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Una legge fatta in stanza chiusa
Osservatorio

Come il meccanismo che ha istituito il Parco Nazionale del Matese fu scritto nel 1991 da una commissione ristretta, senza mai passare dall’Aula

Iter parlamentare L. 394/1991 Parco Nazionale del Matese

Quando nel dicembre 2017 il Parlamento italiano inserì il Matese nell’elenco dei parchi nazionali da istituire — nascosto tra le migliaia di commi della legge di bilancio — non stava inventando nulla. Stava usando uno strumento già pronto, già oliato, scritto trentasei anni prima in una stanza dove sedevano poco più di trenta deputati. Una stanza che non era l’Aula.

Questa è la storia di come quel meccanismo fu costruito.


Il punto di arrivo che conosciamo

Il Parco Nazionale del Matese esiste oggi — nel senso che ha un perimetro provvisorio, una zonazione, e un ente in fase di costituzione — grazie a una catena di atti che vale la pena ripercorrere a ritroso, perché la catena dice qualcosa di importante su come funziona la macchina legislativa italiana quando si tratta di territorio.

Il decreto ministeriale del 22 aprile 2025 che ha fissato il perimetro provvisorio e le misure di salvaguardia non è nato da una decisione politica spontanea. È nato da una sentenza: il TAR Lazio, con la sentenza n. 18581 del 24 ottobre 2024, aveva accolto il ricorso di Italia Nostra APS e ordinato al Ministero dell’Ambiente di provvedere entro centottanta giorni, con la minaccia esplicita di nominare un commissario in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero aveva aspettato sette anni dopo l’istituzione legislativa del 2017 senza muoversi. Un’associazione ambientalista lo ha trascinato in tribunale, e il tribunale gli ha imposto di agire.

Questo dettaglio — un’associazione che costringe lo Stato a fare quello che la legge gli imponeva già da sette anni — non è una curiosità procedurale. È la fotografia di un sistema in cui la norma e la sua attuazione sono strutturalmente separate, e in cui solo chi ha la “chiave giuridica” giusta può forzare il collegamento.

Asimmetria giuridica Italia Nostra aveva quella chiave, in quanto ente di protezione ambientale riconosciuto con legittimazione speciale a tutelare interessi collettivi. Il consigliere regionale Massimo Romano, che nel 2026 ha tentato di impugnare quel decreto per ragioni opposte — contestandone il merito — non ce l’aveva: il TAR ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, ricordando che in Italia non esiste l’azione popolare e che l’interesse a contestare il parco appartiene alla Regione come ente unitario, non ai suoi singoli componenti eletti. Due ricorsi, due esiti opposti, stesso sistema. Chi può agire e chi no dipende da chi sei, non da quanto sei coinvolto.

Il punto di partenza che non conoscevamo

Per capire come siamo arrivati qui, bisogna tornare al 26 novembre 1987. Quel giorno il deputato Gianluigi Ceruti — avvocato di Rovigo, vicepresidente di Italia Nostra, eletto nelle liste dei Verdi — presentò alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 1964: una legge quadro sui parchi nazionali, sulle riserve naturali, sui parchi marini. Trentotto deputati la firmarono insieme a lui, provenienti da quasi tutti i gruppi parlamentari: Verdi, DC, PCI, PSI, PRI, PLI, Radicali, Democrazia Proletaria. Mancavano solo i gruppi regionali minori e, significativamente, il MSI.

Quella coerenza trasversale non era scontata. I parchi nazionali erano una questione irrisolta da decenni: proposte di legge presentate e decadute nella sesta, nell’ottava, nella nona legislatura. Il disegno di legge Marcora del 1980 — nato dalla collaborazione tra Italia Nostra, WWF e CAI con il Ministero dell’Agricoltura — era arrivato vicinissimo all’approvazione nell’ottava legislatura, poi era decaduto per la fine anticipata del Parlamento quando era già all’ordine del giorno dell’Aula.

Nel 1987 Ceruti ci riprovò. Tra i trentotto firmatari c’era Antonio Cederna, il giornalista e archeologo che aveva combattuto per decenni per l’Appia Antica e che era il volto più riconoscibile dell’ambientalismo culturale italiano. C’era Franco Bassanini, giurista indipendente nelle liste PCI, futuro ministro della Pubblica Amministrazione. C’era Francesco Rutelli, ancora militante radicale, futuro sindaco di Roma. C’era Giuseppe Galasso, lo storico napoletano che tre anni prima aveva firmato come sottosegretario ai Beni Culturali la legge 431/1985 — quella che porta il suo nome — sul vincolo paesaggistico. C’erano dieci deputati Verdi su undici totali presenti in Parlamento.

Non era una proposta di nicchia. Era una coalizione. Ed era una coalizione con un nucleo tecnico preciso: i fisici antinucleare avevano depositato la loro firma diciassette giorni dopo che i referendum abrogativi del nucleare avevano vinto in modo schiacciante.

Il Ministro dell’Ambiente Giorgio Ruffolo, socialista, fece una cosa inusuale: rinunciò a presentare un proprio disegno di legge governativo, dichiarando la validità della PDL Ceruti come testo base. La proposta di iniziativa parlamentare diventava di fatto il testo di riferimento anche per il Governo.


La stanza dove si decideva

La proposta fu assegnata all’VIII Commissione della Camera — quella competente per Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici. E qui inizia la parte della storia che non compare nei comunicati stampa.

La legge quadro sulle aree protette fu approvata in sede legislativa. Questa formula tecnica significa che la Commissione esercitò direttamente i poteri dell’intera Camera, senza che il testo venisse mai discusso e votato dall’Assemblea plenaria. È una procedura prevista dalla Costituzione all’articolo 72, ma soggetta a precisi limiti: non può essere usata per materie che toccano bilancio, deleghe legislative, o diritti costituzionali fondamentali. In questo caso fu usata per una legge che ridisegnava l’uso del territorio di decine di comuni, istituiva nuovi enti pubblici, imponeva vincoli sulla proprietà privata, e decideva quali territori del paese meritassero protezione e quali no.

Sedici sedute, tra il maggio 1989 e il luglio 1991. Mai un voto in Aula.

Nota metodologica I resoconti stenografici integrali delle sedute della VIII Commissione sono conservati nell’archivio della Camera come scansioni immagine senza strato OCR e non sono interrogabili automaticamente. I dati riportati in questo articolo provengono dal Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari — i resoconti sommari in formato testo digitale — verificati pagina per pagina. Fonte primaria: seduta dell’8 maggio 1991, pp. 60–65 (URL); seduta del 18 aprile 1990, verificata separatamente.

All’interno della Commissione, le decisioni materiali più delicate — quali parchi inserire, quali escludere, come redigere il testo unificato — furono affidate a un ulteriore comitato ristretto interno. Un filtro dentro il filtro. Il relatore della Commissione, prima Piero Angelini e poi Franco Ciliberti, entrambi DC, era il perno attorno a cui ruotava tutto.

Ciliberti stesso, in una delle sedute, ammise che l’esclusione di alcuni parchi dal programma triennale era stata una “condizione posta dalla Commissione Bilancio” per consentire il mantenimento della sede legislativa. Tradotto: la scelta di quali ecosistemi proteggere era stata condizionata da esigenze contabili, non da valutazioni ambientali. E quella scelta era avvenuta in una sede dove il pubblico non entrava e i verbali erano resoconti sommari.


Il meccanismo e chi lo scrisse davvero

Il cuore di questa storia è un singolo articolo di quella legge: l’articolo 32 del testo unificato in discussione, che nella legge approvata diventò l’articolo 34.

Il suo titolo era: Istituzione di parchi e aree di reperimento.

Conteneva — e contiene tuttora — due meccanismi distinti per istituire un parco nazionale:

Il comma 1 elencava direttamente i parchi istituiti per legge, senza ulteriore procedura. L’iscrizione nell’elenco equivaleva all’istituzione.

Il comma 4 elencava invece le “aree di reperimento prioritarie” — territori candidati a diventare parchi attraverso il programma ordinario, con le procedure partecipative previste dall’articolo 8: decreto del Presidente della Repubblica, proposta ministeriale, intesa con le regioni, consultazione degli enti locali.

Due binari. Due velocità. Due livelli di coinvolgimento dei territori.

Cosa dicono i documenti Il testo base elaborato dal Comitato ristretto e verificabile nel bollettino del 18 aprile 1990 contiene già entrambi i meccanismi: comma 1 con l’elenco di otto parchi di istituzione diretta, comma 4 con l’elenco delle aree di reperimento soggette alla procedura ordinaria. Il doppio binario non fu introdotto da un emendamento nella fase finale: era già strutturato nel testo almeno un anno e mezzo prima della seduta conclusiva, senza che nessuno nei verbali disponibili lo discutesse o lo motivasse esplicitamente.

Nella seduta dell’8 maggio 1991 — quella che definì il testo finale — il relatore Ciliberti presentò l’emendamento 32.1, interamente sostitutivo del comma 1. Il nuovo elenco comprendeva sette parchi: Cilento e Vallo di Diano, Gargano, Golfo di Orosei e Gennargentu, Gran Sasso e Monti della Laga, Maiella, Val Grande, Vesuvio.

Gianluigi Ceruti — il primo firmatario della proposta originale, quello che aveva raccolto trentotto firme quattro anni prima — presentò in quella stessa seduta una serie di emendamenti per ampliare l’elenco del comma 1: Brenta-Adamello, Alpi Tarvisiane, Etna, Alpi Marittime. Voleva più parchi nell’elenco di istituzione diretta, non in quello delle aree da programmare in futuro.

Tutti respinti, o ritirati dallo stesso Ceruti quando divenne chiaro che non avrebbero passato il voto.

L’emendamento del relatore DC fu approvato. Il testo di Ceruti fu assorbito o sconfitto. La legge portava il nome di Ceruti ed altri, ma l’articolo che definiva quali parchi nascessero subito e quali aspettassero era stato scritto da Ciliberti.

Il Matese non compariva né nell’elenco del comma 1 né in quello del comma 4. Non era nei piani del 1991.

Elenco completo degli emendamenti all’art. 32 — seduta 8 maggio 1991
N. Proponente Gruppo Oggetto Esito
32.1Ciliberti (Relatore)DCSostituzione comma 1 (7 parchi)Approvato
32.2D’Angelo, MartuscelliDCSostituzione lett. a) con VesuvioAssorbito da 32.1
32.3Angeloni, Cicerone, BoselliPCI-PDSSopprimere “e Monti della Laga”Respinto
32.4Auleta, Boselli, Testa E., AngeloniSostituire lett. g) con due sottovociRespinto
32.5Ceruti, Ronchi, CedernaVerdeAggiungere Brenta-Adamello al comma 1Respinto
32.6Ceruti, Ronchi, CedernaVerdeAggiungere Alpi Tarvisiane al comma 1Respinto / ritirato (incongruenza nel testo fonte)
32.8Ceruti, Ronchi, CedernaVerdeAggiungere Etna al comma 1Ritirato da Ceruti
32.9Ceruti, Ronchi, CedernaVerdeAggiungere Vesuvio al comma 1Assorbito da 32.1
32.31Ceruti, RonchiVerdeAggiungere Alpi Marittime al comma 1Ritirato da Ceruti
32.40Ciliberti (Relatore)DCNuovo comma 1-bis (Gennargentu, intesa Sardegna)Approvato
32.10Ciliberti (Relatore)DCNuovi commi 2-bis/2-ter (stanziamenti)Approvato
32.11Ciliberti (Relatore)DCSostituzione comma 4 (7 aree di reperimento)Approvato con modifiche
32.12Ceruti, Ronchi, CedernaVerdeAggiungere Carso Triestino al comma 4Respinto
32.13Ronchi, Ceruti, CedernaVerdeAggiungere Monti dell’Uccellina al comma 4Approvato
32.14LusettiDCAggiungere Partenio al comma 4Approvato
32.15BarzantiAggiungere Colline metallifere al comma 4Respinto
32.20Serafini A. M., BoselliAggiungere Parco-museo miniere Amiata al comma 4Approvato
32.50Cerutti G., ManfrediPSI/DCAggiungere Alpi Marittime al comma 4Approvato
32.51Ronchi, CedernaVerdeAggiungere Alpi Marittime (formulazione alternativa)Assorbito (attribuito nel testo come “Ceruti 32.51”: incongruenza nel fonte)

Nota: Gianluigi Ceruti (Verde, primo firmatario PDL) è persona distinta da Giuseppe Cerutti (PSI, doppia t), firmatario dell’emendamento 32.50 insieme a Manfredi DC.


Il 2017: uno strumento già pronto

Ventisei anni dopo, il 27 dicembre 2017, la legge di bilancio 2018 inserì il Matese nell’elenco dell’articolo 34 della L. 394/1991 con una riga — l’articolo 1, comma 1116. Nessuna procedura partecipativa. Nessuna intesa preventiva con le regioni Campania e Molise. Nessuna consultazione degli enti locali dei cinquantaquattro comuni interessati. L’inserimento nell’elenco equivaleva all’istituzione, esattamente come prevedeva il meccanismo scritto nel 1991.

Il Matese era diventato un parco nazionale nel corpo di una legge finanziaria, con lo stesso strumento che la Corte Costituzionale — in successive sentenze del 1992, 1994 e 2000 — aveva ripetutamente segnalato come fonte di tensione con le prerogative regionali e con i principi partecipativi dell’ordinamento.

Poi passarono sette anni senza che nulla accadesse. Il Ministero non emanò il decreto di perimetrazione. Non avviò il procedimento di consultazione. Non costituì l’ente parco. Il parco esisteva sulla carta — nell’elenco di una legge — ma non nel territorio.

Fu Italia Nostra a rompere l’inerzia, nel dicembre 2023, con un’istanza formale al Ministero. Quando il Ministero non rispose, l’associazione ricorse al TAR Lazio per silenzio-rifiuto. Il TAR le diede ragione nell’ottobre 2024 e impose un termine perentorio. Il decreto del 22 aprile 2025 arrivò nei centottanta giorni previsti dalla sentenza, non per iniziativa politica autonoma.


La contraddizione strutturale

Quello che emerge da questa ricostruzione non è la malevolenza di singoli attori. È qualcosa di più difficile da nominare e per questo più difficile da correggere: una contraddizione strutturale consapevolmente costruita in sede ristretta e mai discussa pubblicamente.

La L. 394/1991 contiene al suo interno due procedure di istituzione dei parchi che rispondono a filosofie opposte. L’articolo 8 richiede partecipazione, intesa con le regioni, decreto presidenziale: è la procedura garantista, pensata per coinvolgere i territori. L’articolo 34 consente l’istituzione diretta per via legislativa: è la procedura rapida, pensata per non aspettare.

Queste due procedure non sono mai state messe a confronto nel dibattito parlamentare. La seconda non è mai stata giustificata in rapporto alla prima. Era già lì, nel testo del comitato ristretto del 1990, e nessuno nei verbali disponibili si è fermato a spiegare perché una legge che all’articolo 8 imponeva la partecipazione delle regioni e degli enti locali prevedesse all’articolo 34 un meccanismo che quella partecipazione la saltava interamente.

Il meccanismo fu scritto da pochi, in una sede non pubblica, senza discussione in Aula. La legge che lo conteneva fu approvata senza mai passare al voto dell’Assemblea plenaria della Camera.

E trentaquattro anni dopo, quello stesso meccanismo fu usato per istituire un parco nazionale in una legge finanziaria, producendo un’inerzia attuativa di sette anni che richiese l’intervento di un tribunale per essere sbloccata.

Il sistema ha funzionato esattamente come era stato costruito: in modo da rendere possibile decidere in sedi ristrette, con strumenti che non richiedono il consenso dei territori, producendo obblighi che lo Stato poi non adempie spontaneamente. Chi vuole che quegli obblighi vengano rispettati deve avere la chiave giuridica giusta per bussare al tribunale. Chi vuole contestarli deve essere il soggetto istituzionale sbagliato: un consigliere regionale non basta, ci vuole la Regione.

