l’art. 145 del Codice dei Beni Culturali, un piano paesistico d’ambito come questo è gerarchicamente prevalente sia sul PRG/PUC comunale sia sulle norme regionali di sviluppo edilizio — Piano Casa incluso. Non è derogabile dallo strumento urbanistico comunale, per quanto quest’ultimo sia più recente.

Si ottiene così la fotografia più precisa del disallineamento: i Comuni del Matese devono chiudere, entro una scadenza che si è già spostata due volte, uno strumento urbanistico — il PSU/RUE — che per legge dovrà comunque piegarsi a un quadro paesaggistico sovraordinato più vecchio della stessa L.R. 16/2004 che oggi ne scandisce i tempi. E l’aggiornamento generale di quel quadro — il PPR — è dichiarato dalla Regione stessa come non ancora vincolante, con un orizzonte di completamento che, alla luce della cronologia 2016-2026, non è prevedibile in tempi brevi.

Nota tecnica: perché non basta dire “il PPR sostituirà il PTP Matese”

È vero che, una volta definitivamente approvato, il PPR generale è destinato a sostituire i tredici piani paesistici d’ambito approvati tra il 1995 e il 2002 in Campania, compreso quello del Matese. Ma “destinato a sostituire” non è “ha sostituito”: finché l’iter di copianificazione con il Ministero non si conclude — e la rettifica di maggio 2026 conferma che il percorso è tutt’altro che chiuso — il PTP del 2000 resta l’unico riferimento cogente. Un Comune che oggi allinea il proprio PSU alle indicazioni preliminari del nuovo PPR rischia di doverlo rivedere quando il Piano sarà definitivamente approvato; un Comune che si attiene rigidamente al PTP del 2000 rischia di redigere uno strumento già superato nell’impianto conoscitivo al momento della sua entrata in vigore.

Un chiarimento necessario

In una prima fase di questa ricerca era emersa, da una fonte di commento giuridico (non da un atto regionale), l’idea che la Regione avesse mantenuto in vigore il vecchio Regolamento 5/2011 accanto al nuovo Regolamento 3/2025, aggiungendo un terzo livello di disallineamento. Il controllo sul testo primario del Regolamento 3/2025 smentisce questa lettura: il Regolamento 5/2011 è stato abrogato dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (9 ottobre 2025). Esiste una norma transitoria, ma è circoscritta ai soli procedimenti già adottati e non ancora approvati alla data del 31 dicembre 2025, che possono concludersi secondo la disciplina previgente. Non è quindi un disallineamento regolamentare autonomo, ed è corretto non trattarlo come tale.

Non due enti che non si parlano, ma due strumenti della stessa Regione che misurano il tempo con orologi diversi — e nessuno dei due si è ancora fermato per aspettare l’altro.Osservatorio dei Vinti — nota di sintesi

Il prossimo capitolo di questa serie affronta un disallineamento di natura diversa: non più interno alla Regione Campania, ma tra le due regioni che si dividono il perimetro del Parco Nazionale del Matese — Campania e Molise — e i tempi radicalmente diseguali con cui le rispettive cornici legislative sul governo del territorio si sono formate.

Fonti

  • L.R. Campania 22 dicembre 2004, n. 16 — Norme sul governo del territorio
  • L.R. Campania 29 aprile 2024, n. 5 — Modifiche alla L.R. 16/2004 (BURC n. 34/2024)
  • Regolamento regionale Campania 6 ottobre 2025, n. 3 — Regolamento di attuazione dell’art. 43-bis L.R. 16/2004 (BURC n. 71/2025)
  • L.R. Campania 22 luglio 2025, n. 13 (BURC n. 51/2025)
  • L.R. Campania 27 marzo 2026, n. 2 — Legge di Stabilità 2026, art. 28
  • Intesa Istituzionale Regione Campania–MiC, 14 luglio 2016 (art. 135 D.Lgs. 42/2004)
  • DGR Campania n. 560 del 12 novembre 2019 — Preliminare di PPR
  • DGR Campania n. 620 del 22 novembre 2022 — Catalogo e Atlante delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico (BURC n. 104/2022)
  • DGR Campania n. 746 del 22 ottobre 2025 — Adozione preliminare della proposta di PPR (BURC n. 77/2025)
  • Decreto Dirigenziale Campania n. 1 del 13 gennaio 2026 (BURC n. 3/2026)
  • DGR Campania n. 197 del 20 maggio 2026 — Rettifica della DGR 746/2025
  • D.M. Beni e Attività Culturali 4 settembre 2000 — Piano Territoriale Paesistico del Massiccio del Matese (G.U. Serie Generale n. 254 del 30-10-2000)
  • Corte costituzionale, sentenze n. 189/2016 e n. 210/2016 — prevalenza gerarchica del piano paesaggistico
  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, artt. 135, 142, 145
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