Proteggere senza governare. Come il regime provvisorio lascia l’ambiente dei parchi nazionali senza tutela reale
Analisi

In Italia 13 parchi nazionali su 25 non hanno ancora un piano vigente. Il ritardo medio è di 21 anni sui tempi previsti dalla legge. Nel mezzo, i territori abitati continuano a vivere sotto un regime di salvaguardia massimale concepito per durare mesi, non decenni. Il Parco Nazionale del Matese è l’ultimo caso, e per struttura il più fragile.

Analisi Parco Nazionale del Matese Aree protette

Il numero che il sistema non riesce a nascondere

L’ISPRA — l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale — pubblica e aggiorna un repertorio sullo stato di attuazione dei piani per il parco nei 25 parchi nazionali italiani. L’ultimo aggiornamento disponibile al momento della redazione di questo pezzo è datato 31 agosto 2023. Il dato centrale è questo: 13 parchi nazionali su 25 sono privi di un piano del parco vigente, con un ritardo medio sull’approvazione di 21 anni. Degli altri 12 dotati di piano, nessuno lo ha approvato nei tempi previsti dalla legge: il ritardo medio anche per chi ha concluso l’iter è di 14 anni.

La legge quadro sulle aree protette — L. 394/1991, art. 12 — prevede che il piano del parco sia adottato entro 34 mesi dalla costituzione dell’ente parco, intesa come emanazione del DPR istitutivo che nomina gli organi definitivi: presidente, consiglio direttivo, comunità del parco. Alla data del rilevamento ISPRA tutti gli enti parco degli altri 24 parchi nazionali esistenti erano istituiti da almeno quattro anni: ci si sarebbe dovuti attendere che ciascuno fosse dotato di un piano vigente. Non è così per più della metà di essi.

Il Parco Nazionale del Matese è il caso strutturalmente più grave: non perché sia in ritardo sul termine dei 34 mesi, ma perché quel termine non ha ancora iniziato a decorrere. Il dies a quo — la data dalla quale si conta — è la costituzione dell’ente parco definitivo tramite DPR. Il DPR non è stato ancora emanato, l’ente parco definitivo non esiste, e nessuna data è stata comunicata per la sua costituzione. Il Comitato di gestione provvisorio nominato l’11 agosto 2025 ai sensi dell’art. 34 comma 3 è uno strumento transitorio privo delle competenze degli organi definitivi: non ha il consiglio direttivo, non ha la comunità del parco, non ha la legittimazione a elaborare il piano. Quando gli altri 13 parchi senza piano saranno in ritardo di 21 anni sul termine, il PNM non avrà ancora iniziato a maturarlo.

L’ISPRA aggiorna il repertorio al 31 marzo 2026, ma il documento analitico per parco non era accessibile in forma aggregata al momento della redazione di questo articolo. La lacuna non è accidentale: lo stesso ISPRA segnala nelle note metodologiche che i dati necessari alla costruzione dell’indicatore non sono facilmente reperibili, richiedono competenze specialistiche, e che nelle sezioni “Amministrazione trasparente” dei siti dei parchi nazionali le informazioni sono disomogenee e spesso incomplete. È il sistema di monitoraggio che descrive la propria difficoltà a monitorare il sistema che è chiamato a valutare.

Nota metodologica I dati quantitativi sui piani del parco citati in questo articolo (13/25 senza piano, ritardo medio 21 anni, ritardo medio 14 anni per i piani vigenti) provengono dall’indicatore ISPRA “Stato di attuazione della pianificazione nei parchi nazionali”, aggiornamento al 31 agosto 2023, disponibile su indicatoriambientali.isprambiente.it. Il dato relativo al Parco Nazionale del Matese — assenza di piano, assenza di DPR istitutivo, composizione incompleta del Comitato di gestione provvisoria — è ricostruito da fonti primarie: D.M. 101 del 22 aprile 2025 (GU n. 106/2025), decreto di nomina del Comitato di gestione provvisoria dell’11 agosto 2025 (MASE), TAR Lazio, Sezione Seconda Ter, sentenza n. 04469/2026, NRG 11173/2025, Presidente Marco Bignami, Estensore Francesca Ferrazzoli (testo integrale verificato). Le fonti secondarie utilizzate sono indicate nel corpo del testo con riferimento esplicito alla testata e alla data.