Il Parco Nazionale del Matese è il risultato di questo sistema. Che funzioni bene per il Matese — per i suoi ecosistemi, per le sue comunità, per il suo territorio — è una domanda che il meccanismo, da solo, non è in grado di garantire.


I numeri dell’attesa

Quanto dura un parco prima di esistere

Ci sono modi diversi di misurare il tempo che intercorre tra il momento in cui una legge decide qualcosa e il momento in cui quel qualcosa accade sul territorio. Il caso del Parco Nazionale del Matese ne offre almeno tre, sovrapposti.

Evento Data Distanza dal precedente
Legge 431/1985 “Galasso” — primo vincolo paesaggistico ex lege sul Matese 8 agosto 1985
Istituzione legislativa del PNM (L. bilancio 2018, art. 1 c. 1116) 27 dicembre 2017 32 anni e 4 mesi dalla Galasso
Sentenza TAR Lazio n. 18581/2024 — ordine di provvedere 24 ottobre 2024 6 anni e 10 mesi dall’istituzione
D.M. 22 aprile 2025 — perimetrazione e misure di salvaguardia provvisorie 22 aprile 2025 2.673 giorni dall’istituzione legislativa
Oggi 10 luglio 2026 3.117 giorni dall’istituzione / 444 giorni dal decreto

Il parco ha impiegato sette anni e quattro mesi per passare dall’inserimento in un elenco legislativo al primo decreto esecutivo. Non perché non ci fosse la legge — c’era, ed era chiara. Non perché mancassero le risorse — la stessa legge di bilancio 2018 stanziava 300.000 euro per il primo avvio e 2 milioni annui a partire dal 2019. Ma perché nessun meccanismo obbligava il Ministero ad agire, e il Ministero non agì.

Un déjà vu da quarant’anni

Per chi abita sul Matese, questa non è la prima volta che una norma decisa altrove arriva sul territorio senza preavviso e senza negoziato.

Il precedente più diretto è la legge 431 dell’8 agosto 1985 — la cosiddetta legge Galasso, dal nome del sottosegretario ai Beni Culturali che ne era l’ispiratore, Giuseppe Galasso, quello stesso storico napoletano che due anni dopo avrebbe firmato anche la PDL Ceruti sui parchi. La legge Galasso introdusse vincoli paesaggistici automatici — senza procedura, senza consultazione, operativi dalla pubblicazione in Gazzetta — su intere categorie di territorio: boschi, corsi d’acqua, montagne oltre 1.200 metri, zone umide. Il Matese rientrava in quasi tutte queste categorie.

La reazione fu immediata e duratura. Comuni, proprietari terrieri, categorie produttive del versante campano e di quello molisano si trovarono di fronte a vincoli che limitavano l’uso del suolo senza che nessuno li avesse interpellati. Il Piano Territoriale Paesistico del Massiccio del Matese, emanato con decreto ministeriale solo nel settembre 2000 — quindici anni dopo la legge — cercò di dare struttura a quei vincoli, ma arrivò anch’esso senza una reale partecipazione dei comuni interessati.

Il Matese ha già vissuto questa sequenza: norma calata dall’alto, effetti immediati sul territorio, attuazione differita di anni, reazione delle comunità locali a cose già fatte. Il parco del 2025 ne ripete lo schema con una precisione quasi geometrica.

La differenza rilevante tra i due episodi è una sola: nel 1985 i vincoli arrivarono subito, senza attendere nessun decreto attuativo — erano operativi dalla pubblicazione della legge. Nel 2017 invece l’istituzione del parco rimase sulla carta per sette anni, producendo una zona grigia in cui il territorio era formalmente protetto ma di fatto privo di qualsiasi governance: né le regole del parco né quelle ordinarie erano chiare. È in quella zona grigia che sono cresciute le preoccupazioni.

Voci da un territorio mai interpellato

Quando il decreto del 22 aprile 2025 ha reso operative le misure provvisorie di salvaguardia, il Matese ha scoperto di essere un parco nazionale nel modo più diretto: con i divieti già in vigore e gli incontri pubblici convocati a cose fatte. Le reazioni documentate dalla stampa locale tra il 2025 e il 2026 seguono un copione riconoscibile.

Sul versante campano, i sindaci di diversi comuni — da Gallo Matese a Capriati al Volturno, da Raviscanina a Faicchio — hanno chiesto formalmente di essere esclusi dal perimetro o di rivedere le misure di salvaguardia. Agricoltori e allevatori hanno costituito comitati e avviato raccolte firme. La Federcaccia Campania ha presentato una diffida al Ministero. I ricorsi amministrativi si sono moltiplicati: come ha documentato la stampa molisana nel luglio 2025, tra Molise e Campania si è aperto un contenzioso diffuso che coinvolge comuni, categorie produttive e singoli operatori.

Sul versante molisano il quadro è stato più frammentato. Il Consiglio Regionale aveva approvato all’unanimità, già nel febbraio 2020, una mozione a favore del parco e della sua sede in territorio molisano. Ma quando si è trattato di definire la perimetrazione concreta, l’assessore regionale all’Ambiente aveva proposto una delimitazione così ridotta da essere bocciata dall’aula stessa che l’aveva mandata a negoziare. Alcuni sindaci coinvolti hanno dichiarato di non essere stati consultati sulla proposta ufficiale presentata dalla giunta al Ministero.

Asimmetria tra i versanti La frattura non è solo tra favorevoli e contrari: è geografica. Il versante campano ha espresso una opposizione più organizzata e più radicata nel mondo agricolo e venatorio. Il versante molisano ha mostrato una divisione interna più marcata, con istituzioni formalmente favorevoli e comunità locali spesso disorientate. I 54 comuni interessati appartengono a quattro province di due regioni con strumenti urbanistici, piani paesaggistici e normative di settore differenti — una complessità che il meccanismo di istituzione per via legislativa non ha previsto né attenuato.

Quello che accomuna i due versanti è l’assenza — riconosciuta da tutti gli attori, compresi i sostenitori del parco — di un processo partecipativo reale prima dell’istituzione. Legambiente Campania e Molise, in una nota dell’aprile 2025, ha dovuto avviare una campagna di “fact-checking” per contrastare informazioni errate che circolavano nei comuni: segno che le comunità avevano appreso dell’esistenza del parco e delle sue regole principalmente da fonti non istituzionali.

Non è una sorpresa. Il meccanismo che ha istituito il Parco Nazionale del Matese non prevedeva la partecipazione preventiva. Era stato scritto così nel 1991, in una stanza dove le comunità del Matese non erano rappresentate — e dove non fu mai discusso perché qualcuno avesse ritenuto che dovessero esserlo.

Fonti primarie. Testo originale della PDL C.1964 (Camera dei Deputati, X Legislatura, 26 novembre 1987); Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, VIII Commissione, seduta 8 maggio 1991, pp. 60–65 — legislature.camera.it; bollettino seduta 18 aprile 1990; sentenza TAR Lazio n. 18581/2024; sentenza TAR Lazio n. 04469/2026 (NRG 11173/2025).

Incongruenze testuali dichiarate. Il bollettino dell’8 maggio 1991 indica l’emendamento 32.6 sia come respinto sia come ritirato da Ceruti: la contraddizione è nel testo fonte e non è risolvibile dai documenti disponibili. L’emendamento 32.51, firmato da Ronchi e Cederna, viene richiamato due volte nel resoconto come “emendamento Ceruti 32.51”: anche questa attribuzione è nel testo fonte e viene riportata così come appare.

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Il Matese non è nell’Appennino centrale

Osservatorio · Rischio idrogeologico

L’8 luglio 2026 l’Autorità di bacino distrettuale presenta alla Presidenza del Consiglio i nuovi Piani di assetto idrogeologico. La mappa del rischio racconta però che il territorio del Parco Nazionale del Matese appartiene a un distretto diverso — e che il versante molisano, il più esposto, non ha ancora né PAI aggiornato né piano del parco.

Osservatorio 8 luglio 2026

Oggi, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale (AUBAC) ha presentato i Piani di assetto idrogeologico distrettuali — PAI frane e PAI idraulico — adottati definitivamente con le deliberazioni n. 67 e n. 68 del 26 maggio 2026 e resi operativi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2026. Le misure di salvaguardia sono vincolanti da quella data, nelle more dell’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

I due PAI riguardano un territorio di oltre 42.000 chilometri quadrati, sette Regioni, 901 Comuni, circa 9 milioni di abitanti. Sostituiscono nove strumenti di pianificazione previgenti, formatisi in epoche diverse con apparati cartografici e normativi non omogenei.

La notizia è rilevante. Ma per il Matese il contesto va precisato.

Il Matese scarica sul Volturno e sul Biferno

Il massiccio del Matese è biregionale: il versante campano scarica nel bacino del Volturno, il versante molisano nel bacino del Biferno. Entrambi appartengono al Distretto idrografico dell’Appennino meridionale, con sede a Caserta — non al Distretto dell’Appennino centrale che ha presentato oggi i suoi PAI a Roma.

I nuovi PAI AUBAC non coprono il territorio del Parco Nazionale del Matese. La verifica su georeferenziazione diretta — interrogando i servizi cartografici dell’Autorità sul perimetro del PNM — restituisce count zero per entrambi i layer di pericolosità distrettuale.

Gap verificativo

Il PAI vigente per il versante molisano del Matese (bacino Biferno) è quello dell’Appennino meridionale, non aggiornato al formato distrettuale. Il servizio WMS del Distretto meridionale risultava non disponibile alla data di pubblicazione di questo articolo. I dati di pericolosità mostrati nella mappa provengono da IdroGEO ISPRA, che aggrega i PAI vigenti a livello nazionale: rappresentano la classificazione attuale, non un piano aggiornato.

La mappa

La cartografia che segue sovrappone tre livelli informativi distinti per statuto: la zonazione del PNM ricostruita da ivinti.it/matese.bike su fonti ufficiali frammentarie (D.M. 101/2025, cartografia MASE); il perimetro del parco da OpenStreetMap; la pericolosità idrogeologica da frana e da alluvione secondo IdroGEO ISPRA. Nessuno di questi layer è cartografia ufficiale vigente ai fini normativi.

Fonti: zonazione PNM — elaborazione ivinti.it/matese.bike da D.M. 101/2025 e cartografia MASE; perimetro — OpenStreetMap contributors; pericolosità idrogeologica — IdroGEO ISPRA, licenza aperta. Nessun layer sostituisce la cartografia ufficiale vigente.

Cosa mostra la mappa

La lettura della sovrapposizione produce un’osservazione empirica: la densità delle aree classificate a pericolosità da frana sul versante molisano — il lato Biferno, quello che guarda verso Campobasso — è sensibilmente maggiore rispetto al versante campano. Le zone di pericolosità attraversano in più punti aree che nella zonazione provvisoria del PNM ricadono in Zona 2 (riserva generale orientata) e Zona 3 (area di protezione).

Questa osservazione ha un limite dichiarato: i dati di pericolosità ISPRA aggregano PAI di generazioni diverse, elaborati con metodologie non omogenee. La densità apparente sul versante molisano potrebbe riflettere anche differenze nei criteri di mappatura tra le autorità di bacino storiche, non solo differenze nella pericolosità reale del territorio.

La stratificazione che si accumula

Il Parco Nazionale del Matese esiste dal 2002 sul piano nominale, ma non dispone di piano del parco approvato, di comitato di gestione operativo completo, né di dati geospaziali accessibili in formato aperto. Il decreto perimetrale D.M. 101/2025 ha definito un confine; la sentenza TAR Lazio n. 04469/2026 ha confermato la legittimità del percorso. Ma il regime resta provvisorio.

Su questo vuoto normativo si depositano oggi le misure di salvaguardia PAI — non quelle AUBAC presentate stamattina a Roma, ma quelle del Distretto meridionale, non aggiornate al formato distrettuale. Il territorio del PNM si trova quindi sotto tre regimi sovrapposti che non dialogano tra loro: il regime provvisorio del parco (senza piano), il PAI previgente dell’Appennino meridionale (non distrettuale), e le norme di salvaguardia del D.M. 101/2025.

Nessuno di questi strumenti è stato elaborato in coordinamento con gli altri.

Fonti primarie
Riferimenti normativi e documentali

GU n. 127 del 4 giugno 2026 — Avvisi di adozione definitiva PAI frane (26A02758) e PAI idraulico (26A02762) dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale. Deliberazioni CIP n. 67 e n. 68 del 26 maggio 2026. Base normativa: artt. 63 comma 6 lett. e), 65 comma 7, 66, 67 e 68 D.Lgs. 152/2006.

D.M. 101/2025 — Decreto di perimetrazione del Parco Nazionale del Matese.

TAR Lazio, sentenza n. 04469/2026 — Rigetto del ricorso contro il decreto di perimetrazione (con annotazione: l’indicazione “11 agosto 2026” nel testo della sentenza è un errore materiale; la data corretta è 11 agosto 2025).

IdroGEO ISPRA — Piattaforma nazionale per la consultazione dei dati di pericolosità idrogeologica aggregati dai PAI vigenti: idrogeo.isprambiente.it.

Evento AUBAC dell’8 luglio 2026 — “PAI distrettuali AUBAC. Prevenzione, salvaguardie e attuazione”, Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fonte secondaria: Eco Alto Molise, 8 luglio 2026.

Osservatorio dei Vinti · ivinti.it · 8 luglio 2026

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Proteggere senza governare. Come il regime provvisorio lascia l’ambiente dei parchi nazionali senza tutela reale
Analisi

In Italia 13 parchi nazionali su 25 non hanno ancora un piano vigente. Il ritardo medio è di 21 anni sui tempi previsti dalla legge. Nel mezzo, i territori abitati continuano a vivere sotto un regime di salvaguardia massimale concepito per durare mesi, non decenni. Il Parco Nazionale del Matese è l’ultimo caso, e per struttura il più fragile.

Analisi Parco Nazionale del Matese Aree protette

Il numero che il sistema non riesce a nascondere

L’ISPRA — l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale — pubblica e aggiorna un repertorio sullo stato di attuazione dei piani per il parco nei 25 parchi nazionali italiani. L’ultimo aggiornamento disponibile al momento della redazione di questo pezzo è datato 31 agosto 2023. Il dato centrale è questo: 13 parchi nazionali su 25 sono privi di un piano del parco vigente, con un ritardo medio sull’approvazione di 21 anni. Degli altri 12 dotati di piano, nessuno lo ha approvato nei tempi previsti dalla legge: il ritardo medio anche per chi ha concluso l’iter è di 14 anni.

La legge quadro sulle aree protette — L. 394/1991, art. 12 — prevede che il piano del parco sia adottato entro 34 mesi dalla costituzione dell’ente parco, intesa come emanazione del DPR istitutivo che nomina gli organi definitivi: presidente, consiglio direttivo, comunità del parco. Alla data del rilevamento ISPRA tutti gli enti parco degli altri 24 parchi nazionali esistenti erano istituiti da almeno quattro anni: ci si sarebbe dovuti attendere che ciascuno fosse dotato di un piano vigente. Non è così per più della metà di essi.

Il Parco Nazionale del Matese è il caso strutturalmente più grave: non perché sia in ritardo sul termine dei 34 mesi, ma perché quel termine non ha ancora iniziato a decorrere. Il dies a quo — la data dalla quale si conta — è la costituzione dell’ente parco definitivo tramite DPR. Il DPR non è stato ancora emanato, l’ente parco definitivo non esiste, e nessuna data è stata comunicata per la sua costituzione. Il Comitato di gestione provvisorio nominato l’11 agosto 2025 ai sensi dell’art. 34 comma 3 è uno strumento transitorio privo delle competenze degli organi definitivi: non ha il consiglio direttivo, non ha la comunità del parco, non ha la legittimazione a elaborare il piano. Quando gli altri 13 parchi senza piano saranno in ritardo di 21 anni sul termine, il PNM non avrà ancora iniziato a maturarlo.

