Ricerca:
Un parco in attesa di sé stesso: cosa potrebbe imparare il Matese da un linguaggio di programmazione
Visioni

Il Parco Nazionale del Matese esiste su carta da un decreto ministeriale, ma non è ancora nato nella sua forma definitiva: manca il decreto del Presidente della Repubblica, e il territorio nel frattempo si presenta frammentato. Una vicenda distante — la storia di un linguaggio di programmazione nato per hobby e diventato standard mondiale — offre un’ipotesi su come la frammentazione possa, in altri contesti, trasformarsi in coordinamento.

Visioni Governance territoriale

Un parco che non è ancora nato

Il 22 aprile 2025, Giornata della Terra, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha firmato il decreto che individua perimetrazione, zonizzazione e misure di salvaguardia del Parco Nazionale del Matese. La notizia è stata diffusa come la nascita del 25° parco nazionale italiano. Non è così, almeno non ancora: la legge quadro sulle aree protette distingue tra l’atto che prevede l’istituzione di un parco e l’atto che lo istituisce davvero, riservando quest’ultimo passaggio a un decreto del Presidente della Repubblica. Prima di quel decreto, il parco è “istituendo” — promesso, non realtà istituzionale operativa. Un’analisi giuridica pubblicata a maggio 2025 ha definito la comunicazione ministeriale che annunciava la nascita del parco “un grave sgarbo istituzionale” proprio nei confronti del Capo dello Stato, il cui atto resta l’unico a poter chiudere davvero il procedimento.

Nell’agosto 2025 è stato nominato un Comitato di gestione provvisoria, primo strumento operativo del parco in attesa della perimetrazione definitiva. A inizio 2026 un’associazione ambientalista ha richiesto pubblicamente a Regioni e Ministero di accelerare l’intesa per il decreto presidenziale, segno che il passaggio finale non è ancora avvenuto. Nel frattempo, una sentenza del TAR del Lazio del 2026 ha respinto un ricorso del Consiglio regionale del Molise contro il decreto ministeriale, confermando la correttezza tecnica del procedimento ma non risolvendo la frattura politica tra le due Regioni coinvolte.

Un territorio diviso in più direzioni

La frammentazione non corre solo lungo il confine regionale. Trenta associazioni — nazionali e locali, distribuite sulle quattro province coinvolte — hanno presentato un documento congiunto che chiede chiarimenti su tempi e modalità del decreto presidenziale e segnala di essere state escluse dall’istruttoria che ha portato al decreto ministeriale. Il sindaco di un comune del versante casertano ha pubblicamente espresso rammarico perché le richieste di zonizzazione del proprio territorio, secondo la sua versione concordate verbalmente con Ministero e ISPRA, sono state ignorate nel testo finale. Più in generale, la comunità che vive il massiccio si è divisa tra chi vede nel parco un’occasione di tutela e chi lo percepisce come un vincolo calato dall’alto, con timori concreti per le attività agricole e pastorali esistenti.

Nessuno di questi soggetti — Ministero, Regioni, comuni, associazioni, Comitato di gestione — ha agito, isolatamente, in modo scorretto. Ciascuno ha perseguito legittimamente la propria parte di competenza. Ma il risultato, a oltre un anno dal decreto ministeriale, è un parco che esiste a metà: riconosciuto, finanziabile, governato in via provvisoria, ma privo ancora dell’atto che lo renderebbe pienamente operativo, e privo soprattutto di un punto in cui le parti divergenti del territorio si siano riconosciute in un percorso comune.

Una vicenda distante: un linguaggio nato per hobby

Nel dicembre 1989, un ricercatore del CWI di Amsterdam con una settimana libera per le feste scrisse, come passatempo, l’interprete di un nuovo linguaggio di programmazione. Lo chiamò Python. Per oltre vent’anni il settore informatico lo considerò poco più che un hobby: linguaggi come C++ e Java erano lo standard per i sistemi “seri”, mentre Python restava ai margini, usato per automatizzare compiti minori. Ancora nel 2013, una conferenza europea dedicata interamente a Python ospitò un intervento intitolato “Why Python Sucks” — tenuto da un ingegnere di un’azienda concorrente — che la stessa platea di appassionati accolse con applausi, segno di quanto fosse condiviso, persino tra chi lo usava, un giudizio severo sul linguaggio.