Cosa dice la legge e cosa succede nella realtà

La L. 394/1991 non si limita a fissare i tempi: prevede anche che il Ministero vigilante attivi meccanismi sostitutivi in caso di inadempienza degli enti parco, fino alla nomina di un commissario ad acta (art. 12, commi 4 e 5). Questi meccanismi non sono mai stati attivati per nessuno dei parchi in ritardo. Lo Stato ha scritto nella legge la propria facoltà di intervenire, e ha sistematicamente scelto di non esercitarla.

Il piano del parco non è uno strumento accessorio. Insieme al regolamento e al piano pluriennale economico-sociale — che ai sensi della L. 394/1991 devono essere approvati contestualmente al piano — è il quadro che distingue le attività vietate da quelle consentite, che tutela gli usi tradizionali, che stabilisce la zonazione definitiva. In sua assenza resta in vigore il regime di salvaguardia provvisoria del DPR istitutivo, pensato come misura cautelare di breve durata. Applicato per anni — e in alcuni casi per decenni — produce un effetto che la legge non ha mai inteso produrre: blocca il territorio in uno stato di massima tutela formale senza che esista lo strumento che quella tutela dovrebbe articolare, modulare, rendere compatibile con la vita economica delle comunità insediate.

Il punto non è che la tutela sia eccessiva. È che tutela e governo del territorio sono due cose diverse, e la prima senza la seconda non è governo: è sospensione.

Il Matese come caso limite

Il Parco Nazionale del Matese (PNM) è il venticinquesimo parco nazionale italiano. Il suo iter è stato tra i più tormentati: previsto dalla L. 205/2017, rimasto in stallo per anni, sbloccato solo dall’intervento del TAR Lazio nell’ottobre 2024 su ricorso di Italia Nostra, che ha ordinato al MASE di procedere alla perimetrazione provvisoria.

Il D.M. 101 del 22 aprile 2025, firmato dal Ministro Pichetto nella Giornata della Terra, ha prodotto il comunicato istituzionale: “decreto Pichetto, nasce il 25mo Parco”. L’analisi giuridica della norma dice altro. Come ha osservato Greenreport già nel maggio 2025, il decreto segna l’inizio della fase di gestione provvisoria dell'”istituendo” parco — non la sua nascita come realtà istituzionale operativa. Lo stesso decreto lo esplicita all’art. 12: la gestione provvisoria resta affidata al Comitato fino all’emanazione del DPR di istituzione del Parco. Con il decreto ministeriale il parco è, giuridicamente, “istituendo”: solo promesso. Diventa realtà istituzionale operativa con il DPR.

Il DPR non è ancora stato emanato. Non è stata comunicata una data.

Stato istitutivo del PNM al luglio 2026
Atto Stato Data
D.M. 101/2025 — perimetrazione e zonazione provvisorie In vigore 22 aprile 2025
Comitato di gestione provvisoria — nomina Parzialmente operativo (soccorso istruttorio su due componenti) 11 agosto 2025
DPR istitutivo — ente parco definitivo Non emanato
Piano del parco Non avviato
Regolamento del parco Non avviato
Piano pluriennale economico-sociale Non avviato

Il Comitato di gestione provvisoria è stato nominato l’11 agosto 2025: presidente Andrea Boggia, consigliere comunale di Piedimonte Matese ed esponente di Fratelli d’Italia; sei componenti in rappresentanza di MASE, Ministero dell’Agricoltura, Regione Campania, Regione Molise, ISPRA e associazioni ambientali. Due delle nomine regionali — dipendenti pubblici — non sono state formalizzate contestualmente per necessità di acquisire il nulla osta dalle amministrazioni di appartenenza: il Ministero ha avviato soccorso istruttorio. La composizione è ancora incompleta.

Il TAR Lazio, Sezione Seconda Ter, con sentenza n. 04469/2026 (NRG 11173/2025, udienza 4 marzo 2026) ha dichiarato inammissibile il ricorso del consigliere regionale molisano Massimo Romano contro il decreto di perimetrazione. Il TAR ha rilevato che titolare dell’interesse legittimo avverso l’atto ministeriale — qualora questo avesse violato le prerogative dell’ente regionale — è la Regione per mezzo del suo organo rappresentativo, non il singolo consigliere: il DM impugnato non è direttamente lesivo del munus del consigliere Romano, il quale non può trarre alcuna utilità dall’impugnativa in termini di rimozione di un impedimento o di apprezzabile vantaggio all’esercizio del proprio ufficio. Il decreto del 22 aprile 2025 resta pienamente efficace. Legambiente Molise, commentando la sentenza, ha scritto che non ci si può permettere altri anni di gestione provvisoria, chiedendo a Regioni e MASE di accelerare l’intesa per il DPR. L’urgenza è riconosciuta anche dagli attori favorevoli al parco — non solo dai critici.