L’ISPRA aggiorna il repertorio al 31 marzo 2026, ma il documento analitico per parco non era accessibile in forma aggregata al momento della redazione di questo articolo. La lacuna non è accidentale: lo stesso ISPRA segnala nelle note metodologiche che i dati necessari alla costruzione dell’indicatore non sono facilmente reperibili, richiedono competenze specialistiche, e che nelle sezioni “Amministrazione trasparente” dei siti dei parchi nazionali le informazioni sono disomogenee e spesso incomplete. È il sistema di monitoraggio che descrive la propria difficoltà a monitorare il sistema che è chiamato a valutare.

Nota metodologica I dati quantitativi sui piani del parco citati in questo articolo (13/25 senza piano, ritardo medio 21 anni, ritardo medio 14 anni per i piani vigenti) provengono dall’indicatore ISPRA “Stato di attuazione della pianificazione nei parchi nazionali”, aggiornamento al 31 agosto 2023, disponibile su indicatoriambientali.isprambiente.it. Il dato relativo al Parco Nazionale del Matese — assenza di piano, assenza di DPR istitutivo, composizione incompleta del Comitato di gestione provvisoria — è ricostruito da fonti primarie: D.M. 101 del 22 aprile 2025 (GU n. 106/2025), decreto di nomina del Comitato di gestione provvisoria dell’11 agosto 2025 (MASE), TAR Lazio, Sezione Seconda Ter, sentenza n. 04469/2026, NRG 11173/2025, Presidente Marco Bignami, Estensore Francesca Ferrazzoli (testo integrale verificato). Le fonti secondarie utilizzate sono indicate nel corpo del testo con riferimento esplicito alla testata e alla data.

Cosa dice la legge e cosa succede nella realtà

La L. 394/1991 non si limita a fissare i tempi: prevede anche che il Ministero vigilante attivi meccanismi sostitutivi in caso di inadempienza degli enti parco, fino alla nomina di un commissario ad acta (art. 12, commi 4 e 5). Questi meccanismi non sono mai stati attivati per nessuno dei parchi in ritardo. Lo Stato ha scritto nella legge la propria facoltà di intervenire, e ha sistematicamente scelto di non esercitarla.

Il piano del parco non è uno strumento accessorio. Insieme al regolamento e al piano pluriennale economico-sociale — che ai sensi della L. 394/1991 devono essere approvati contestualmente al piano — è il quadro che distingue le attività vietate da quelle consentite, che tutela gli usi tradizionali, che stabilisce la zonazione definitiva. In sua assenza resta in vigore il regime di salvaguardia provvisoria del DPR istitutivo, pensato come misura cautelare di breve durata. Applicato per anni — e in alcuni casi per decenni — produce un effetto che la legge non ha mai inteso produrre: blocca il territorio in uno stato di massima tutela formale senza che esista lo strumento che quella tutela dovrebbe articolare, modulare, rendere compatibile con la vita economica delle comunità insediate.

Il punto non è che la tutela sia eccessiva. È che tutela e governo del territorio sono due cose diverse, e la prima senza la seconda non è governo: è sospensione.

Il Matese come caso limite

Il Parco Nazionale del Matese (PNM) è il venticinquesimo parco nazionale italiano. Il suo iter è stato tra i più tormentati: previsto dalla L. 205/2017, rimasto in stallo per anni, sbloccato solo dall’intervento del TAR Lazio nell’ottobre 2024 su ricorso di Italia Nostra, che ha ordinato al MASE di procedere alla perimetrazione provvisoria.

Il D.M. 101 del 22 aprile 2025, firmato dal Ministro Pichetto nella Giornata della Terra, ha prodotto il comunicato istituzionale: “decreto Pichetto, nasce il 25mo Parco”. L’analisi giuridica della norma dice altro. Come ha osservato Greenreport già nel maggio 2025, il decreto segna l’inizio della fase di gestione provvisoria dell'”istituendo” parco — non la sua nascita come realtà istituzionale operativa. Lo stesso decreto lo esplicita all’art. 12: la gestione provvisoria resta affidata al Comitato fino all’emanazione del DPR di istituzione del Parco. Con il decreto ministeriale il parco è, giuridicamente, “istituendo”: solo promesso. Diventa realtà istituzionale operativa con il DPR.

Il DPR non è ancora stato emanato. Non è stata comunicata una data.

Stato istitutivo del PNM al luglio 2026
Atto Stato Data
D.M. 101/2025 — perimetrazione e zonazione provvisorie In vigore 22 aprile 2025
Comitato di gestione provvisoria — nomina Parzialmente operativo (soccorso istruttorio su due componenti) 11 agosto 2025
DPR istitutivo — ente parco definitivo Non emanato
Piano del parco Non avviato
Regolamento del parco Non avviato
Piano pluriennale economico-sociale Non avviato

Il Comitato di gestione provvisoria è stato nominato l’11 agosto 2025: presidente Andrea Boggia, consigliere comunale di Piedimonte Matese ed esponente di Fratelli d’Italia; sei componenti in rappresentanza di MASE, Ministero dell’Agricoltura, Regione Campania, Regione Molise, ISPRA e associazioni ambientali. Due delle nomine regionali — dipendenti pubblici — non sono state formalizzate contestualmente per necessità di acquisire il nulla osta dalle amministrazioni di appartenenza: il Ministero ha avviato soccorso istruttorio. La composizione è ancora incompleta.

Il TAR Lazio, Sezione Seconda Ter, con sentenza n. 04469/2026 (NRG 11173/2025, udienza 4 marzo 2026) ha dichiarato inammissibile il ricorso del consigliere regionale molisano Massimo Romano contro il decreto di perimetrazione. Il TAR ha rilevato che titolare dell’interesse legittimo avverso l’atto ministeriale — qualora questo avesse violato le prerogative dell’ente regionale — è la Regione per mezzo del suo organo rappresentativo, non il singolo consigliere: il DM impugnato non è direttamente lesivo del munus del consigliere Romano, il quale non può trarre alcuna utilità dall’impugnativa in termini di rimozione di un impedimento o di apprezzabile vantaggio all’esercizio del proprio ufficio. Il decreto del 22 aprile 2025 resta pienamente efficace. Legambiente Molise, commentando la sentenza, ha scritto che non ci si può permettere altri anni di gestione provvisoria, chiedendo a Regioni e MASE di accelerare l’intesa per il DPR. L’urgenza è riconosciuta anche dagli attori favorevoli al parco — non solo dai critici.

Testo integrale — TAR Lazio, Sez. Seconda Ter, sentenza n. 04469/2026 (NRG 11173/2025)

Atto pubblico riprodotto integralmente. Fonte: giustizia-amministrativa.it. Nota: il testo originale reca alla sezione 1 la data “11 agosto 2026” per il decreto di nomina del Comitato di gestione provvisoria; la data corretta, verificata su tutte le altre fonti primarie, è 11 agosto 2025. Si tratta di un refuso interno al documento giudiziario.

N. 04469/2026 REG.PROV.COLL. — N. 11173/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA — IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11173 del 2025, proposto da Massimo Romano, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro Comitato di Gestione Provvisoria del Parco Nazionale del Matese, Comune di Guardiaregia, non costituiti in giudizio; Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di Andrea Boggia, Regione Molise, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica prot. 101 del 22.4.2025, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 106 del 9 maggio 2025, concernente la “Perimetrazione e zonazione provvisorie del Parco nazionale del Matese”, unitamente a tutti gli atti ivi citati; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi incluso il Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dell’11 agosto 2025, concernente la nomina del presidente e dei componenti del Comitato di gestione provvisoria del Parco Nazionale del Matese e le note prot. n. UDCM 13381, 13377, 13391 e 13383 del 26 maggio 2025, ivi menzionate, di contenuto non conosciuto; gli eventuali atti e/o provvedimenti di nomina dei rappresentanti regionali in seno al comitato di gestione del Parco.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti per cui è causa.

Il Parco Nazionale del Matese è stato istituito dalla lettera f-bis) dell’art. 34, comma 1, L. 6.12.1991, n. 394, aggiunta dall’art. 1 comma 1116, della L. 27.12.2017 n. 205.

L’art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevede che: “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell’ambiente in conformità ai principi di cui all’articolo 9”.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato, sin dal 2018, il procedimento di perimetrazione provvisoria dell’area naturale protetta, comprendente territori delle regioni Campania e Molise con il coinvolgimento partecipativo degli enti locali territorialmente interessati avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). In particolare, l’Ispra ha predisposto una prima proposta di perimetrazione nel mese di ottobre 2018, che è stata presentata agli enti locali e agli stakeholders in incontri organizzati dalle Regioni Molise e Campania nei mesi successivi.

A seguito degli incontri svolti e delle osservazioni pervenute dagli enti locali, su richiesta dell’ex MATTM, l’ISPRA ha formulato ulteriori proposte di perimetrazione e zonazione, sempre sottoposte agli enti locali per eventuali osservazioni.

In data 23 febbraio 2024, il MASE ha comunicato l’intenzione di “avviare le procedure per addivenire alla delimitazione provvisoria del Parco nazionale del Matese, ai sensi dell’art. 34 comma 3 della Legge 394/91 e all’individuazione delle relative misure di salvaguardia”, chiedendo ad ISPRA di fornire una ulteriore proposta tecnica di perimetrazione e zonazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese o di confermare quella precedentemente inviata all’ex MITE il 18 ottobre 2021, unitamente alle misure di salvaguardia.

Dopo nuove interlocuzioni tra tutte le parti, l’ISPRA, con nota dell’8 agosto 2024 ha fornito la perimetrazione e la zonazione richiesta, unitamente alla relazione tecnica recante le motivazioni delle scelte operate dal punto di vista tecnico scientifico per l’eventuale accettazione o meno delle proposte della Regione Campania e dei Comuni che hanno inviato delle richieste; ha, inoltre, fornito al MASE una valutazione puntuale delle proposte di modifica inviate dalla Regione Campania e dai Comuni delle misure di salvaguardia da inserire nel decreto di istituzione del perimetro provvisorio, inviando alcune integrazioni e approfondimenti.

Il MASE, con nota del 29 novembre 2024, ha inviato alle Regioni Molise e Campania, e per conoscenza ad ISPRA, la perimetrazione con la zonazione, le misure di salvaguardia dell’istituendo del Parco Nazionale del Matese con il prospetto delle proposte presentate dai Comuni interessati e dalla Regione Campania ritenute “non accoglibili” e le relative motivazioni.

In data 9 e 10 aprile 2025, Ispra ha quindi avviato un nuovo tavolo tecnico per rendere chiarimenti ai comuni che li avevano richiesti, a seguito dei quali ha inviato al MASE una relazione recante la descrizione: delle richieste dei Comuni; delle criticità emerse; degli esiti delle valutazioni preliminari effettuate nel corso delle riunioni — a cui sarebbe seguita una verifica più approfondita in base ai criteri tecnico-scientifici e della compatibilità con quanto disposto dalla L. n. 394/1991 e dalle altre norme ambientali — e della perimetrazione e zonizzazione del Parco Nazionale del Matese.

Quindi, con decreto ministeriale pt. 0000101 del 22 aprile 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 106 del 9 maggio 2025, il MASE ha adottato la perimetrazione e zonizzazione provvisorie e ha individuato le relative misure di salvaguardia dell’istituendo Parco Nazionale del Matese.

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato e depositato in data 26.08.2025 il dott. Romano Massimo, nella propria qualità di consigliere regionale del Molise, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe ed in particolare il predetto Decreto, “in quanto lesivi del proprio ius ad officium, sotto il profilo dell’illegittima estromissione del Consiglio Regionale del Molise dal procedimento di istituzione definitiva del Parco nazionale del Matese per la quale il Ministero non ha previsto la necessaria acquisizione dell’intesa con la Regione, segnatamente del Consiglio Regionale, ovvero ha espressamente stabilito di non doverla acquisire, ritenendo viceversa sufficiente il mero sentito, peraltro anche questo di competenza del Consiglio Regionale, e tuttavia parimenti totalmente pretermesso, anche in tale fase di approvazione delle misure di salvaguardia e designazione dei componenti del comitato provvisorio, con conseguente violazione diretta delle prerogative consiliari e, con esse, del munus istituzionale del consigliere ricorrente”.

In estrema sintesi, ha affidato il ricorso in esame alle seguenti censure: mancata previsione, all’interno del DM impugnato, della successiva necessaria acquisizione dell’intesa con la Regione, indefettibilmente richiesta per l’adozione del DPR di istituzione e perimetrazione definitiva ai sensi dell’art. 2, co. 7, della L. 394/91, e segnatamente del Consiglio regionale, organo competente in via esclusiva al suo rilascio in quanto afferente al “governo del territorio” (motivi I.1 e I.3); mancata acquisizione, da parte del MASE, del “sentito” di cui all’art. 34, co. 3, della L. 394/91, nell’adozione del Decreto ministeriale impugnato, sia con riferimento alla delimitazione provvisoria delle zone del Parco sia delle relative norme di salvaguardia (motivi I.2 e I.4); mancata designazione dei componenti del comitato di gestione provvisoria, prerogativa di esclusiva competenza del Consiglio regionale (motivo II).

Nelle more, con decreto dell’11 agosto 2025 n. 238, il MASE ha nominato il Comitato di gestione provvisoria del Parco.

In data 26.09.2025 il Comune di Guardiaregia ha notificato atto di opposizione al predetto ricorso straordinario, che è stato quindi trasposto innanzi questo TAR. Si è costituito il Ministero eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per violazione del termine ordinario di decadenza per l’impugnazione dell’atto amministrativo, nonché per difetto di legitimatio ad causam del ricorrente. Ha eccepito altresì, in subordine, l’improcedibilità dello stesso per difetto di contraddittorio nei confronti dei componenti del Comitato di gestione. Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto sostenendo che la lesione paventata dal ricorrente non sarebbe attuale, atteso che la zonizzazione disposta con il DM impugnata sarebbe solo provvisoria. In ogni caso, allo stato attuale del procedimento l’unica prerogativa della Regione sarebbe quella di essere audita ex art. 34 comma 3 della Legge 394/91. Inoltre il MASE avrebbe coinvolto le regioni e i comuni attivando anche tavoli di lavoro, acquisendo osservazioni e proposte e procedendo a rielaborare più volte la zonizzazione.

Alla pubblica udienza del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. La difesa della resistente ha eccepito preliminarmente (ed è la questione dirimente) l’inammissibilità dell’intero gravame sul presupposto che il ricorrente, agendo nella qualità di consigliere regionale, non risulterebbe legittimato iure proprio ad impugnare il decreto in esame: né la legge istitutiva dei parchi nazionale n. 394/1991, né il provvedimento gravato gli attribuirebbero una posizione qualificata e differenziata; non vanterebbe alcun interesse legittimo procedimentale pretensivo o oppositivo avverso l’atto ministeriale di perimetrazione provvisoria, l’atto di zonizzazione e quello di fissazione delle misure di salvaguardia. Titolare dell’interesse pretensivo sarebbe la Regione Molise per mezzo del suo organo rappresentativo esterno.

Il ricorrente ha controdedotto sul punto che gli atti impugnati sarebbero lesivi del proprio ius ad officium “sotto il profilo dell’illegittima estromissione del Consiglio Regionale del Molise dal procedimento di istituzione definitiva del Parco nazionale del Matese per la quale il Ministero non ha previsto la necessaria acquisizione dell’intesa con la Regione, segnatamente del Consiglio Regionale, ovvero ha espressamente stabilito di non doverla acquisire, ritenendo viceversa sufficiente il mero sentito, peraltro anche questo di competenza del Consiglio Regionale, e tuttavia parimenti totalmente pretermesso”.