Eppure, nello stesso periodo, comunità tecniche diverse e senza alcun coordinamento tra loro stavano costruendo, su quella base, strumenti che ne avrebbero moltiplicato il valore: librerie scientifiche nate nelle università, framework per l’apprendimento automatico sviluppati indipendentemente da un istituto di ricerca canadese, da un dottorando a Berkeley, da Google, da Facebook. Nessuno di questi soggetti operava in base a un piano comune. Ognuno risolveva un proprio problema locale, nella propria lingua tecnica, senza chiedere il permesso agli altri.

Il punto di rottura, e ciò che ne è seguito

La crescita non risolse da sola i nodi di coordinamento. Quando nel 2008 fu deciso di rendere il linguaggio incompatibile con la sua versione precedente per risolvere difetti strutturali, la transizione richiese oltre un decennio: il termine per abbandonare la vecchia versione, fissato inizialmente al 2015, dovette essere prorogato al 2020 perché gran parte dell’ecosistema — librerie, progetti, aziende — non si era ancora spostato, ciascuno in attesa che lo facessero gli altri prima. Nessuno aveva convenienza a muoversi per primo.

La soluzione non arrivò da un’autorità superiore che impose la migrazione. Arrivò da un impegno pubblico e reciproco: un gruppo di progetti, inizialmente nell’ambito scientifico, dichiarò collettivamente che entro una certa data avrebbe richiesto la nuova versione, dando ad altri progetti la sicurezza necessaria per pianificare la propria transizione senza il timore di restare isolati. L’iniziativa si estese nel tempo a tutto l’ecosistema, fino a coprire la quasi totalità dei progetti rilevanti.

Anche la guida del progetto conobbe una rottura. Il suo creatore, che per ventotto anni aveva avuto l’ultima parola su ogni decisione tecnica, si dimise nel 2018 dopo una controversia interna particolarmente dura, lasciando per alcuni mesi un vuoto di governance con decine di proposte di modifica in attesa. La comunità rispose non scegliendo un nuovo decisore unico, ma votando tra diverse proposte di governance condivisa: vinse un modello che affida le decisioni a un piccolo consiglio eletto, con l’istruzione esplicita di usare la propria autorità con parsimonia e di cercare il consenso ove possibile.

Quel linguaggio, ignorato per due decenni dalle stesse organizzazioni che oggi lo impiegano per i propri sistemi più avanzati, è oggi il più insegnato nei programmi introduttivi delle principali università statunitensi, e nel 2023 è stato integrato nativamente in uno degli strumenti per ufficio più diffusi al mondo. La critica tecnica al linguaggio non si è mai esaurita — esiste ancora oggi, pubblicamente, da parte di chi lo considera tuttora inferiore ad alternative più recenti. La sua diffusione non ha chiuso il dibattito sui suoi limiti: è cresciuta insieme a quel dibattito, non al posto di esso.

Un limite dichiarato

Il parallelo qui proposto unisce due domini molto diversi: la governance di un software open source e la governance pubblica di un territorio protetto. Nel primo caso, i soggetti coinvolti partecipavano per scelta volontaria; nel secondo, residenti e amministrazioni non hanno la stessa libertà di “non aderire” al vincolo istituzionale. La distanza tra i due casi è reale e non va minimizzata: ciò che segue è un’ipotesi sul meccanismo astratto del coordinamento, non un’equivalenza tra le due situazioni.

Cosa rende possibile il confronto

Ciò che rende questa vicenda pertinente non è la tecnologia in sé, ma il meccanismo che ha permesso a soggetti diversi, senza un’autorità comune sopra di loro e senza nemmeno conoscersi in molti casi, di convergere su una direzione condivisa dopo anni di frammentazione. Due elementi distinti hanno reso possibile quella convergenza: un impegno pubblico e reciproco tra le parti coinvolte, che ha dato a ciascuna la sicurezza di non restare isolata muovendosi per prima; e una regola di governance scelta collettivamente, non imposta da un singolo centro, capace di sostituire un coordinamento fragile e concentrato con uno distribuito e duraturo.