Testo integrale — TAR Lazio, Sez. Seconda Ter, sentenza n. 04469/2026 (NRG 11173/2025)

Atto pubblico riprodotto integralmente. Fonte: giustizia-amministrativa.it. Nota: il testo originale reca alla sezione 1 la data “11 agosto 2026” per il decreto di nomina del Comitato di gestione provvisoria; la data corretta, verificata su tutte le altre fonti primarie, è 11 agosto 2025. Si tratta di un refuso interno al documento giudiziario.

N. 04469/2026 REG.PROV.COLL. — N. 11173/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA — IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11173 del 2025, proposto da Massimo Romano, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro Comitato di Gestione Provvisoria del Parco Nazionale del Matese, Comune di Guardiaregia, non costituiti in giudizio; Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di Andrea Boggia, Regione Molise, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica prot. 101 del 22.4.2025, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 106 del 9 maggio 2025, concernente la “Perimetrazione e zonazione provvisorie del Parco nazionale del Matese”, unitamente a tutti gli atti ivi citati; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi incluso il Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dell’11 agosto 2025, concernente la nomina del presidente e dei componenti del Comitato di gestione provvisoria del Parco Nazionale del Matese e le note prot. n. UDCM 13381, 13377, 13391 e 13383 del 26 maggio 2025, ivi menzionate, di contenuto non conosciuto; gli eventuali atti e/o provvedimenti di nomina dei rappresentanti regionali in seno al comitato di gestione del Parco.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti per cui è causa.

Il Parco Nazionale del Matese è stato istituito dalla lettera f-bis) dell’art. 34, comma 1, L. 6.12.1991, n. 394, aggiunta dall’art. 1 comma 1116, della L. 27.12.2017 n. 205.

L’art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevede che: “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell’ambiente in conformità ai principi di cui all’articolo 9”.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato, sin dal 2018, il procedimento di perimetrazione provvisoria dell’area naturale protetta, comprendente territori delle regioni Campania e Molise con il coinvolgimento partecipativo degli enti locali territorialmente interessati avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). In particolare, l’Ispra ha predisposto una prima proposta di perimetrazione nel mese di ottobre 2018, che è stata presentata agli enti locali e agli stakeholders in incontri organizzati dalle Regioni Molise e Campania nei mesi successivi.

A seguito degli incontri svolti e delle osservazioni pervenute dagli enti locali, su richiesta dell’ex MATTM, l’ISPRA ha formulato ulteriori proposte di perimetrazione e zonazione, sempre sottoposte agli enti locali per eventuali osservazioni.

In data 23 febbraio 2024, il MASE ha comunicato l’intenzione di “avviare le procedure per addivenire alla delimitazione provvisoria del Parco nazionale del Matese, ai sensi dell’art. 34 comma 3 della Legge 394/91 e all’individuazione delle relative misure di salvaguardia”, chiedendo ad ISPRA di fornire una ulteriore proposta tecnica di perimetrazione e zonazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese o di confermare quella precedentemente inviata all’ex MITE il 18 ottobre 2021, unitamente alle misure di salvaguardia.

Dopo nuove interlocuzioni tra tutte le parti, l’ISPRA, con nota dell’8 agosto 2024 ha fornito la perimetrazione e la zonazione richiesta, unitamente alla relazione tecnica recante le motivazioni delle scelte operate dal punto di vista tecnico scientifico per l’eventuale accettazione o meno delle proposte della Regione Campania e dei Comuni che hanno inviato delle richieste; ha, inoltre, fornito al MASE una valutazione puntuale delle proposte di modifica inviate dalla Regione Campania e dai Comuni delle misure di salvaguardia da inserire nel decreto di istituzione del perimetro provvisorio, inviando alcune integrazioni e approfondimenti.