2.1 L’eccezione è fondata per le ragioni che si vengono ad illustrare.

Come noto, lo “ius ad officium” indica il diritto soggettivo di un membro di un organo collegiale a esercitare il proprio mandato, tutelabile in sede giurisdizionale contro atti che ne limitano la funzione. È distinto dallo “ius in officio” che consiste nel diritto di conservare la carica e legittima l’impugnazione di delibere solo per violazioni procedimentali che gli impediscono la partecipazione.

I consiglieri regionali possono, dunque, impugnare atti amministrativi regionali che violano le loro prerogative funzionali (diritto di accesso, partecipazione al voto), in particolare delibere della Giunta o del Consiglio che impediscono l’esercizio del mandato, oppure atti emanati in violazione delle norme statutarie o regolamentari. Non possono gravare gli atti per meri motivi di opportunità politica, ma solo per vizi di legittimità che comportano una lesione diretta del proprio status di rappresentante.

Sul punto, la giurisprudenza consolidata ha affermato il diritto del consigliere di ricorrere contro atti che, direttamente e immediatamente, gli precludono l’esercizio delle funzioni connesse al suo mandato. In particolare, i giudici amministrativi hanno rilevato che: “Il consigliere provinciale è legittimato ad esercitare tutte le azioni connesse al proprio ius ad officium, ma non un controllo generalizzato, con funzione paragiurisdizionale, sulla vita dell’ente locale in nome di un astratto principio di legalità, promuovendo così un’inammissibile azione popolare di tipo oggettivo […] solo la lesione diretta ed immediata del diritto all’ufficio del consigliere provinciale può fare sorgere la legitimatio ad agendum” (Consiglio di Stato n. 1643/2014).

È stato ribadito da ultimo che la legittimazione ad impugnare postula la diretta compromissione delle prerogative inerenti al munus esercitato e allo ius ad officium, potendo manifestarsi sia in via immediata che in via mediata — ma solo quando le modalità di approvazione dell’atto abbiano in concreto pregiudicato, sul piano della forma, l’esercizio delle funzioni e le relative prerogative strumentali (cfr. T.A.R. Catanzaro Calabria n. 1337/2025).

L’art. 81 c.p.c. dispone che “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”. La sostituzione processuale rappresenta una deroga a tale principio perché dissocia la titolarità dell’azione dalla titolarità della situazione sostanziale dedotta nel processo e proprio per questo è consentita solo in ipotesi specificamente previste.

2.2. L’approdo dei principi appena espressi comporta l’inammissibilità del ricorso in esame, stante l’assenza della dimostrazione di una lesione ai diritti del consigliere, non rilevando ulteriori profili giacché la legittimazione ad agire non risiede nella deviazione dell’atto impugnato rispetto allo schema normativamente previsto quando da essa non derivi la compressione di una sua prerogativa inerente all’ufficio.

Invero, nel caso in esame, il DM impugnato non è direttamente lesivo del munus del consigliere regionale ricorrente, che non può trarre alcuna utilità dall’impugnativa in termini di rimozione di un impedimento o di un apprezzabile vantaggio all’esercizio del proprio ufficio e all’espletamento del mandato. A vantare un interesse legittimo avverso l’atto ministeriale di perimetrazione laddove lo stesso avrebbe violato le prerogative dell’Ente non prevedendo la necessaria acquisizione dell’intesa con la Regione, è la Regione per mezzo del suo organo rappresentativo, e non anche il singolo consigliere regionale. Peraltro, emerge per tabulas che la Regione è stata ampiamente coinvolta nel procedimento istitutivo del Parco Nazionale del Matese, partecipando al tavolo istruttorio.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire del consigliere Romano Massimo.

4. Le spese possono essere compensate attesa la particolarità della vicenda in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati: Marco Bignami, Presidente — Achille Sinatra, Consigliere — Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore.

Il territorio non è in attesa

La comunicazione istituzionale e quella giornalistica che la ha seguita trattano il regime provvisorio come una fase transitoria accettabile, un passaggio tecnico in coda a decenni di attesa per il parco. Questa cornice è sbagliata per una ragione che non dipende dal Matese specificamente.

Un territorio di 87.897 ettari distribuito su 52 comuni, quattro province e due regioni — Campania e Molise — non è un ecosistema astratto in attesa di essere normato. È abitato, coltivato, percorso, sfruttato economicamente in forme diverse: silvicoltura, allevamento, agricoltura, attività estrattive, turismo, mobilità. Le dinamiche economiche che consentono a una comunità di restare insediata non si mettono in pausa mentre l’iter burocratico si completa. I contratti di affitto agricolo si rinnovano, i permessi edilizi vengono richiesti, le attività produttive prendono decisioni di investimento — o non le prendono perché il quadro regolatorio è incerto.

Il regime di salvaguardia provvisoria dell’art. 7 L. 394/1991 è al massimo formale: applica i divieti dell’area protetta senza che esista il piano che quegli stessi divieti dovrebbe articolare in zonazione, eccezioni, usi compatibili, tutele degli usi tradizionali. Chi opera nel territorio non può sapere con certezza se la propria attività è tutelata, tollerata o vietata, perché lo strumento che dovrebbe rispondere a quella domanda — il piano del parco — non esiste.

Questo vale per i problemi faunistici che le stesse associazioni ambientaliste riconoscono come urgenti: nella riunione del Comitato di gestione provvisoria a Bojano nell’aprile 2026, trenta associazioni hanno chiesto esplicitamente di affrontare la sovrappopolazione di cinghiali con strumenti scientifici adeguati. Non c’è piano del parco che fornisca il quadro normativo per farlo. Il Comitato è chiamato a governare un territorio senza gli strumenti di governo.

Il caso più paradossale riguarda le aree ecologicamente più sensibili. Il D.M. 101/2025 suddivide il territorio in tre zone: la zona 1, di “rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con inesistente o minimo grado di antropizzazione”; la zona 2, con caratteristiche analoghe ma “limitato grado di antropizzazione”; la zona 3, di connessione ecologica, con “elevato grado di antropizzazione”. La zona 1 è quella che nel regime definitivo — piano del parco, regolamento — riceverà le prescrizioni più restrittive su accesso e fruizione. L’art. 5 del decreto elenca per essa divieti aggiuntivi: nessuna nuova edificazione, nessuna attività sportiva con veicoli a motore, nessuna nuova opera viaria. Ma non disciplina la frequentazione pedonale ordinaria, i limiti di carico, i percorsi autorizzati, la presenza umana diffusa. Quella disciplina appartiene al regolamento del parco — che non esiste.

Il risultato è un effetto che la legge non ha mai previsto, perché ha presupposto che il regime provvisorio durasse mesi e non anni. La proclamazione del Parco Nazionale non riduce la pressione sulle aree più sensibili: la amplifica. L’etichetta “Parco Nazionale del Matese” trasforma un territorio fino a quel momento percepito come generico Appennino interno in una destinazione con un nome, una narrativa, una riconoscibilità. Chi non aveva mai pensato di trascorrere un fine settimana in quelle aree ora lo considera, attratto da un’immagine di ambiente qualificato e tutelato. La comunicazione istituzionale fa il lavoro di marketing che normalmente accompagna un prodotto finito — e il prodotto non è finito: non ha le istruzioni per l’uso, non ha i limiti di carico, non ha i sentieri ufficiali, non ha la zonazione in formato accessibile nemmeno agli operatori del settore, come documentato dall’esperienza di matese.bike.

Le specie da tutelare subiscono così una pressione antropica che prima non esisteva, prodotta direttamente dall’atto istituzionale che avrebbe dovuto proteggerle. Le aree classificate come a “inesistente o minimo grado di antropizzazione” — le più vulnerabili per definizione, e per questo inserite in zona 1 — sono esposte a una frequentazione crescente e non governata, in assenza dello strumento che dovrebbe regolarla. I social ne documentano l’andamento in tempo reale: post, resoconti, foto da luoghi che il decreto identifica come le aree di massima sensibilità ecologica del massiccio, percorse liberamente perché nessun regolamento dice come farlo e perché nessuno — a partire dall’ente che dovrebbe governarlo — ha ancora definito cosa significa farne una fruizione compatibile con la tutela.

La verifica sul campo: i dati geografici che non esistono

Una verifica concreta del grado di operatività istituzionale del PNM è emersa nel lavoro condotto per matese.bike, progetto dedicato alla mappatura di percorsi per motoadventuring nell’area del Massiccio del Matese. La corretta georeferenziazione delle tracce richiede la conoscenza precisa del perimetro dell’area protetta: non il perimetro descritto a parole nel decreto, ma il dato vettoriale utilizzabile in un sistema GIS.

I dati vettoriali di perimetrazione sono stati richiesti direttamente al MASE e a ISPRA. Non sono stati ottenuti in forma utilizzabile. Il vettore di perimetrazione impiegato per il progetto è stato ricostruito per via indiretta, da fonti frammentarie, con un margine di errore accettabile rispetto alle superfici dichiarate nel decreto — ma non con la precisione che un dato ufficiale avrebbe dovuto garantire.

Questo non è un problema cartografico. È la dimostrazione che l’ente preposto alla gestione di 87.897 ettari di territorio non è in grado di fornire, nemmeno su richiesta diretta, la base geografica della propria giurisdizione in formato utilizzabile. Un’assenza che ISPRA stessa, nelle note metodologiche del proprio indicatore, riconosce come sistemica: i dati necessari al monitoraggio della pianificazione dei parchi nazionali “non sono facilmente reperibili” e richiedono ricerca manuale su bollettini ufficiali regionali, albi pretori e Gazzetta Ufficiale.

Non è un’eccezione. È il funzionamento ordinario del sistema.

Il fattore biregionale

Il PNM ha una caratteristica strutturale che lo colloca nella sottocategoria a maggiore rischio di stallo: è un parco biregionale, che coinvolge Campania e Molise. Lo stesso ISPRA segnala che i parchi estesi su due o più regioni “spesso faticano a coordinare i vari soggetti competenti nelle varie fasi del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, con conseguente allungamento dei tempi dell’iter di Piano”.

Campania e Molise hanno asimmetrie normative rilevanti nel governo del territorio che questa serie ha documentato nel numero precedente: la Campania è impegnata nel disallineamento tra PUC (L.R. 5/2024, Regolamento 3/2025) e PPR (DGR 746/2025, DGR 197/2026), con proroghe che hanno spostato le scadenze al 2027; il Molise non dispone di una legge organica di governo del territorio e ha una proposta di legge sulla rigenerazione urbana ancora non approvata in consiglio regionale. Quando il DPR istitutivo del PNM sarà emanato e il piano del parco dovrà essere elaborato, queste asimmetrie produrranno frizioni di coordinamento ulteriori rispetto a quelle già documentate da ISPRA come caratteristiche dei parchi biregionali.

Nessuna di queste difficoltà è imprevedibile. Tutte sono documentate. Nessuna ha prodotto misure preventive.

Il meccanismo sostitutivo che non esiste nella pratica

Il punto più difficile da sostenere senza scivolare nell’ipotesi dichiarata — e che questa analisi registra come fatto documentato — è che il sistema ha previsto la propria inadempienza e non ha voluto correggerla.

L’art. 12, commi 4 e 5 della L. 394/1991 attribuisce al Ministero vigilante il potere di sostituirsi all’ente parco inadempiente, fino alla nomina di un commissario. Questo potere non è mai stato esercitato per nessuno dei 13 parchi in ritardo cronico. La norma esiste; la sua applicazione non ha precedenti.

Il risultato è che il sistema delle aree protette italiane ha prodotto, nel tempo, una condizione in cui la tutela formale è massimale e il governo del territorio è assente, senza che nessun meccanismo abbia corretto la divergenza. Il Matese eredita questa condizione con un ritardo supplementare rispetto agli altri parchi: non ha ancora il DPR istitutivo, non ha ancora l’ente parco definitivo, non ha ancora il Comitato di gestione al completo. Parte da zero in un sistema che per gli altri parchi è già in ritardo di decenni.

Salto inferenziale dichiarato Questo articolo documenta fatti verificabili: i dati ISPRA sui piani mancanti, l’assenza del DPR istitutivo del PNM, l’inaccessibilità dei dati vettoriali, il mancato esercizio dei poteri sostitutivi ministeriali. L’affermazione che questi elementi producano danni economici irreversibili alle comunità insediate è un’inferenza sostenuta dalla logica del sistema e da analogie con altri casi, ma non è documentata da dati economici specifici sul Matese. Una ricerca dedicata all’impatto economico del regime provvisorio sui 52 comuni coinvolti — investimenti mancati, transazioni bloccate, attività produttive sospese o spostate — costituisce il passo verificativo successivo necessario.

Cosa resta aperto

Al luglio 2026, la situazione del PNM è questa: il regime di salvaguardia provvisoria è in vigore e produce effetti giuridici reali su 87.897 ettari; il Comitato di gestione provvisoria è nominato ma a composizione incompleta; il DPR istitutivo non è stato emanato e non ha una data; il piano del parco, il regolamento e il piano pluriennale economico-sociale non sono stati avviati; i dati geografici di perimetrazione non sono disponibili in formato vettoriale accessibile nemmeno su richiesta diretta agli enti competenti.

Legambiente Molise, nel marzo 2026, ha scritto che non ci si può permettere altri anni di gestione provvisoria. Il dato ISPRA del 2023 dice che la media nazionale per i parchi senza piano è di 21 anni di ritardo. Non è una previsione catastrofica: è la media di ciò che è già accaduto altrove.

Fonti primarie
D.M. MASE n. 101 del 22 aprile 2025, “Perimetrazione e zonazione provvisorie del Parco nazionale del Matese” — GU Serie Generale n. 106 del 9 maggio 2025 (25A02618), in particolare artt. 1 (zonazione), 4 (divieti generali), 5 (divieti in zona 1), 6 (divieti in zona 2), 7 (regime autorizzativo generale), 8 (regime autorizzativo in zona 1).
Decreto di nomina del Comitato di gestione provvisoria del PNM, MASE, 11 agosto 2025.
TAR Lazio, Sezione Seconda Ter, sentenza n. 04469/2026, NRG 11173/2025, udienza 4 marzo 2026, Presidente Marco Bignami, Estensore Francesca Ferrazzoli (testo integrale verificato su giustizia-amministrativa.it).
ISPRA, “Stato di attuazione della pianificazione nei parchi nazionali”, indicatore aggiornato al 31 agosto 2023 — indicatoriambientali.isprambiente.it.
L. 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 7, 8, 9, 12 (legge quadro sulle aree protette).
L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 c. 1116 (istituzione PNM).

Fonti secondarie citate
Greenreport, “L’istituzione del Parco nazionale del Matese in realtà è ancora lontana”, 2 maggio 2025.
Legambiente Molise, comunicato su sentenza TAR Lazio n. 04469/2026, riportato da Molise Network e Parks.it, 10 marzo 2026.
Associazione Culturale La Terra, resoconto incontro associazioni / Comitato di gestione PNM, Bojano, aprile 2026 — laterra.org.
Italia Nostra, “Parco Nazionale del Matese: per il DPR serve una reale partecipazione”, 13 agosto 2025 — italianostra.org.

Fonte diretta
matese.bike — verifica empirica della non disponibilità dei dati vettoriali di perimetrazione del PNM, richiesti a MASE e ISPRA.

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La legge che si contraddice
Osservatorio

La legge 394/91 contiene al suo interno una frattura strutturale: costruisce un percorso di partecipazione come condizione di legittimità dell’istituzione dei parchi, poi offre una scorciatoia che lo bypassa integralmente. Trentacinque anni di applicazione documentano gli effetti.