Nessuno di questi due elementi è una tecnologia. Nessuno richiede uno specifico ente, piattaforma o progetto per esistere. Sono entrambi, semmai, una scelta procedurale: il primo risponde alla domanda “chi si muove prima, se nessuno ha la garanzia che gli altri lo seguano”, il secondo alla domanda “chi decide, quando chi decideva prima non può più farlo, o non lo fa più nell’interesse di tutti”.

Il Matese, oggi, è esattamente nel punto in cui Python si è trovato più volte: un insieme di soggetti — Regioni, comuni, associazioni, comitato di gestione — ciascuno legittimo nella propria parte, ciascuno in attesa di un segnale dagli altri prima di muoversi, e un atto finale — il decreto presidenziale — che dipende da un’intesa che ancora non si è compiuta.

È una speranza, non una previsione. Nulla in questa vicenda dimostra che il Matese troverà il proprio equivalente di un impegno reciproco dichiarato, o di una regola di governance condivisa. Dimostra soltanto che altrove, in un dominio del tutto diverso, una frammentazione altrettanto reale è stata superata non da un’autorità che ha imposto l’ordine, ma da chi era frammentato e ha scelto, volontariamente, di smettere di esserlo.

Resta aperta, e questa Visione non la chiude, la domanda su quale forma concreta potrebbe prendere, per il Matese, un impegno reciproco tra Regioni, comuni e associazioni, o una regola di governance condivisa che non dipenda dalla buona volontà di un singolo decreto. Restano aperte anche le domande su chi dovrebbe proporla, e su cosa accadrebbe se il territorio, ancora una volta, scegliesse di non rispondere.

Questa Visione nasce da un’analisi verificata su fonti primarie, istituzionali e di stampa, elencate di seguito. L’ipotesi che ne deriva è dichiarata come tale: un’interpretazione possibile e un augurio esplicito, non una conclusione dimostrata né una previsione.

Fonti
  • Legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 2, 7, 8, 34 (legge quadro sulle aree protette)
  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1116 (istituzione del Parco Nazionale del Matese)
  • Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica prot. n. 101 del 22 aprile 2025
  • TAR Lazio, sentenza n. 04469/2026
  • greenreport.it, “L’istituzione del Parco nazionale del Matese in realtà è ancora lontana”, maggio 2025
  • Associazione Culturale La Terra, documento congiunto di 30 associazioni del territorio del Matese, 2026
  • L’AltraMontagna, “L’Italia ha un nuovo Parco Nazionale…”, aprile 2025
  • Python Software Foundation, “Sunsetting Python 2”, python.org
  • The Python 3 Statement, python3statement.github.io
  • LWN.net e Linux Journal, cronache delle dimissioni di Guido van Rossum da BDFL, luglio 2018
  • Philip Guo, “Python is Now the Most Popular Introductory Teaching Language at Top U.S. Universities”, Communications of the ACM, 7 luglio 2014
  • Microsoft, “Announcing Python in Excel”, techcommunity.microsoft.com, 23 agosto 2023
Condividi Facebook WhatsApp
Il corpo senza centro: quando chi decide non risponde di cosa accade dopo
Visioni

Cinque episodi distanti per materia, scala e geografia condividono lo stesso schema: l’atto che istituisce un vincolo o un riconoscimento raramente porta con sé chi dovrà sostenerne il peso nel tempo. Un’analisi verificata, e un’ipotesi dichiarata che resta tale.

Visioni Governance territoriale

Non è nato come un confronto. È nato osservando, in sequenza e per ragioni di lavoro editoriale diverse tra loro, episodi che non avevano in apparenza nulla in comune: una sentenza amministrativa sulla costa abruzzese, la demolizione di un albergo abusivo sulla costiera amalfitana di vent’anni prima, il destino di una legge sul paesaggio del 1985, un convegno sulla pastorizia transumante in un piccolo comune del Sannio. Materie diverse, decenni diversi, attori diversi. Ma con un’insistenza che a un certo punto ha smesso di sembrare casuale.

Il Parco della Costa Teatina, venticinque anni dopo

Con la sentenza n. 335/2026, il TAR Abruzzo ha accolto un ricorso del WWF Italia e imposto al Ministero dell’Ambiente un termine perentorio di novanta giorni per concludere l’iter istitutivo del Parco Nazionale della Costa Teatina, previsto dalla legge 93 del 2001. Venticinque anni separano la legge dalla sua prima reale esecuzione. Il vincolo non era mai stato negato nel merito: era semplicemente rimasto senza nessuno che, nel tempo, ne portasse a termine l’attuazione, fino a che un giudice non ha dovuto imporla.