Il MASE, con nota del 29 novembre 2024, ha inviato alle Regioni Molise e Campania, e per conoscenza ad ISPRA, la perimetrazione con la zonazione, le misure di salvaguardia dell’istituendo del Parco Nazionale del Matese con il prospetto delle proposte presentate dai Comuni interessati e dalla Regione Campania ritenute “non accoglibili” e le relative motivazioni.

In data 9 e 10 aprile 2025, Ispra ha quindi avviato un nuovo tavolo tecnico per rendere chiarimenti ai comuni che li avevano richiesti, a seguito dei quali ha inviato al MASE una relazione recante la descrizione: delle richieste dei Comuni; delle criticità emerse; degli esiti delle valutazioni preliminari effettuate nel corso delle riunioni — a cui sarebbe seguita una verifica più approfondita in base ai criteri tecnico-scientifici e della compatibilità con quanto disposto dalla L. n. 394/1991 e dalle altre norme ambientali — e della perimetrazione e zonizzazione del Parco Nazionale del Matese.

Quindi, con decreto ministeriale pt. 0000101 del 22 aprile 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 106 del 9 maggio 2025, il MASE ha adottato la perimetrazione e zonizzazione provvisorie e ha individuato le relative misure di salvaguardia dell’istituendo Parco Nazionale del Matese.

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato e depositato in data 26.08.2025 il dott. Romano Massimo, nella propria qualità di consigliere regionale del Molise, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe ed in particolare il predetto Decreto, “in quanto lesivi del proprio ius ad officium, sotto il profilo dell’illegittima estromissione del Consiglio Regionale del Molise dal procedimento di istituzione definitiva del Parco nazionale del Matese per la quale il Ministero non ha previsto la necessaria acquisizione dell’intesa con la Regione, segnatamente del Consiglio Regionale, ovvero ha espressamente stabilito di non doverla acquisire, ritenendo viceversa sufficiente il mero sentito, peraltro anche questo di competenza del Consiglio Regionale, e tuttavia parimenti totalmente pretermesso, anche in tale fase di approvazione delle misure di salvaguardia e designazione dei componenti del comitato provvisorio, con conseguente violazione diretta delle prerogative consiliari e, con esse, del munus istituzionale del consigliere ricorrente”.

In estrema sintesi, ha affidato il ricorso in esame alle seguenti censure: mancata previsione, all’interno del DM impugnato, della successiva necessaria acquisizione dell’intesa con la Regione, indefettibilmente richiesta per l’adozione del DPR di istituzione e perimetrazione definitiva ai sensi dell’art. 2, co. 7, della L. 394/91, e segnatamente del Consiglio regionale, organo competente in via esclusiva al suo rilascio in quanto afferente al “governo del territorio” (motivi I.1 e I.3); mancata acquisizione, da parte del MASE, del “sentito” di cui all’art. 34, co. 3, della L. 394/91, nell’adozione del Decreto ministeriale impugnato, sia con riferimento alla delimitazione provvisoria delle zone del Parco sia delle relative norme di salvaguardia (motivi I.2 e I.4); mancata designazione dei componenti del comitato di gestione provvisoria, prerogativa di esclusiva competenza del Consiglio regionale (motivo II).

Nelle more, con decreto dell’11 agosto 2025 n. 238, il MASE ha nominato il Comitato di gestione provvisoria del Parco.

In data 26.09.2025 il Comune di Guardiaregia ha notificato atto di opposizione al predetto ricorso straordinario, che è stato quindi trasposto innanzi questo TAR. Si è costituito il Ministero eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per violazione del termine ordinario di decadenza per l’impugnazione dell’atto amministrativo, nonché per difetto di legitimatio ad causam del ricorrente. Ha eccepito altresì, in subordine, l’improcedibilità dello stesso per difetto di contraddittorio nei confronti dei componenti del Comitato di gestione. Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto sostenendo che la lesione paventata dal ricorrente non sarebbe attuale, atteso che la zonizzazione disposta con il DM impugnata sarebbe solo provvisoria. In ogni caso, allo stato attuale del procedimento l’unica prerogativa della Regione sarebbe quella di essere audita ex art. 34 comma 3 della Legge 394/91. Inoltre il MASE avrebbe coinvolto le regioni e i comuni attivando anche tavoli di lavoro, acquisendo osservazioni e proposte e procedendo a rielaborare più volte la zonizzazione.