Osservatorio Aree protette Legge 394/91 luglio 2026

Nel 1991 il Parlamento italiano approvò la legge quadro sulle aree naturali protette — la legge 6 dicembre 1991, n. 394 — con l’obiettivo dichiarato di dare all’Italia un sistema organico di tutela ambientale. La legge nacque dopo anni di elaborazione e recepì i principi costituzionali allora vigenti: la tutela del paesaggio (art. 9 Cost.) e il limite dell’utilità sociale all’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). Il testo era ambizioso. Prevedeva un percorso partecipativo per l’istituzione dei parchi, meccanismi di cooperazione tra Stato e Regioni, strumenti di pianificazione condivisa. Conteneva, in altre parole, il tentativo di bilanciare due interessi costituzionalmente rilevanti: proteggere la natura e non congelare le economie locali senza una base di accordo.

Quello stesso testo conteneva però una contraddizione che trentacinque anni di applicazione hanno reso visibile in modo sistematico.

Il percorso e la scorciatoia

L’art. 8 della legge 394/91 disciplina la procedura ordinaria di istituzione dei parchi nazionali. Prevede che il Ministro dell’ambiente promuova una fase istruttoria, che le Regioni vengano sentite, che si avvii un percorso di consultazione prima che intervenga il Decreto del Presidente della Repubblica che istituisce formalmente il parco. Non è un coinvolgimento pieno — si tratta di un parere, non di un’intesa — ma è comunque un percorso che richiede tempo, confronto e una base minima di condivisione istituzionale prima che i vincoli diventino operativi.

L’art. 22 della stessa legge va oltre: per i parchi naturali regionali prevede un meccanismo partecipativo più strutturato, che include una conferenza obbligatoria con Regioni, Province, Comuni e comunità locali, finalizzata alla redazione di un documento di indirizzo che analizza il territorio, perimetra provvisoriamente l’area, individua gli obiettivi e valuta gli effetti dell’istituzione sull’economia locale. La legge, cioè, riserva alle comunità locali più tutele per i parchi minori che per quelli nazionali.

L’art. 34 introduce invece un elenco di parchi nazionali istituibili direttamente per legge. Nessun percorso partecipativo, nessuna consultazione, nessun DPR preceduto da accordo. L’istituzione avviene per inserimento in elenco, e quell’elenco può essere ampliato in qualsiasi momento mediante emendamento a qualunque altra legge in approvazione. Il risultato è che un parco nazionale — lo strumento di tutela più vincolante previsto dall’ordinamento italiano — può nascere senza che le comunità che vi risiedono abbiano mai avuto voce formale nel procedimento.

Gli effetti documentati

La contraddizione tra art. 8 e art. 34 non sarebbe grave se il Piano del parco — lo strumento attraverso cui, dopo l’istituzione, si definiscono concretamente le attività consentite e quelle vietate — venisse approvato in tempi ragionevoli. Il Piano è il momento in cui il bilanciamento tra tutela ambientale ed economia locale si costruisce nel dettaglio. Senza Piano approvato, il territorio vive in un limbo regolatorio: i vincoli del parco sono operativi, ma le regole precise per conviverci non sono ancora definite. Molte attività economiche restano sospese o incerte, perché nessuno sa esattamente cosa sarà consentito e cosa no.

Il problema è che la legge 394/91 non fissa alcun termine per l’approvazione del Piano del parco. Il Piano è obbligatorio, ma la sua scadenza è indeterminata. La Corte dei Conti, nella Determinazione n. 13 del 13 febbraio 2025 sul controllo della gestione finanziaria degli enti parco nazionali, ha documentato lo stato dei Piani dei venticinque parchi nazionali italiani: diversi di essi hanno iter decennali aperti. Il limbo non è un’eccezione — è la norma.

Il presidente del WWF Italia, in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera il 6 luglio 2026 (fonte secondaria, accesso diretto), ha riconosciuto apertamente che tra l’istituzione di un parco e l’approvazione del Piano del parco le attività locali restano sospese, e che questo iter può richiedere anche dieci o vent’anni. È un’ammissione significativa: chi ha promosso le istituzioni dei parchi, anche attraverso lo strumento del ricorso al giudice amministrativo per forzare iter bloccati, conosce e riconosce questi effetti.

Il quadro costituzionale

La Corte costituzionale ha affrontato la questione del rapporto tra competenze statali e autonomie locali nell’istituzione dei parchi in una serie di sentenze che coprono un arco temporale che va dal 1989 al 2000. Il filo conduttore è costante.

Con la sentenza n. 337 del 1989 la Corte stabilì che l’istituzione di un parco nazionale interferisce con numerose materie di competenza regionale — urbanistica, agricoltura, economia locale — e che pertanto deve svolgersi nel rispetto di procedure di cooperazione che, nei momenti di massima incidenza sulle competenze regionali, devono consistere in specifiche forme di intesa. Con la sentenza n. 366 del 1992 la Corte riaffermò che il principio generale di cooperazione e intesa si impone fra Stato e Regioni in ossequio al principio di leale collaborazione. Con la sentenza n. 302 del 1994 precisò che nelle procedure di intesa l’atteggiamento delle parti deve essere ispirato alla correttezza e all’apertura verso le posizioni altrui, e che gli enti locali devono essere coinvolti nella determinazione del contenuto del provvedimento. Con la sentenza n. 282 del 2000 dichiarò incostituzionale una legge regionale che istituiva aree protette senza le forme di partecipazione degli enti locali territorialmente coinvolti.

Il quadro che emerge da questa giurisprudenza è netto: la Corte costituzionale ha chiarito dal 1989 che l’istituzione unilaterale di aree protette senza un percorso di cooperazione con le comunità locali è incompatibile con i principi costituzionali di leale collaborazione (artt. 118 e 120 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Il buon andamento richiede che un vincolo produca effetti certi e definiti in tempi ragionevoli, non un’indeterminatezza strutturale senza scadenza.

L’art. 34 della legge 394/91 consente esattamente quello che la Corte aveva dichiarato incompatibile con la Costituzione. Le due norme — l’art. 34 e la giurisprudenza costituzionale — coesistono da trentacinque anni senza che nessuna riforma le abbia riconciliate.

Una lacuna mai colmata

La legge 394/91 è stata modificata numerose volte nel corso degli anni — dalla legge 205/2017 che ha ampliato l’elenco dell’art. 34 alla legge 199/2025 che ha introdotto ulteriori aggiustamenti. Nessuna di queste modifiche ha introdotto un termine vincolante per l’approvazione del Piano del parco. Nessuna ha eliminato la possibilità di istituire parchi nazionali per semplice emendamento a leggi omnibus. Nessuna ha esteso ai parchi nazionali il meccanismo partecipativo che l’art. 22 già prevedeva per i parchi regionali.

L’inerzia trentacinquennale su una contraddizione con effetti economici documentati e con una copertura giurisprudenziale costituzionale risalente al 1989 non è un dato neutro. È essa stessa un dato politico — osservabile, misurabile, e rilevante per chiunque voglia capire come funziona concretamente la governance delle aree protette in Italia.

Nota metodologica Questo articolo si basa su fonti primarie verificate: il testo vigente della legge 394/91 (artt. 8, 22, 34); la legge 205/2017 art. 1 comma 1116; le sentenze della Corte costituzionale nn. 337/1989, 366/1992, 302/1994, 282/2000; la Determinazione Corte dei Conti n. 13 del 13 febbraio 2025. La dichiarazione del presidente del WWF Italia è citata da un articolo del Corriere della Sera del 6 luglio 2026, fonte secondaria con accesso diretto verificato dall’autore ma non fetchabile in modo indipendente. La sentenza Corte Cost. n. 378/2007 citata in alcune fonti secondarie non è stata utilizzata: la verifica sul testo primario non ha confermato la pertinenza al tema specifico dei parchi nazionali con Regioni ordinarie.

Fonti primarie

  • L. 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree naturali protette, artt. 8, 22, 34. GU n. 292 del 13 dicembre 1991.
  • L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 1116: inserimento lettere f-bis e f-ter nell’art. 34 comma 1 della L. 394/91 (Parchi nazionali del Matese e di Portofino).
  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 9, 41, 97, 118, 120.
  • Corte costituzionale, sentenza n. 337 del 1989: forme di intesa nell’istituzione dei parchi nazionali.
  • Corte costituzionale, sentenza n. 366 del 1992: principio generale di cooperazione e leale collaborazione nella L. 394/91.
  • Corte costituzionale, sentenza n. 302 del 1994: correttezza e apertura nelle procedure di intesa.
  • Corte costituzionale, sentenza n. 282 del 2000: incostituzionalità di istituzione di aree protette senza partecipazione degli enti locali.
  • Corte dei Conti, Determinazione n. 13 del 13 febbraio 2025: controllo sulla gestione finanziaria dei 23 enti parco nazionali, stato dei Piani dei parchi.
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Due orologi nella stessa stanza: il PUC e il Piano Paesaggistico della Campania
Analisi · Serie: Il Matese e la programmazione che non arriva · Capitolo 1

Stessa Regione, stesso livello istituzionale, due strumenti che decidono la forma del territorio matesino — e che da anni procedono su calendari che non si incrociano mai. Non è un conflitto tra enti diversi: è un disallineamento interno.

Governo del territorio Regione Campania Matese

Quando si parla di programmazione mancata in un’area interna come il Matese, la tentazione è cercare un colpevole: un ente inerte, un comune negligente, un livello di governo che non fa la sua parte. Questo primo capitolo prova una strada diversa. Non un’assenza, ma una compresenza mal sincronizzata: due strumenti della stessa Regione, ai fini pratici entrambi obbligatori per ogni Comune del Matese campano, che avanzano ciascuno secondo la propria logica interna senza che l’uno tenga conto dei tempi dell’altro.

Il primo strumento è il Piano Urbanistico Comunale (PUC), disciplinato dalla L.R. 16/2004. Il secondo è il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), redatto in copianificazione con il Ministero della Cultura ai sensi dell’art. 135 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004). Non sono in competizione: per legge, il secondo prevale gerarchicamente sul primo. Ma i due strumenti non hanno mai condiviso un calendario.

La corsia PUC: una scadenza che si sposta ogni volta che si avvicina

La L.R. 16/2004 ha subito una riforma organica con la L.R. 5/2024, che ha sostituito il PUC monolitico con un’architettura a due strumenti obbligatori — il Piano Strutturale Urbanistico (PSU) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) — e ha introdotto scadenze perentorie per l’adozione e l’approvazione da parte dei Comuni, presidiate da un potere sostitutivo regionale (Commissari ad acta). Il regolamento attuativo, il Regolamento regionale 3/2025, è entrato in vigore il 9 ottobre 2025 e ha abrogato il precedente Regolamento 5/2011.

Da qui in avanti, la scadenza si è spostata tre volte in poco più di un anno:

Cronologia della scadenza PUC in Campania

Fonte: BURC — testi di legge regionale citati in nota

22 dicembre 2004 — L.R. 16/2004
Norme sul governo del territorio. Introduce il PUC come strumento urbanistico comunale obbligatorio.
29 aprile 2024 — L.R. 5/2024
Riforma organica: il PUC diventa PSU + RUE. Fissa un primo termine perentorio per l’adozione al 31 dicembre 2024, approvazione al 30 giugno 2025.
6 ottobre 2025 — Regolamento regionale 3/2025
Attuativo dell’art. 43-bis L.R. 16/2004. Abroga il Regolamento 5/2011. In vigore dal 9 ottobre 2025.
22 luglio 2025 — L.R. 13/2025 (prima proroga)
Sposta il termine di adozione al 31 dicembre 2025 e di approvazione al 30 giugno 2026.
27 marzo 2026 — L.R. 2/2026, art. 28 (seconda proroga)
Legge di Stabilità 2026. Sposta ulteriormente il termine: adozione al 31 dicembre 2026, approvazione al 30 giugno 2027.

Fonti: BURC n. 34/2024 (L.R. 5/2024); BURC n. 71/2025 (Regolamento 3/2025); BURC n. 51/2025 (L.R. 13/2025); BURC (L.R. 2/2026, Legge di Stabilità regionale, pubblicata 31 marzo 2026).

Due proroghe in venti mesi non sono di per sé un’anomalia — ogni riforma amministrativa complessa incontra ritardi attuativi. Il punto rilevante per questa serie è un altro: ciascuna proroga è stata motivata, negli atti regionali, con i ritardi nei pareri degli enti sovraordinati (Soprintendenze, autorità di bacino, enti di tutela) più che con inadempienze comunali. È un’ammissione implicita che il sistema, nel suo complesso, non riesce a tenere il passo che si è dato da solo.

La corsia PPR: uno strumento che rincorre sé stesso da vent’anni

Il Piano Paesaggistico Regionale della Campania nasce da un’Intesa Istituzionale Regione-Ministero della Cultura sottoscritta il 14 luglio 2016, ai sensi dell’art. 135 del Codice dei Beni Culturali. Da allora il percorso è stato il seguente:

Cronologia del Piano Paesaggistico Regionale

Fonte: territorio.regione.campania.it — sezione Paesaggio; BURC

14 luglio 2016
Intesa Istituzionale Regione Campania–Ministero della Cultura per la redazione congiunta del PPR.
12 novembre 2019 — DGR 560/2019
Approvazione del Preliminare di PPR: relazione, elaborati cartografici, rapporto ambientale preliminare.
22 novembre 2022 — DGR 620/2022
Catalogo e Atlante delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico: 269 aree e immobili tutelati censiti.
2021–2024 — Decreti dirigenziali tecnici
DD nn. 81 e 118/2021, 1002/2023, 314/2024, 409/2024: elaborati tecnici e ambientali propedeutici, articolati per ambiti di paesaggio sull’intero territorio regionale.
22 ottobre 2025 — DGR 746/2025
Presa d’atto e adozione preliminare della proposta di PPR. Restano escluse, in questa fase, le disposizioni sugli artt. 136 e 142 del Codice.
13 gennaio 2026 — DD 1/2026
Avvio della fase di osservazioni comunali sulla ricognizione dei beni ex art. 142, con termine di 120 giorni dalla pubblicazione sul BURC (19 gennaio 2026).
20 maggio 2026 — DGR 197/2026 (rettifica)
La Giunta precisa che la DGR 746/2025 «non costituisce formale adozione del Piano Paesaggistico Regionale» e non determina l’apposizione di nuovi vincoli rispetto a quelli già vigenti.

Fonti: territorio.regione.campania.it, sezione Paesaggio (pagine PPR e rettifica DGR 746/2025); sit2.regione.campania.it (Geoportale, scheda PPR); BURC nn. 77/2025 e successivi.

Il punto tecnico che sposta tutto

Alla data in cui i Comuni campani devono rispettare una scadenza PUC cogente — sotto minaccia di commissariamento regionale — lo strumento paesaggistico sovraordinato che dovrebbe orientarne i contenuti non è ancora vincolante. È la stessa Giunta regionale, con la rettifica del 20 maggio 2026, ad averlo messo per iscritto: la delibera del 2025 non produce nuovi vincoli, le perimetrazioni allegate sono solo “previsioni progettuali” soggette a ulteriore copianificazione con il Ministero. Un Comune che redige oggi il proprio PSU non sa, con certezza giuridica, quale sarà la disciplina paesaggistica regionale definitiva a cui il proprio strumento dovrà infine conformarsi.

Dove il disallineamento diventa concreto: il Matese

Per il massiccio del Matese esiste già, da un quarto di secolo, uno strumento paesaggistico pienamente vigente: il Piano Territoriale Paesistico del Massiccio del Matese, approvato con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 4 settembre 2000 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 254 del 30 ottobre 2000) — dopo che una prima versione del 1996 era stata annullata dal TAR Campania nel 1999 per carenze nella fase partecipativa con le amministrazioni locali.

Questo piano non è un documento decorativo in attesa di essere aggiornato. Per giurisprudenza costituzionale consolidata (Corte cost. n. 189/2016 e n. 210/2016) e per l’art. 145 del Codice dei Beni Culturali, un piano paesistico d’ambito come questo è gerarchicamente prevalente sia sul PRG/PUC comunale sia sulle norme regionali di sviluppo edilizio — Piano Casa incluso. Non è derogabile dallo strumento urbanistico comunale, per quanto quest’ultimo sia più recente.