Una vittoria, poi una sequenza incerta

L’Hotel Fuenti. Demolito nel 1999 dopo un contenzioso durato circa trent’anni, l’abbattimento dell’albergo abusivo sulla costiera amalfitana è ricordato come una delle prime “eco-vittorie” del movimento ambientalista italiano, e la parola coniata per descriverlo — “ecomostro” — è entrata nel linguaggio comune. Ma la demolizione fu solo parziale: l’ala più visibile dal mare venne abbattuta, il basamento restò in piedi. Nel 2004 una conferenza dei servizi con 24 enti approvò un progetto di restauro paesaggistico presentato dalla stessa proprietà Mazzitelli — il “Parco del Fuenti” — che prevedeva, tra l’altro, uno stabilimento balneare; la Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici autorizzò la struttura, entrata in funzione nell’estate del 2009. L’anno seguente la stessa Soprintendenza emise un secondo parere, di segno opposto, riconoscendo che il primo nulla osta era stato concesso sulla base di un errore di qualificazione dell’area indotto dal Comune di Vietri. La struttura chiuse e il contenzioso proseguì fino al Consiglio di Stato, che nel 2017 ribaltò le decisioni dei giudici amministrativi inferiori e autorizzò in via definitiva il progetto, poi effettivamente realizzato a partire dal 2019. Qui la tutela non è mancata in modo semplice: è stata concessa, poi ritirata dallo stesso ente per un proprio errore riconosciuto, poi imposta da un giudice di ultima istanza tredici anni dopo la prima autorizzazione. Non l’assenza di un controllo, ma la sua discontinuità nel tempo, è ciò che il caso mostra con più chiarezza.

Il vincolo che dura più di quanto previsto

La legge Galasso. La legge 431 del 1985 impose un vincolo paesaggistico automatico su intere categorie di territorio — coste, fiumi, montagne — e previde che le Regioni adottassero, entro un anno, i piani paesistici destinati a sostituire quel regime transitorio con una disciplina stabile. Quel termine, nella maggior parte delle Regioni, non fu rispettato: ancora nel 2008, oltre vent’anni dopo, solo sei Regioni su venti avevano piani approvati in conformità con la normativa successiva. Il vincolo transitorio restò in vigore, prorogato anno per anno, per un tempo molto più lungo di quello per cui era stato concepito. Non si trattò di un’area lasciata scoperta: il divieto, nella sua formulazione originaria, era totale. Ma un divieto pensato per durare un anno e prorogato per oltre un decennio è una norma diversa, nei fatti, da quella che il legislatore aveva scritto — e la sua autorità reale sul territorio ne risente, indipendentemente dalla sua severità sulla carta.

Un convegno, cinque registri che non si toccano

Santa Croce del Sannio, 25 giugno 2026. Nel convegno “Pastorizia, Transumanze, UNESCO Beni Immateriali e Sviluppo Integrato del Territorio”, promosso nell’ambito del progetto Tracce, si sono confrontati un direttore di istituto culturale, un rappresentante del Ministero dell’Agricoltura, un delegato FAO, due allevatrici attive sul campo e la presidente di un’associazione di filiera agroalimentare. Ognuno ha parlato con piena legittimità nel proprio registro: il riconoscimento UNESCO del 2019, un fondo ministeriale di due milioni di euro, la designazione ONU 2026 come Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori, la domanda di una giusta remunerazione per chi sostiene il costo della tutela ambientale. Dal lato di chi gestisce gli animali ogni giorno, però, è arrivata una fotografia diversa: sistemi informatici inadeguati alla gestione di transumanze verticali su larga scala, incongruenze normative che complicano la movimentazione del bestiame. Come ha registrato la cronaca di quella giornata, “nessuno degli interventi affronta esplicitamente il tema di come” gli strumenti istituzionali richiamati “si traducano, o se si traducano, in capacità di intervento effettiva sulle criticità operative descritte dagli allevatori presenti”.