Alla pubblica udienza del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. La difesa della resistente ha eccepito preliminarmente (ed è la questione dirimente) l’inammissibilità dell’intero gravame sul presupposto che il ricorrente, agendo nella qualità di consigliere regionale, non risulterebbe legittimato iure proprio ad impugnare il decreto in esame: né la legge istitutiva dei parchi nazionale n. 394/1991, né il provvedimento gravato gli attribuirebbero una posizione qualificata e differenziata; non vanterebbe alcun interesse legittimo procedimentale pretensivo o oppositivo avverso l’atto ministeriale di perimetrazione provvisoria, l’atto di zonizzazione e quello di fissazione delle misure di salvaguardia. Titolare dell’interesse pretensivo sarebbe la Regione Molise per mezzo del suo organo rappresentativo esterno.

Il ricorrente ha controdedotto sul punto che gli atti impugnati sarebbero lesivi del proprio ius ad officium “sotto il profilo dell’illegittima estromissione del Consiglio Regionale del Molise dal procedimento di istituzione definitiva del Parco nazionale del Matese per la quale il Ministero non ha previsto la necessaria acquisizione dell’intesa con la Regione, segnatamente del Consiglio Regionale, ovvero ha espressamente stabilito di non doverla acquisire, ritenendo viceversa sufficiente il mero sentito, peraltro anche questo di competenza del Consiglio Regionale, e tuttavia parimenti totalmente pretermesso”.

2.1 L’eccezione è fondata per le ragioni che si vengono ad illustrare.

Come noto, lo “ius ad officium” indica il diritto soggettivo di un membro di un organo collegiale a esercitare il proprio mandato, tutelabile in sede giurisdizionale contro atti che ne limitano la funzione. È distinto dallo “ius in officio” che consiste nel diritto di conservare la carica e legittima l’impugnazione di delibere solo per violazioni procedimentali che gli impediscono la partecipazione.

I consiglieri regionali possono, dunque, impugnare atti amministrativi regionali che violano le loro prerogative funzionali (diritto di accesso, partecipazione al voto), in particolare delibere della Giunta o del Consiglio che impediscono l’esercizio del mandato, oppure atti emanati in violazione delle norme statutarie o regolamentari. Non possono gravare gli atti per meri motivi di opportunità politica, ma solo per vizi di legittimità che comportano una lesione diretta del proprio status di rappresentante.

Sul punto, la giurisprudenza consolidata ha affermato il diritto del consigliere di ricorrere contro atti che, direttamente e immediatamente, gli precludono l’esercizio delle funzioni connesse al suo mandato. In particolare, i giudici amministrativi hanno rilevato che: “Il consigliere provinciale è legittimato ad esercitare tutte le azioni connesse al proprio ius ad officium, ma non un controllo generalizzato, con funzione paragiurisdizionale, sulla vita dell’ente locale in nome di un astratto principio di legalità, promuovendo così un’inammissibile azione popolare di tipo oggettivo […] solo la lesione diretta ed immediata del diritto all’ufficio del consigliere provinciale può fare sorgere la legitimatio ad agendum” (Consiglio di Stato n. 1643/2014).

È stato ribadito da ultimo che la legittimazione ad impugnare postula la diretta compromissione delle prerogative inerenti al munus esercitato e allo ius ad officium, potendo manifestarsi sia in via immediata che in via mediata — ma solo quando le modalità di approvazione dell’atto abbiano in concreto pregiudicato, sul piano della forma, l’esercizio delle funzioni e le relative prerogative strumentali (cfr. T.A.R. Catanzaro Calabria n. 1337/2025).

L’art. 81 c.p.c. dispone che “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”. La sostituzione processuale rappresenta una deroga a tale principio perché dissocia la titolarità dell’azione dalla titolarità della situazione sostanziale dedotta nel processo e proprio per questo è consentita solo in ipotesi specificamente previste.

2.2. L’approdo dei principi appena espressi comporta l’inammissibilità del ricorso in esame, stante l’assenza della dimostrazione di una lesione ai diritti del consigliere, non rilevando ulteriori profili giacché la legittimazione ad agire non risiede nella deviazione dell’atto impugnato rispetto allo schema normativamente previsto quando da essa non derivi la compressione di una sua prerogativa inerente all’ufficio.