Si ottiene così la fotografia più precisa del disallineamento: i Comuni del Matese devono chiudere, entro una scadenza che si è già spostata due volte, uno strumento urbanistico — il PSU/RUE — che per legge dovrà comunque piegarsi a un quadro paesaggistico sovraordinato più vecchio della stessa L.R. 16/2004 che oggi ne scandisce i tempi. E l’aggiornamento generale di quel quadro — il PPR — è dichiarato dalla Regione stessa come non ancora vincolante, con un orizzonte di completamento che, alla luce della cronologia 2016-2026, non è prevedibile in tempi brevi.

Nota tecnica: perché non basta dire “il PPR sostituirà il PTP Matese”

È vero che, una volta definitivamente approvato, il PPR generale è destinato a sostituire i tredici piani paesistici d’ambito approvati tra il 1995 e il 2002 in Campania, compreso quello del Matese. Ma “destinato a sostituire” non è “ha sostituito”: finché l’iter di copianificazione con il Ministero non si conclude — e la rettifica di maggio 2026 conferma che il percorso è tutt’altro che chiuso — il PTP del 2000 resta l’unico riferimento cogente. Un Comune che oggi allinea il proprio PSU alle indicazioni preliminari del nuovo PPR rischia di doverlo rivedere quando il Piano sarà definitivamente approvato; un Comune che si attiene rigidamente al PTP del 2000 rischia di redigere uno strumento già superato nell’impianto conoscitivo al momento della sua entrata in vigore.

Un chiarimento necessario

In una prima fase di questa ricerca era emersa, da una fonte di commento giuridico (non da un atto regionale), l’idea che la Regione avesse mantenuto in vigore il vecchio Regolamento 5/2011 accanto al nuovo Regolamento 3/2025, aggiungendo un terzo livello di disallineamento. Il controllo sul testo primario del Regolamento 3/2025 smentisce questa lettura: il Regolamento 5/2011 è stato abrogato dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (9 ottobre 2025). Esiste una norma transitoria, ma è circoscritta ai soli procedimenti già adottati e non ancora approvati alla data del 31 dicembre 2025, che possono concludersi secondo la disciplina previgente. Non è quindi un disallineamento regolamentare autonomo, ed è corretto non trattarlo come tale.

Non due enti che non si parlano, ma due strumenti della stessa Regione che misurano il tempo con orologi diversi — e nessuno dei due si è ancora fermato per aspettare l’altro.Osservatorio dei Vinti — nota di sintesi

Il prossimo capitolo di questa serie affronta un disallineamento di natura diversa: non più interno alla Regione Campania, ma tra le due regioni che si dividono il perimetro del Parco Nazionale del Matese — Campania e Molise — e i tempi radicalmente diseguali con cui le rispettive cornici legislative sul governo del territorio si sono formate.

Fonti

  • L.R. Campania 22 dicembre 2004, n. 16 — Norme sul governo del territorio
  • L.R. Campania 29 aprile 2024, n. 5 — Modifiche alla L.R. 16/2004 (BURC n. 34/2024)
  • Regolamento regionale Campania 6 ottobre 2025, n. 3 — Regolamento di attuazione dell’art. 43-bis L.R. 16/2004 (BURC n. 71/2025)
  • L.R. Campania 22 luglio 2025, n. 13 (BURC n. 51/2025)
  • L.R. Campania 27 marzo 2026, n. 2 — Legge di Stabilità 2026, art. 28
  • Intesa Istituzionale Regione Campania–MiC, 14 luglio 2016 (art. 135 D.Lgs. 42/2004)
  • DGR Campania n. 560 del 12 novembre 2019 — Preliminare di PPR
  • DGR Campania n. 620 del 22 novembre 2022 — Catalogo e Atlante delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico (BURC n. 104/2022)
  • DGR Campania n. 746 del 22 ottobre 2025 — Adozione preliminare della proposta di PPR (BURC n. 77/2025)
  • Decreto Dirigenziale Campania n. 1 del 13 gennaio 2026 (BURC n. 3/2026)
  • DGR Campania n. 197 del 20 maggio 2026 — Rettifica della DGR 746/2025
  • D.M. Beni e Attività Culturali 4 settembre 2000 — Piano Territoriale Paesistico del Massiccio del Matese (G.U. Serie Generale n. 254 del 30-10-2000)
  • Corte costituzionale, sentenze n. 189/2016 e n. 210/2016 — prevalenza gerarchica del piano paesaggistico
  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, artt. 135, 142, 145
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Altre chiavi di lettura per le aree interne del Matese
Visioni

Il dibattito sul territorio è stato condotto quasi sempre dentro un perimetro di scuole di pensiero date per acquisite. Due correnti finora assenti da quel perimetro — il liberismo ambientale e l’ecomodernismo — offrono domande diverse sugli stessi fatti già documentati: non una soluzione, ma uno strumento in più per chi legge.

Visioni Ipotesi dichiarata

Chi segue da tempo il dibattito sulle aree interne del Matese — il Parco Nazionale, la transumanza, il pascolo, la gestione delle terre marginali — avrà notato che gli orizzonti prospettici entro cui quel dibattito si è mosso sono quasi sempre gli stessi: conservazionismo classico, programmazione pubblica, sociologia della marginalità meridionale. Sono scuole legittime, e nessuna di queste righe intende sostituirle. Ma un territorio ha bisogno delle massime possibilità di analisi disponibili, non di un numero fisso di lenti già collaudate. Questa Visione mette sul tavolo due correnti di pensiero che, nella pubblicistica e nei convegni che riguardano il Matese — incluso quello tenutosi il 25 giugno 2026 a Santa Croce del Sannio, dove cinque relatori hanno parlato di transumanza muovendosi tra il registro della salvaguardia di un patrimonio unico e quello, più accennato e non sistematizzato, di un possibile uso di tecnologie già disponibili — non hanno mai trovato uno spazio di lettura esplicito e organizzato.

Come da impostazione della categoria, il pezzo si articola in due movimenti: un’analisi verificata delle due correnti con i relativi casi empirici, e un’ipotesi dichiarata di come quelle stesse logiche, applicate alle aree interne circostanti il Matese, potrebbero cambiare le domande che ci si pone — non le risposte che si danno.

Primo movimento — due scuole, due meccanismi

Il liberismo ambientale

Il free-market environmentalism nasce nell’alveo della Scuola Austriaca e della teoria dei diritti di proprietà. La sua diagnosi parte da un problema classico dell’economia delle risorse: la “tragedia dei beni comuni” — una risorsa che non appartiene a nessuno (l’aria, un mare, una foresta pubblica) viene sfruttata fino all’esaurimento perché nessuno ha un incentivo diretto a curarne la manutenzione nel tempo. La soluzione proposta non è il divieto calato dall’alto, ma l’estensione e la chiarificazione dei diritti di proprietà: chi possiede una risorsa ha un interesse economico personale a preservarne il valore nel lungo periodo, e chi la danneggia risponde in sede contrattuale o giudiziaria, non amministrativa.

Il caso empirico più citato a sostegno di questa tesi riguarda le riserve faunistiche private dell’Africa meridionale. Namibia, Zimbabwe e Sudafrica hanno modificato, negli ultimi decenni del Novecento, i propri regimi giuridici per assegnare ai proprietari terrieri il controllo pieno sulla fauna selvatica presente sui loro terreni. In Namibia, dove il regime di proprietà privata della fauna è stato introdotto nel 1967, le popolazioni faunistiche sulle terre private sono aumentate dell’80% rispetto ai livelli precedenti[1]. In Sudafrica, uno studio del 2015 ha stimato un incremento di quaranta volte della fauna selvatica dagli anni Sessanta a oggi grazie all’espansione delle riserve private[2], mentre un’indagine pubblicata nel 2021 su Biodiversity and Conservation ha rilevato che i ranch faunistici privati presentano una ricchezza di specie per ettaro superiore a quella delle aree statali protette, a parità di superficie[3].

Il quadro, tuttavia, non è univoco. Una ricerca pubblicata nel 2024 sulla gestione privata delle aree protette africane conferma il beneficio per le popolazioni animali e per il turismo, ma rileva al tempo stesso effetti incerti sulla ricchezza delle comunità rurali e, in alcune aree di conflitto, un peggioramento della sicurezza fisica delle popolazioni che vivono in prossimità di quelle aree[4]. Il liberismo ambientale risolve un problema di incentivi sulla fauna; non risolve, da solo, un problema di equità distributiva o di sicurezza locale.

L’ecomodernismo

L’ecomodernismo è una corrente più recente e di matrice diversa: si è formalizzata nell’aprile 2015 con la pubblicazione del Manifesto Ecomodernista, firmato da diciotto autori — tra cui Ted Nordhaus, Michael Shellenberger e Stewart Brand del Breakthrough Institute, insieme a ricercatori di Harvard, della Jadavpur University e della Long Now Foundation[5]. Il manifesto sostiene una tesi che si potrebbe definire l’opposto del primitivismo ambientale: l’uomo è una specie intrinsecamente tecnologica, e pretendere un ritorno a stili di vita pre-industriali — a fronte di una popolazione globale in crescita — è anti-storico oltre che impraticabile.

Il concetto operativo è quello del decoupling, il disaccoppiamento tra crescita del benessere umano e impatto ambientale: intensificare al massimo le attività umane in spazi ridotti, attraverso tecnologie avanzate, per lasciare che il resto del pianeta si rinaturalizzi. I due esempi canonici sono l’energia nucleare — che produce grandi quantità di energia occupando una frazione del suolo richiesto dalle rinnovabili intermittenti — e l’agricoltura intensiva ad alta tecnologia, che produce più cibo su meno ettari, riducendo la pressione sulla deforestazione.

Va detto, per completezza, che l’ecomodernismo non è priva di critiche severe: un gruppo di oltre quindici ricercatori dell’area “decrescita” ha pubblicato nel 2015 una risposta articolata al manifesto, contestandone in particolare la dimensione tecnocratica e l’assenza di un confronto con i saperi delle società indigene e pre-industriali[6]. Anche qui, la corrente non è un consenso scientifico acquisito, ma una tesi — sostenuta da alcuni ricercatori di rilievo, contestata da altri.

Cosa hanno in comune Liberismo ambientale ed ecomodernismo partono da presupposti diversi — il diritto di proprietà il primo, la tecnologia e la scala il secondo — ma condividono un rifiuto di fondo: quello della decrescita come precondizione della tutela ambientale. In entrambi i casi, l’agente umano non è il problema da limitare, ma lo strumento da orientare con incentivi o strumenti tecnologici adeguati.

Secondo movimento — un’ipotesi per le aree interne del Matese

Qui inizia la parte dichiaratamente speculativa di questa Visione, che non pretende di essere un fatto accertato né una proposta di intervento, ma una domanda che queste due correnti, se applicate, solleverebbero sui casi già documentati su questa testata.

Il pattern che ivinti.it ha ricostruito più volte per il Parco Nazionale del Matese e per casi paralleli (Costa Teatina, Hotel Fuenti, Legge Galasso) è quello dell’atassia istituzionale: un vincolo normativo creato attraverso un veicolo legislativo a basso scrutinio, seguito da anni — talvolta decenni — di inazione esecutiva, risolta solo da uno sblocco giudiziario coatto. Le letture finora proposte di questo pattern sono quasi sempre istituzionali: assenza di coordinamento tra enti, carenza di risorse amministrative, complessità del riparto di competenze Stato-Regioni.

Il liberismo ambientale offrirebbe una domanda diversa, non una risposta diversa: l’inazione prolungata su un vincolo normativo è anche, in parte, un problema di chi detiene un interesse economico diretto a farlo applicare? Se nessun soggetto — pubblico o privato — porta un costo immediato dal mancato funzionamento del vincolo, l’incentivo a colmare il vuoto esecutivo resta debole fino a quando un giudice non lo rende obbligatorio. È la stessa logica della tragedia dei beni comuni, applicata non alla fauna ma alla governance stessa del territorio: un vincolo di nessuno è un vincolo che nessuno cura.

L’ecomodernismo, da parte sua, solleverebbe una domanda diversa da quella che un’assenza totale di tecnologia farebbe supporre. Nel convegno di Santa Croce del Sannio il riferimento a strumenti come il monitoraggio satellitare degli animali o la tracciabilità digitale dei prodotti non è mancato: è stato evocato, ma in forma aneddotica, accostato — senza che i due piani venissero esplicitamente collegati — alla cornice prevalente della transumanza come patrimonio unico da salvaguardare. Sullo stesso tavolo, però, è emerso anche il rovescio della medaglia: chi pratica oggi la transumanza verticale residua su scala consistente ha raccontato di essersi scontrato non con l’assenza di strumenti digitali, ma con sistemi informatici esistenti, pensati male, che hanno reso più difficile — non più semplice — un’operazione che già di per sé richiede margini di gestione stretti. La domanda ecomodernista, posta su questo materiale, non è dunque “perché non si usa la tecnologia” ma “perché la tecnologia già in uso, dove c’è, produce attrito anziché disaccoppiamento” — e se un’intensificazione pensata secondo quella logica, anziché la sola digitalizzazione di procedure esistenti, cambierebbe il quadro.

Nessuna delle due domande implica una soluzione nominata. Il liberismo ambientale, applicato senza adattamento al contesto Matese, incontrerebbe immediatamente l’obiezione mossa dallo studio del 2024 sulle aree protette africane: un meccanismo di incentivi privati su un territorio già segnato da spopolamento e da una proprietà fondiaria storicamente frammentata potrebbe accentuare squilibri distributivi anziché risolverli — un’obiezione che resta qui dichiaratamente teorica, perché questa testata non ha condotto su questo punto specifico una verifica empirica relativa al Matese. L’ecomodernismo, dal suo lato, presuppone investimenti tecnologici e infrastrutturali che nessun atto programmatorio ANAS, MIT o CIPESS prevede oggi per quest’area, e la cui assenza è essa stessa un dato, non un’ipotesi.

Cosa NON è questa Visione Non è una proposta di privatizzazione di alcuna area del Matese, né un invito a sostituire la transumanza tradizionale con un modello industriale. È l’osservazione che due corpi di pensiero, ben presenti nel dibattito internazionale sull’ambiente, non sono mai entrati nel perimetro discorsivo con cui si è finora guardato a questo specifico territorio — e che la loro assenza è essa stessa una scelta, anche quando non dichiarata come tale.

Una nota sul metodo

Come per le altre Visioni pubblicate su questa testata, anche questa non va letta come una conclusione raggiunta, ma come un’ipotesi proposta a chi legge. I dati citati nel primo movimento sono verificati contro fonti indipendenti; le domande del secondo movimento sono dichiaratamente speculative e non discendono da alcun atto programmatorio, studio di settore o posizione istituzionale relativa al Matese. Restano, appunto, altre chiavi — non l’unica chiave.

Fonti
  • [1] Muir-Leresche & Nelson, “Private Property Rights to Wildlife: The Southern African Experiment”, ICER Working Papers 02-2000.
  • [2] W. van Hoven, North-West University, studio 2015 su espansione riserve private sudafricane, citato in Reason (agosto 2025).
  • [3] Studio su ranch faunistici privati sudafricani, Biodiversity and Conservation, 2021.
  • [4] Studio quasi-sperimentale su gestione privata delle aree protette africane, PNAS/PMC, 2024.
  • [5] “An Ecomodernist Manifesto”, aprile 2015, 18 autori, Breakthrough Institute e istituzioni affiliate.
  • [6] “A Degrowth Response to An Ecomodernist Manifesto”, 2015, gruppo di ricercatori dell’area decrescita.
  • Convegno “Pastorizia, Transumanze, UNESCO Beni Immateriali e Sviluppo Integrato del Territorio”, Santa Croce del Sannio, 25 giugno 2026, progetto “Tracce” (programma: tracce.cloud/programma/).
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Il parco che nasce per sentenza: un punto di debolezza nel modo in cui lo Stato istituisce le aree protette
Analisi

Il decreto che nel 2025 ha dato al Matese una prima perimetrazione non nasce da un atto amministrativo ordinario, ma dall’esecuzione di una sentenza. Non è un caso isolato: lo stesso schema si ripete su altri parchi italiani, ed è proprio nella ripetizione che si vede il problema di metodo.