Un limite del metodo, dichiarato

I cinque episodi qui raccolti non costituiscono un campione sistematico. Sono stati incontrati per via aneddotica, nel corso di un lavoro editoriale orientato ad altri obiettivi, e accostati perché mostravano una ricorrenza che ha smesso di sembrare casuale — non perché selezionati secondo un criterio statistico capace di misurare quanto il fenomeno sia diffuso, né quanto spesso, all’opposto, l’esecuzione abbia invece tenuto. Quanto segue va letto come ipotesi costruita su questa base parziale, non come conclusione verificata su scala nazionale.

Dall’analisi all’ipotesi

Nei cinque episodi non emerge nessuna evidenza di malafede da parte di chi ha agito. Il Parlamento che scrive una legge di tutela, il giudice che ne impone l’esecuzione, l’associazione che porta un caso in tribunale, l’istituto che riconosce un patrimonio immateriale, il ministero che istituisce un fondo: ciascuno di questi soggetti, osservato isolatamente, compie un atto legittimo e per lo più necessario nel proprio ambito di competenza. Il punto in cui lo schema si rompe non è dentro nessuno di questi atti. È nello spazio tra di essi — nel passaggio, quasi mai previsto in modo vincolante, tra il momento in cui un obbligo viene creato e il momento, molto più lungo, in cui qualcuno dovrebbe risponderne nel tempo.

È un’immagine clinica, più che poetica, a descriverlo meglio di altre: non una paralisi, dove la forza manca, ma un’atassia, dove la forza è presente in ogni singolo arto ma la coordinazione tra gli arti è assente. Un corpo che si muove così non cade per debolezza. Cade perché nessuna delle sue parti, per quanto sana, riceve informazione su cosa stanno facendo le altre, né è responsabile delle conseguenze che il proprio movimento produce sul resto del corpo.

Da qui nasce un’ipotesi, e va trattata come tale: non un cervello unico che decida per tutte le parti — soluzione che concentrerebbe altrove un potere, con rischi propri — ma una regola che lega strutturalmente l’atto che istituisce un obbligo alla responsabilità di chi lo istituisce per la sua esecuzione nel tempo. Non un’intelligenza che si sovrappone al sistema dall’alto, ma un vincolo che attraversa ogni singolo atto, fin dalla sua scrittura.

È una speranza, non un fatto accertato. Nessuno dei cinque episodi qui raccolti dimostra che una correzione di questo tipo sia possibile, né che basterebbe a risolvere lo schema osservato. Dimostrano solo che lo schema si ripete, in forme diverse, da almeno quarant’anni.

Resta aperta, e questa Visione non la chiude, la domanda su quale forma debba prendere quella responsabilità — se normativa, finanziaria, di controllo terzo, o di natura diversa da queste. Restano aperte anche le domande, altrettanto legittime, su chi dovrebbe imporla, e su cosa accadrebbe se la stessa regola di responsabilità diventasse, a sua volta, un nuovo vincolo senza nessuno che ne risponda.

Questa Visione nasce da un’analisi verificata su fonti primarie e di stampa, elencate di seguito, e da un’osservazione diretta riportata in altro articolo già pubblicato su questa testata. L’ipotesi che ne deriva è dichiarata come tale: un’interpretazione possibile, non una conclusione dimostrata.

Fonti
  • TAR Abruzzo, sez. Pescara, sentenza n. 335/2026 (22 giugno 2026)
  • Legge 9 dicembre 1991, n. 394, art. 34, comma 3
  • Legge 8 agosto 1985, n. 431 (legge Galasso), artt. 1-bis, 1-ter, 1-quinquies
  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio
  • ivinti.it, “Transumanza e aree interne: dal patrimonio immateriale alla domanda di un modello economico”, 27 giugno 2026
  • Rassegna stampa su Parco Nazionale della Costa Teatina, giugno 2026 (WWF Italia, Legambiente Abruzzo, testate locali abruzzesi)
  • Consiglio Regionale della Campania, “I precedenti del caso Fuenti” (cronologia degli atti amministrativi e giudiziari 1968-1999)
  • Positanonews / Corriere del Mezzogiorno, “Fuenti può diventare stabilimento balneare, lo dice il Consiglio di Stato” (sentenza Consiglio di Stato, 2017)
  • Il Fatto Quotidiano, “C’era una volta il Fuenti, l’ecomostro cattivo” (26 agosto 2009)
Condividi Facebook WhatsApp