Invero, nel caso in esame, il DM impugnato non è direttamente lesivo del munus del consigliere regionale ricorrente, che non può trarre alcuna utilità dall’impugnativa in termini di rimozione di un impedimento o di un apprezzabile vantaggio all’esercizio del proprio ufficio e all’espletamento del mandato. A vantare un interesse legittimo avverso l’atto ministeriale di perimetrazione laddove lo stesso avrebbe violato le prerogative dell’Ente non prevedendo la necessaria acquisizione dell’intesa con la Regione, è la Regione per mezzo del suo organo rappresentativo, e non anche il singolo consigliere regionale. Peraltro, emerge per tabulas che la Regione è stata ampiamente coinvolta nel procedimento istitutivo del Parco Nazionale del Matese, partecipando al tavolo istruttorio.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire del consigliere Romano Massimo.

4. Le spese possono essere compensate attesa la particolarità della vicenda in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati: Marco Bignami, Presidente — Achille Sinatra, Consigliere — Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore.

Il territorio non è in attesa

La comunicazione istituzionale e quella giornalistica che la ha seguita trattano il regime provvisorio come una fase transitoria accettabile, un passaggio tecnico in coda a decenni di attesa per il parco. Questa cornice è sbagliata per una ragione che non dipende dal Matese specificamente.

Un territorio di 87.897 ettari distribuito su 52 comuni, quattro province e due regioni — Campania e Molise — non è un ecosistema astratto in attesa di essere normato. È abitato, coltivato, percorso, sfruttato economicamente in forme diverse: silvicoltura, allevamento, agricoltura, attività estrattive, turismo, mobilità. Le dinamiche economiche che consentono a una comunità di restare insediata non si mettono in pausa mentre l’iter burocratico si completa. I contratti di affitto agricolo si rinnovano, i permessi edilizi vengono richiesti, le attività produttive prendono decisioni di investimento — o non le prendono perché il quadro regolatorio è incerto.

Il regime di salvaguardia provvisoria dell’art. 7 L. 394/1991 è al massimo formale: applica i divieti dell’area protetta senza che esista il piano che quegli stessi divieti dovrebbe articolare in zonazione, eccezioni, usi compatibili, tutele degli usi tradizionali. Chi opera nel territorio non può sapere con certezza se la propria attività è tutelata, tollerata o vietata, perché lo strumento che dovrebbe rispondere a quella domanda — il piano del parco — non esiste.

Questo vale per i problemi faunistici che le stesse associazioni ambientaliste riconoscono come urgenti: nella riunione del Comitato di gestione provvisoria a Bojano nell’aprile 2026, trenta associazioni hanno chiesto esplicitamente di affrontare la sovrappopolazione di cinghiali con strumenti scientifici adeguati. Non c’è piano del parco che fornisca il quadro normativo per farlo. Il Comitato è chiamato a governare un territorio senza gli strumenti di governo.

Il caso più paradossale riguarda le aree ecologicamente più sensibili. Il D.M. 101/2025 suddivide il territorio in tre zone: la zona 1, di “rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con inesistente o minimo grado di antropizzazione”; la zona 2, con caratteristiche analoghe ma “limitato grado di antropizzazione”; la zona 3, di connessione ecologica, con “elevato grado di antropizzazione”. La zona 1 è quella che nel regime definitivo — piano del parco, regolamento — riceverà le prescrizioni più restrittive su accesso e fruizione. L’art. 5 del decreto elenca per essa divieti aggiuntivi: nessuna nuova edificazione, nessuna attività sportiva con veicoli a motore, nessuna nuova opera viaria. Ma non disciplina la frequentazione pedonale ordinaria, i limiti di carico, i percorsi autorizzati, la presenza umana diffusa. Quella disciplina appartiene al regolamento del parco — che non esiste.

Il risultato è un effetto che la legge non ha mai previsto, perché ha presupposto che il regime provvisorio durasse mesi e non anni. La proclamazione del Parco Nazionale non riduce la pressione sulle aree più sensibili: la amplifica. L’etichetta “Parco Nazionale del Matese” trasforma un territorio fino a quel momento percepito come generico Appennino interno in una destinazione con un nome, una narrativa, una riconoscibilità. Chi non aveva mai pensato di trascorrere un fine settimana in quelle aree ora lo considera, attratto da un’immagine di ambiente qualificato e tutelato. La comunicazione istituzionale fa il lavoro di marketing che normalmente accompagna un prodotto finito — e il prodotto non è finito: non ha le istruzioni per l’uso, non ha i limiti di carico, non ha i sentieri ufficiali, non ha la zonazione in formato accessibile nemmeno agli operatori del settore, come documentato dall’esperienza di matese.bike.