Governance ambientale Parco Nazionale del Matese Aree protette

C’è un dettaglio nella storia recente del Parco Nazionale del Matese che rischia di passare inosservato proprio perché, preso da solo, sembra un tecnicismo: il decreto che nell’aprile 2025 ha finalmente dato al Matese una perimetrazione provvisoria non è il punto d’arrivo di un percorso amministrativo ordinario. È l’esecuzione di una sentenza. Il Ministero dell’Ambiente non ha agito di propria iniziativa: lo ha fatto perché un’associazione di tutela ambientale aveva fatto causa per inadempienza, e un tribunale amministrativo gli aveva ordinato di provvedere entro un termine fissato, pena la nomina di un commissario che lo facesse al suo posto.

Sette anni erano passati da quando una legge aveva dichiarato il Matese parco nazionale. Sette anni di nulla, fino a quando il giudice non si è inserito a far valere ciò che il Parlamento aveva già deciso.

Questo non è un caso isolato, e proprio per questo merita di essere raccontato come problema di metodo, non come vicenda di cronaca locale.

Una legge che si scrive in pochi minuti

Quando un Parlamento vuole istituire un’area naturale di rilievo nazionale, esiste in teoria un percorso lineare: il Governo propone un perimetro, la Regione interessata viene coinvolta in un’intesa, si raccolgono pareri tecnici, si arriva a un decreto del Presidente della Repubblica che chiude il cerchio. È un iter lento, ma costruito apposta per produrre, alla fine, un consenso istituzionale solido attorno a un confine e a delle regole.

Esiste però anche un’altra strada, prevista dalla stessa legge quadro sulle aree protette fin dal 1991: il Parlamento può semplicemente dichiarare un parco istituito, inserendo il suo nome in un elenco contenuto nella legge stessa. Non serve l’intesa preventiva con le Regioni. Non serve un disegno di legge dedicato. Basta un emendamento.

Da dove viene questo meccanismo: una breve storia in due rami, dal 1984 al 1991

Il meccanismo che permette di istituire un parco “per legge” non nasce nel 2017. È contenuto nella legge quadro sulle aree protette fin dalla sua approvazione, il 6 dicembre 1991 — e la storia di come quella legge è arrivata a esistere incrocia, sei anni prima, un’altra storia normativa che probabilmente già conosci. Ecco i due percorsi, ramo per ramo:

RAMO 1 — La tutela del paesaggio

21 set 1984  D.M. (sottosegretario Giuseppe Galasso)
             criteri per misure di salvaguardia paesaggistica
                  │
                  ▼
28 mar 1985  D.M. attuativo — dichiara di notevole interesse
             pubblico alcune zone specifiche
                  │
                  ▼
             ricorso al TAR: annullata la parte che elenca
             i beni vincolati, per eccesso sulla proprietà privata
                  │
                  ▼
27 giu 1985  D.L. n. 312/1985 — riprende e corregge
             l'impianto del decreto annullato
                  │
                  ▼
 8 ago 1985  LEGGE n. 431/1985 — "legge Galasso"
             conversione in legge, con modifiche, del D.L. 312/1985
             relatore parlamentare: Giuseppe Galasso


RAMO 2 — La legge quadro sulle aree protette

26 nov 1987  Proposta di legge C. 1964 "Ceruti ed altri"
             depositata alla Camera dei Deputati
             primo firmatario: Gianluigi Ceruti
             tra i cofirmatari: Giuseppe Galasso ──┐
             (qui da parlamentare, non più da Governo)
                  │                                │
                  ▼                                │
1987-1991    iter parlamentare (Commissione + Aula) │
             durata: circa 4 anni                   │
                  │                                 │
                  ▼                                 │
20 nov 1991  approvazione definitiva alla Camera     │
                  │                                  │
                  ▼                                   │
 6 dic 1991  LEGGE n. 394/1991                          │
             "legge quadro sulle aree protette"          │
             firma del Presidente Francesco Cossiga       │
                  │                                        │
                  ▼                                         │
             contiene l'art. 34, comma 1: il meccanismo       │
             "senza intesa" che useranno, 30 anni dopo,        │
             anche il Matese e Portofino                        │
                                                                  │
                            ◄─────── punto di congiunzione ──────┘
                                  tra i due rami: la stessa
                                  persona, due ruoli diversi

Vale la pena di notare che anche il Ramo 1 contiene, in piccolo, un anticipo dello schema raccontato in questo articolo: un atto amministrativo rapido, una correzione imposta da un giudice, e infine un testo di legge che chiude la sequenza. Non è la stessa identica dinamica del Matese — lì il giudice corregge un eccesso, qui sblocca un’inerzia — ma la familiarità del tribunale amministrativo come tappa quasi obbligata nella vita di queste norme attraversa la storia della tutela ambientale italiana ben prima del caso che abbiamo raccontato.

È esattamente quello che è successo al Matese — insieme, nello stesso passaggio, a Portofino — alla fine del 2017. Il veicolo non è stato un provvedimento sui parchi, ma la legge di bilancio: un testo enorme, eterogeneo, che si vota in blocco e spesso sotto pressione di scadenze costituzionali, a fine anno, con il rischio reale di non avere lo Stato un bilancio approvato per il 1° gennaio. In un contesto così, un comma che dichiara “istituito” un parco nazionale passa con lo stesso grado di attenzione riservato a centinaia di altre disposizioni eterogenee — pensioni, fondi, sgravi fiscali — di cui quel maxi-testo è fatto. Non risulta che ci sia stato, su questo specifico punto, un dibattito d’aula dedicato, né dichiarazioni a verbale che ne spiegassero il merito.

Non è un’anomalia di quell’anno: lo stesso meccanismo era già stato usato in precedenza per altri parchi rimasti poi per decenni senza attuazione — la Costa Teatina nel 2001, le Egadi, le Eolie e gli Iblei nel 2007. Un’organizzazione ambientalista nazionale, il WWF, lo ha definito in un proprio dossier critico un problema strutturale: la classificazione dei parchi avviene “se non sotto il profilo meramente politico” senza una logica coerente, e gli accordi istituzionali che dovrebbero accompagnarla finiscono per produrre perimetri sbagliati o, semplicemente, nessun perimetro.

La legge che si scrive, e poi non succede niente

È qui che il problema comincia a mostrarsi per quello che è davvero: non un difetto del singolo emendamento, ma un difetto del passaggio successivo. Una norma che dichiara un parco “istituito” senza costruire, nello stesso atto, le condizioni amministrative perché quella dichiarazione diventi gestione reale del territorio — un ente, un piano, un bilancio dedicato — lascia in sospeso esattamente il lavoro che serve a far diventare la legge un fatto. E quel lavoro, in Italia, è rimasto sospeso per anni in praticamente ogni caso analogo: il Matese, certo, ma anche la Costa Teatina, ancora oggi senza un parco operativo a venticinque anni dalla legge che lo prevedeva.

Non c’è bisogno di immaginare un disegno per spiegare questa inerzia. Il quadro che emerge da fonti istituzionali e da osservatori ambientalisti è quello, molto più prosaico, di un apparato che si blocca su intese mai concluse, tavoli tecnici che si aprono e si richiudono, regioni che si rimpallano la responsabilità con il Ministero. È la stessa atassia istituzionale — la difficoltà cronica nel far comunicare tra loro i diversi livelli di governo su un territorio condiviso — che da queste pagine abbiamo già documentato su altri fronti del Massiccio del Matese e su altri casi nazionali di tutela ambientale.

Il punto di debolezza non è dunque “il comma facile” preso da solo. È la combinazione tra un meccanismo che permette di dichiarare un risultato con il minimo sforzo politico, e un apparato amministrativo che, sistematicamente, non riesce — o non trova le risorse, il coordinamento, la volontà politica continuativa — per trasformare quella dichiarazione in qualcosa che esiste sul terreno.

Quando l’unico potere che funziona è quello dei tribunali

A quel punto, in entrambi i casi che abbiamo seguito — Matese e Costa Teatina — il blocco si è sciolto soltanto in un modo: un’associazione ha portato l’inadempienza davanti a un giudice amministrativo, e il giudice ha imposto un termine, con la minaccia di un commissario nominato dall’alto in caso di ulteriore inerzia. Per il Matese è stata Italia Nostra, nel 2024; per la Costa Teatina, pochi giorni fa, è stato il WWF.

È un fatto che merita di essere preso sul serio per quello che dice del nostro sistema, al di là del merito ambientale specifico: la tutela del territorio, in questi casi, non avanza per via politica o amministrativa ordinaria. Avanza perché un soggetto privato, con le risorse e la competenza per attivare un ricorso, riesce a far valere in tribunale un diritto che il Parlamento aveva già riconosciuto per legge, e che nessun altro organo dello Stato si è preoccupato di rendere effettivo.

Detto altrimenti: il tribunale amministrativo è diventato, di fatto, l’unico meccanismo capace di far eseguire allo Stato le proprie stesse leggi su questa materia. Non per scelta di chi scrive le leggi, e non per un disegno di chi le fa eseguire per via giudiziaria — ma perché tutti gli altri meccanismi previsti dal sistema, quelli pensati per produrre attuazione attraverso il confronto politico e amministrativo ordinario, hanno fallito, in modo ricorrente, su casi diversi e sotto governi di colore diverso.

Un esito che il giudice non garantisce

C’è un’ultima cosa da osservare, e riguarda cosa succede dopo la sentenza. Sul Matese, una volta arrivato il decreto di perimetrazione provvisoria, sono seguiti almeno nove ricorsi distinti: comuni che si sentono esclusi dalla decisione sul proprio territorio, comitati di allevatori e agricoltori, un parco eolico che si vede minacciato nella sua attività, comitati esplicitamente contrari al parco. Il decreto imposto dal giudice non ha chiuso il conflitto — lo ha spostato su un altro tavolo, sempre giudiziario, dove ora si misurano gli interessi di chi si opporrebbe a quello stesso decreto.

Una voce critica all’interno dello stesso fronte ambientalista, commentando la sentenza gemella sulla Costa Teatina, ha messo il dito su questo punto in modo netto: un parco “istituito per via giudiziaria” rischia di restare un atto sulla carta — un involucro legale dentro cui, in assenza di un vero processo di condivisione con il territorio, può finire per consolidarsi esattamente ciò che la tutela dovrebbe impedire.

È la conclusione che vale la pena trattenere da questa storia, al netto di ogni ipotesi su chi abbia voluto cosa: un sistema che riesce a dichiarare una tutela con un comma di bilancio, ma che ha bisogno di un tribunale per farla esistere, e che produce contenzioso permanente anche dopo che il tribunale ha parlato, non è un sistema che protegge l’ambiente in modo efficace. È un sistema che ha sostituito la protezione dell’ambiente con la gestione perenne del conflitto su come — e se — proteggerlo.

Riferimenti normativi e giudiziari citati nel testo
  • L. 6 dicembre 1991, n. 394 (“legge quadro sulle aree protette”), art. 34, comma 1: meccanismo di istituzione di parchi nazionali direttamente per legge, senza necessità di intesa preventiva con le Regioni (a differenza del regime previsto da altri commi del medesimo articolo).
  • Proposta di legge C. 1964, “Ceruti ed altri”, depositata alla Camera dei Deputati il 26 novembre 1987 (X legislatura): testo base poi confluito, dopo unificazione con altre proposte concorrenti, nella l. 394/1991. Approvazione definitiva alla Camera il 20 novembre 1991; promulgazione il 6 dicembre 1991.
  • D.M. 21 settembre 1984 e D.M. 28 marzo 1985 (sottosegretario ai Beni Culturali e Ambientali Giuseppe Galasso): atti amministrativi di tutela paesaggistica, parzialmente annullati dal giudice amministrativo. D.L. 27 giugno 1985, n. 312, di correzione, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1985, n. 431 (“legge Galasso”), pubblicata in G.U. n. 197 del 22 agosto 1985.
  • L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), art. 1, comma 1116: ha modificato l’art. 34, comma 1, della l. 394/1991 inserendo le lettere f-bis) e f-ter), istituendo per questa via il Parco nazionale del Matese e il Parco nazionale di Portofino.
  • Parchi nazionali istituiti con analogo meccanismo e rimasti per anni privi di attuazione: Costa Teatina (l. n. 93/2001, art. 8, comma 3), Egadi, Eolie e Iblei (l. n. 222/2007, art. 6, comma 4-septies).
  • TAR Lazio, sentenza 24 ottobre 2024 (ricorso n. 1676/2024, Associazione Italia Nostra c. Ministero dell’Ambiente): ordina al Ministero di provvedere, entro 180 giorni, alla delimitazione provvisoria del Parco del Matese e alle misure di salvaguardia, con previsione di commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
  • Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 101 del 22 aprile 2025: perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco nazionale del Matese, adottato in esecuzione della sentenza TAR di cui sopra.
  • TAR Lazio, sentenza n. 4469/2026 (10 marzo 2026): dichiara inammissibile il ricorso del consigliere regionale molisano Massimo Romano contro il decreto n. 101/2025, per carenza di legittimazione ad agire del singolo consigliere in luogo dell’ente Regione.
  • Ricorsi pendenti al TAR contro il decreto n. 101/2025: risultano, tra gli altri, i Comuni di San Lupo, Gallo Matese, Letino e Castello del Matese, Federcaccia Campania, l’ATC n. 3 di Isernia, la società Eolica San Lupo Srl, oltre a comitati locali (Comitato Allevatori e Agricoltori del Territorio, Comitato Matese Libero, Comitato No Parco di Pontelandolfo).
  • TAR Lazio, sentenza giugno 2026 (ricorso WWF c. Ministero dell’Ambiente): obbliga il Ministero a concludere entro 90 giorni il procedimento istitutivo del Parco nazionale della Costa Teatina, venticinque anni dopo la legge istitutiva del 2001. Tra le reazioni alla sentenza, la posizione critica di Augusto De Sanctis (Forum H2O), che definisce il rischio di un parco “istituito per via giudiziaria” come potenziale “operazione di greenwashing” priva di condivisione territoriale.
  • WWF Italia, Trentennale della legge quadro sulle aree protette (dicembre 2021): dossier che documenta come pattern sistemico la disomogeneità nella classificazione e nell’attuazione dei parchi nazionali italiani.
I firmatari della proposta di legge che divenne la legge quadro del 1991
Proposta di legge C. 1964, “Ceruti ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine”, depositata alla Camera dei Deputati il 26 novembre 1987 (X legislatura). Primo firmatario: Gianluigi Ceruti. Cofirmatari, secondo la scheda dell’atto: Michele Boato, Filippo Caria, Guglielmo Castagnetti, Antonio Cederna, Giuseppe Cerutti, Laura Cima, Amedeo D’Addario, Guido D’Angelo, Francesco De Lorenzo, Anna Donati, Rosa Filippini, Giancarlo Galli, Gloria Grosso, Gianni Lanzinger, Renzo Lusetti, Manfredo Manfredi, Paolo Martuscelli, Gianni Mattioli, Franco Piro, Annamaria Procacci, Luciano Radi, Edo Ronchi, Francesco Rutelli, Giancarlo Salvoldi, Massimo Scalia, Chicco Testa, Bruno Zevi, Giuseppe Galasso, Natalia Levi Baldini, Giovanni Travaglini.
Osservatorio dei Vinti — Analisi
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Un parco in attesa di sé stesso: cosa potrebbe imparare il Matese da un linguaggio di programmazione
Visioni

Il Parco Nazionale del Matese esiste su carta da un decreto ministeriale, ma non è ancora nato nella sua forma definitiva: manca il decreto del Presidente della Repubblica, e il territorio nel frattempo si presenta frammentato. Una vicenda distante — la storia di un linguaggio di programmazione nato per hobby e diventato standard mondiale — offre un’ipotesi su come la frammentazione possa, in altri contesti, trasformarsi in coordinamento.