Le specie da tutelare subiscono così una pressione antropica che prima non esisteva, prodotta direttamente dall’atto istituzionale che avrebbe dovuto proteggerle. Le aree classificate come a “inesistente o minimo grado di antropizzazione” — le più vulnerabili per definizione, e per questo inserite in zona 1 — sono esposte a una frequentazione crescente e non governata, in assenza dello strumento che dovrebbe regolarla. I social ne documentano l’andamento in tempo reale: post, resoconti, foto da luoghi che il decreto identifica come le aree di massima sensibilità ecologica del massiccio, percorse liberamente perché nessun regolamento dice come farlo e perché nessuno — a partire dall’ente che dovrebbe governarlo — ha ancora definito cosa significa farne una fruizione compatibile con la tutela.

La verifica sul campo: i dati geografici che non esistono

Una verifica concreta del grado di operatività istituzionale del PNM è emersa nel lavoro condotto per matese.bike, progetto dedicato alla mappatura di percorsi per motoadventuring nell’area del Massiccio del Matese. La corretta georeferenziazione delle tracce richiede la conoscenza precisa del perimetro dell’area protetta: non il perimetro descritto a parole nel decreto, ma il dato vettoriale utilizzabile in un sistema GIS.

I dati vettoriali di perimetrazione sono stati richiesti direttamente al MASE e a ISPRA. Non sono stati ottenuti in forma utilizzabile. Il vettore di perimetrazione impiegato per il progetto è stato ricostruito per via indiretta, da fonti frammentarie, con un margine di errore accettabile rispetto alle superfici dichiarate nel decreto — ma non con la precisione che un dato ufficiale avrebbe dovuto garantire.

Questo non è un problema cartografico. È la dimostrazione che l’ente preposto alla gestione di 87.897 ettari di territorio non è in grado di fornire, nemmeno su richiesta diretta, la base geografica della propria giurisdizione in formato utilizzabile. Un’assenza che ISPRA stessa, nelle note metodologiche del proprio indicatore, riconosce come sistemica: i dati necessari al monitoraggio della pianificazione dei parchi nazionali “non sono facilmente reperibili” e richiedono ricerca manuale su bollettini ufficiali regionali, albi pretori e Gazzetta Ufficiale.

Non è un’eccezione. È il funzionamento ordinario del sistema.

Il fattore biregionale

Il PNM ha una caratteristica strutturale che lo colloca nella sottocategoria a maggiore rischio di stallo: è un parco biregionale, che coinvolge Campania e Molise. Lo stesso ISPRA segnala che i parchi estesi su due o più regioni “spesso faticano a coordinare i vari soggetti competenti nelle varie fasi del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, con conseguente allungamento dei tempi dell’iter di Piano”.

Campania e Molise hanno asimmetrie normative rilevanti nel governo del territorio che questa serie ha documentato nel numero precedente: la Campania è impegnata nel disallineamento tra PUC (L.R. 5/2024, Regolamento 3/2025) e PPR (DGR 746/2025, DGR 197/2026), con proroghe che hanno spostato le scadenze al 2027; il Molise non dispone di una legge organica di governo del territorio e ha una proposta di legge sulla rigenerazione urbana ancora non approvata in consiglio regionale. Quando il DPR istitutivo del PNM sarà emanato e il piano del parco dovrà essere elaborato, queste asimmetrie produrranno frizioni di coordinamento ulteriori rispetto a quelle già documentate da ISPRA come caratteristiche dei parchi biregionali.

Nessuna di queste difficoltà è imprevedibile. Tutte sono documentate. Nessuna ha prodotto misure preventive.

Il meccanismo sostitutivo che non esiste nella pratica

Il punto più difficile da sostenere senza scivolare nell’ipotesi dichiarata — e che questa analisi registra come fatto documentato — è che il sistema ha previsto la propria inadempienza e non ha voluto correggerla.

L’art. 12, commi 4 e 5 della L. 394/1991 attribuisce al Ministero vigilante il potere di sostituirsi all’ente parco inadempiente, fino alla nomina di un commissario. Questo potere non è mai stato esercitato per nessuno dei 13 parchi in ritardo cronico. La norma esiste; la sua applicazione non ha precedenti.

Il risultato è che il sistema delle aree protette italiane ha prodotto, nel tempo, una condizione in cui la tutela formale è massimale e il governo del territorio è assente, senza che nessun meccanismo abbia corretto la divergenza. Il Matese eredita questa condizione con un ritardo supplementare rispetto agli altri parchi: non ha ancora il DPR istitutivo, non ha ancora l’ente parco definitivo, non ha ancora il Comitato di gestione al completo. Parte da zero in un sistema che per gli altri parchi è già in ritardo di decenni.

Salto inferenziale dichiarato Questo articolo documenta fatti verificabili: i dati ISPRA sui piani mancanti, l’assenza del DPR istitutivo del PNM, l’inaccessibilità dei dati vettoriali, il mancato esercizio dei poteri sostitutivi ministeriali. L’affermazione che questi elementi producano danni economici irreversibili alle comunità insediate è un’inferenza sostenuta dalla logica del sistema e da analogie con altri casi, ma non è documentata da dati economici specifici sul Matese. Una ricerca dedicata all’impatto economico del regime provvisorio sui 52 comuni coinvolti — investimenti mancati, transazioni bloccate, attività produttive sospese o spostate — costituisce il passo verificativo successivo necessario.

Cosa resta aperto

Al luglio 2026, la situazione del PNM è questa: il regime di salvaguardia provvisoria è in vigore e produce effetti giuridici reali su 87.897 ettari; il Comitato di gestione provvisoria è nominato ma a composizione incompleta; il DPR istitutivo non è stato emanato e non ha una data; il piano del parco, il regolamento e il piano pluriennale economico-sociale non sono stati avviati; i dati geografici di perimetrazione non sono disponibili in formato vettoriale accessibile nemmeno su richiesta diretta agli enti competenti.

Legambiente Molise, nel marzo 2026, ha scritto che non ci si può permettere altri anni di gestione provvisoria. Il dato ISPRA del 2023 dice che la media nazionale per i parchi senza piano è di 21 anni di ritardo. Non è una previsione catastrofica: è la media di ciò che è già accaduto altrove.

Fonti primarie
D.M. MASE n. 101 del 22 aprile 2025, “Perimetrazione e zonazione provvisorie del Parco nazionale del Matese” — GU Serie Generale n. 106 del 9 maggio 2025 (25A02618), in particolare artt. 1 (zonazione), 4 (divieti generali), 5 (divieti in zona 1), 6 (divieti in zona 2), 7 (regime autorizzativo generale), 8 (regime autorizzativo in zona 1).
Decreto di nomina del Comitato di gestione provvisoria del PNM, MASE, 11 agosto 2025.
TAR Lazio, Sezione Seconda Ter, sentenza n. 04469/2026, NRG 11173/2025, udienza 4 marzo 2026, Presidente Marco Bignami, Estensore Francesca Ferrazzoli (testo integrale verificato su giustizia-amministrativa.it).
ISPRA, “Stato di attuazione della pianificazione nei parchi nazionali”, indicatore aggiornato al 31 agosto 2023 — indicatoriambientali.isprambiente.it.
L. 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 7, 8, 9, 12 (legge quadro sulle aree protette).
L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 c. 1116 (istituzione PNM).

Fonti secondarie citate
Greenreport, “L’istituzione del Parco nazionale del Matese in realtà è ancora lontana”, 2 maggio 2025.
Legambiente Molise, comunicato su sentenza TAR Lazio n. 04469/2026, riportato da Molise Network e Parks.it, 10 marzo 2026.
Associazione Culturale La Terra, resoconto incontro associazioni / Comitato di gestione PNM, Bojano, aprile 2026 — laterra.org.
Italia Nostra, “Parco Nazionale del Matese: per il DPR serve una reale partecipazione”, 13 agosto 2025 — italianostra.org.

Fonte diretta
matese.bike — verifica empirica della non disponibilità dei dati vettoriali di perimetrazione del PNM, richiesti a MASE e ISPRA.

Condividi Facebook WhatsApp