Visioni Governance territoriale

Un parco che non è ancora nato

Il 22 aprile 2025, Giornata della Terra, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha firmato il decreto che individua perimetrazione, zonizzazione e misure di salvaguardia del Parco Nazionale del Matese. La notizia è stata diffusa come la nascita del 25° parco nazionale italiano. Non è così, almeno non ancora: la legge quadro sulle aree protette distingue tra l’atto che prevede l’istituzione di un parco e l’atto che lo istituisce davvero, riservando quest’ultimo passaggio a un decreto del Presidente della Repubblica. Prima di quel decreto, il parco è “istituendo” — promesso, non realtà istituzionale operativa. Un’analisi giuridica pubblicata a maggio 2025 ha definito la comunicazione ministeriale che annunciava la nascita del parco “un grave sgarbo istituzionale” proprio nei confronti del Capo dello Stato, il cui atto resta l’unico a poter chiudere davvero il procedimento.

Nell’agosto 2025 è stato nominato un Comitato di gestione provvisoria, primo strumento operativo del parco in attesa della perimetrazione definitiva. A inizio 2026 un’associazione ambientalista ha richiesto pubblicamente a Regioni e Ministero di accelerare l’intesa per il decreto presidenziale, segno che il passaggio finale non è ancora avvenuto. Nel frattempo, una sentenza del TAR del Lazio del 2026 ha respinto un ricorso del Consiglio regionale del Molise contro il decreto ministeriale, confermando la correttezza tecnica del procedimento ma non risolvendo la frattura politica tra le due Regioni coinvolte.

Un territorio diviso in più direzioni

La frammentazione non corre solo lungo il confine regionale. Trenta associazioni — nazionali e locali, distribuite sulle quattro province coinvolte — hanno presentato un documento congiunto che chiede chiarimenti su tempi e modalità del decreto presidenziale e segnala di essere state escluse dall’istruttoria che ha portato al decreto ministeriale. Il sindaco di un comune del versante casertano ha pubblicamente espresso rammarico perché le richieste di zonizzazione del proprio territorio, secondo la sua versione concordate verbalmente con Ministero e ISPRA, sono state ignorate nel testo finale. Più in generale, la comunità che vive il massiccio si è divisa tra chi vede nel parco un’occasione di tutela e chi lo percepisce come un vincolo calato dall’alto, con timori concreti per le attività agricole e pastorali esistenti.

Nessuno di questi soggetti — Ministero, Regioni, comuni, associazioni, Comitato di gestione — ha agito, isolatamente, in modo scorretto. Ciascuno ha perseguito legittimamente la propria parte di competenza. Ma il risultato, a oltre un anno dal decreto ministeriale, è un parco che esiste a metà: riconosciuto, finanziabile, governato in via provvisoria, ma privo ancora dell’atto che lo renderebbe pienamente operativo, e privo soprattutto di un punto in cui le parti divergenti del territorio si siano riconosciute in un percorso comune.

Una vicenda distante: un linguaggio nato per hobby

Nel dicembre 1989, un ricercatore del CWI di Amsterdam con una settimana libera per le feste scrisse, come passatempo, l’interprete di un nuovo linguaggio di programmazione. Lo chiamò Python. Per oltre vent’anni il settore informatico lo considerò poco più che un hobby: linguaggi come C++ e Java erano lo standard per i sistemi “seri”, mentre Python restava ai margini, usato per automatizzare compiti minori. Ancora nel 2013, una conferenza europea dedicata interamente a Python ospitò un intervento intitolato “Why Python Sucks” — tenuto da un ingegnere di un’azienda concorrente — che la stessa platea di appassionati accolse con applausi, segno di quanto fosse condiviso, persino tra chi lo usava, un giudizio severo sul linguaggio.

Eppure, nello stesso periodo, comunità tecniche diverse e senza alcun coordinamento tra loro stavano costruendo, su quella base, strumenti che ne avrebbero moltiplicato il valore: librerie scientifiche nate nelle università, framework per l’apprendimento automatico sviluppati indipendentemente da un istituto di ricerca canadese, da un dottorando a Berkeley, da Google, da Facebook. Nessuno di questi soggetti operava in base a un piano comune. Ognuno risolveva un proprio problema locale, nella propria lingua tecnica, senza chiedere il permesso agli altri.

Il punto di rottura, e ciò che ne è seguito

La crescita non risolse da sola i nodi di coordinamento. Quando nel 2008 fu deciso di rendere il linguaggio incompatibile con la sua versione precedente per risolvere difetti strutturali, la transizione richiese oltre un decennio: il termine per abbandonare la vecchia versione, fissato inizialmente al 2015, dovette essere prorogato al 2020 perché gran parte dell’ecosistema — librerie, progetti, aziende — non si era ancora spostato, ciascuno in attesa che lo facessero gli altri prima. Nessuno aveva convenienza a muoversi per primo.

La soluzione non arrivò da un’autorità superiore che impose la migrazione. Arrivò da un impegno pubblico e reciproco: un gruppo di progetti, inizialmente nell’ambito scientifico, dichiarò collettivamente che entro una certa data avrebbe richiesto la nuova versione, dando ad altri progetti la sicurezza necessaria per pianificare la propria transizione senza il timore di restare isolati. L’iniziativa si estese nel tempo a tutto l’ecosistema, fino a coprire la quasi totalità dei progetti rilevanti.

Anche la guida del progetto conobbe una rottura. Il suo creatore, che per ventotto anni aveva avuto l’ultima parola su ogni decisione tecnica, si dimise nel 2018 dopo una controversia interna particolarmente dura, lasciando per alcuni mesi un vuoto di governance con decine di proposte di modifica in attesa. La comunità rispose non scegliendo un nuovo decisore unico, ma votando tra diverse proposte di governance condivisa: vinse un modello che affida le decisioni a un piccolo consiglio eletto, con l’istruzione esplicita di usare la propria autorità con parsimonia e di cercare il consenso ove possibile.

Quel linguaggio, ignorato per due decenni dalle stesse organizzazioni che oggi lo impiegano per i propri sistemi più avanzati, è oggi il più insegnato nei programmi introduttivi delle principali università statunitensi, e nel 2023 è stato integrato nativamente in uno degli strumenti per ufficio più diffusi al mondo. La critica tecnica al linguaggio non si è mai esaurita — esiste ancora oggi, pubblicamente, da parte di chi lo considera tuttora inferiore ad alternative più recenti. La sua diffusione non ha chiuso il dibattito sui suoi limiti: è cresciuta insieme a quel dibattito, non al posto di esso.

Un limite dichiarato

Il parallelo qui proposto unisce due domini molto diversi: la governance di un software open source e la governance pubblica di un territorio protetto. Nel primo caso, i soggetti coinvolti partecipavano per scelta volontaria; nel secondo, residenti e amministrazioni non hanno la stessa libertà di “non aderire” al vincolo istituzionale. La distanza tra i due casi è reale e non va minimizzata: ciò che segue è un’ipotesi sul meccanismo astratto del coordinamento, non un’equivalenza tra le due situazioni.

Cosa rende possibile il confronto

Ciò che rende questa vicenda pertinente non è la tecnologia in sé, ma il meccanismo che ha permesso a soggetti diversi, senza un’autorità comune sopra di loro e senza nemmeno conoscersi in molti casi, di convergere su una direzione condivisa dopo anni di frammentazione. Due elementi distinti hanno reso possibile quella convergenza: un impegno pubblico e reciproco tra le parti coinvolte, che ha dato a ciascuna la sicurezza di non restare isolata muovendosi per prima; e una regola di governance scelta collettivamente, non imposta da un singolo centro, capace di sostituire un coordinamento fragile e concentrato con uno distribuito e duraturo.

Nessuno di questi due elementi è una tecnologia. Nessuno richiede uno specifico ente, piattaforma o progetto per esistere. Sono entrambi, semmai, una scelta procedurale: il primo risponde alla domanda “chi si muove prima, se nessuno ha la garanzia che gli altri lo seguano”, il secondo alla domanda “chi decide, quando chi decideva prima non può più farlo, o non lo fa più nell’interesse di tutti”.

Il Matese, oggi, è esattamente nel punto in cui Python si è trovato più volte: un insieme di soggetti — Regioni, comuni, associazioni, comitato di gestione — ciascuno legittimo nella propria parte, ciascuno in attesa di un segnale dagli altri prima di muoversi, e un atto finale — il decreto presidenziale — che dipende da un’intesa che ancora non si è compiuta.

È una speranza, non una previsione. Nulla in questa vicenda dimostra che il Matese troverà il proprio equivalente di un impegno reciproco dichiarato, o di una regola di governance condivisa. Dimostra soltanto che altrove, in un dominio del tutto diverso, una frammentazione altrettanto reale è stata superata non da un’autorità che ha imposto l’ordine, ma da chi era frammentato e ha scelto, volontariamente, di smettere di esserlo.

Resta aperta, e questa Visione non la chiude, la domanda su quale forma concreta potrebbe prendere, per il Matese, un impegno reciproco tra Regioni, comuni e associazioni, o una regola di governance condivisa che non dipenda dalla buona volontà di un singolo decreto. Restano aperte anche le domande su chi dovrebbe proporla, e su cosa accadrebbe se il territorio, ancora una volta, scegliesse di non rispondere.

Questa Visione nasce da un’analisi verificata su fonti primarie, istituzionali e di stampa, elencate di seguito. L’ipotesi che ne deriva è dichiarata come tale: un’interpretazione possibile e un augurio esplicito, non una conclusione dimostrata né una previsione.

Fonti
  • Legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 2, 7, 8, 34 (legge quadro sulle aree protette)
  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1116 (istituzione del Parco Nazionale del Matese)
  • Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica prot. n. 101 del 22 aprile 2025
  • TAR Lazio, sentenza n. 04469/2026
  • greenreport.it, “L’istituzione del Parco nazionale del Matese in realtà è ancora lontana”, maggio 2025
  • Associazione Culturale La Terra, documento congiunto di 30 associazioni del territorio del Matese, 2026
  • L’AltraMontagna, “L’Italia ha un nuovo Parco Nazionale…”, aprile 2025
  • Python Software Foundation, “Sunsetting Python 2”, python.org
  • The Python 3 Statement, python3statement.github.io
  • LWN.net e Linux Journal, cronache delle dimissioni di Guido van Rossum da BDFL, luglio 2018
  • Philip Guo, “Python is Now the Most Popular Introductory Teaching Language at Top U.S. Universities”, Communications of the ACM, 7 luglio 2014
  • Microsoft, “Announcing Python in Excel”, techcommunity.microsoft.com, 23 agosto 2023
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Il corpo senza centro: quando chi decide non risponde di cosa accade dopo
Visioni

Cinque episodi distanti per materia, scala e geografia condividono lo stesso schema: l’atto che istituisce un vincolo o un riconoscimento raramente porta con sé chi dovrà sostenerne il peso nel tempo. Un’analisi verificata, e un’ipotesi dichiarata che resta tale.

Visioni Governance territoriale

Non è nato come un confronto. È nato osservando, in sequenza e per ragioni di lavoro editoriale diverse tra loro, episodi che non avevano in apparenza nulla in comune: una sentenza amministrativa sulla costa abruzzese, la demolizione di un albergo abusivo sulla costiera amalfitana di vent’anni prima, il destino di una legge sul paesaggio del 1985, un convegno sulla pastorizia transumante in un piccolo comune del Sannio. Materie diverse, decenni diversi, attori diversi. Ma con un’insistenza che a un certo punto ha smesso di sembrare casuale.

Il Parco della Costa Teatina, venticinque anni dopo

Con la sentenza n. 335/2026, il TAR Abruzzo ha accolto un ricorso del WWF Italia e imposto al Ministero dell’Ambiente un termine perentorio di novanta giorni per concludere l’iter istitutivo del Parco Nazionale della Costa Teatina, previsto dalla legge 93 del 2001. Venticinque anni separano la legge dalla sua prima reale esecuzione. Il vincolo non era mai stato negato nel merito: era semplicemente rimasto senza nessuno che, nel tempo, ne portasse a termine l’attuazione, fino a che un giudice non ha dovuto imporla.

Una vittoria, poi una sequenza incerta

L’Hotel Fuenti. Demolito nel 1999 dopo un contenzioso durato circa trent’anni, l’abbattimento dell’albergo abusivo sulla costiera amalfitana è ricordato come una delle prime “eco-vittorie” del movimento ambientalista italiano, e la parola coniata per descriverlo — “ecomostro” — è entrata nel linguaggio comune. Ma la demolizione fu solo parziale: l’ala più visibile dal mare venne abbattuta, il basamento restò in piedi. Nel 2004 una conferenza dei servizi con 24 enti approvò un progetto di restauro paesaggistico presentato dalla stessa proprietà Mazzitelli — il “Parco del Fuenti” — che prevedeva, tra l’altro, uno stabilimento balneare; la Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici autorizzò la struttura, entrata in funzione nell’estate del 2009. L’anno seguente la stessa Soprintendenza emise un secondo parere, di segno opposto, riconoscendo che il primo nulla osta era stato concesso sulla base di un errore di qualificazione dell’area indotto dal Comune di Vietri. La struttura chiuse e il contenzioso proseguì fino al Consiglio di Stato, che nel 2017 ribaltò le decisioni dei giudici amministrativi inferiori e autorizzò in via definitiva il progetto, poi effettivamente realizzato a partire dal 2019. Qui la tutela non è mancata in modo semplice: è stata concessa, poi ritirata dallo stesso ente per un proprio errore riconosciuto, poi imposta da un giudice di ultima istanza tredici anni dopo la prima autorizzazione. Non l’assenza di un controllo, ma la sua discontinuità nel tempo, è ciò che il caso mostra con più chiarezza.

Il vincolo che dura più di quanto previsto

La legge Galasso. La legge 431 del 1985 impose un vincolo paesaggistico automatico su intere categorie di territorio — coste, fiumi, montagne — e previde che le Regioni adottassero, entro un anno, i piani paesistici destinati a sostituire quel regime transitorio con una disciplina stabile. Quel termine, nella maggior parte delle Regioni, non fu rispettato: ancora nel 2008, oltre vent’anni dopo, solo sei Regioni su venti avevano piani approvati in conformità con la normativa successiva. Il vincolo transitorio restò in vigore, prorogato anno per anno, per un tempo molto più lungo di quello per cui era stato concepito. Non si trattò di un’area lasciata scoperta: il divieto, nella sua formulazione originaria, era totale. Ma un divieto pensato per durare un anno e prorogato per oltre un decennio è una norma diversa, nei fatti, da quella che il legislatore aveva scritto — e la sua autorità reale sul territorio ne risente, indipendentemente dalla sua severità sulla carta.

Un convegno, cinque registri che non si toccano

Santa Croce del Sannio, 25 giugno 2026. Nel convegno “Pastorizia, Transumanze, UNESCO Beni Immateriali e Sviluppo Integrato del Territorio”, promosso nell’ambito del progetto Tracce, si sono confrontati un direttore di istituto culturale, un rappresentante del Ministero dell’Agricoltura, un delegato FAO, due allevatrici attive sul campo e la presidente di un’associazione di filiera agroalimentare. Ognuno ha parlato con piena legittimità nel proprio registro: il riconoscimento UNESCO del 2019, un fondo ministeriale di due milioni di euro, la designazione ONU 2026 come Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori, la domanda di una giusta remunerazione per chi sostiene il costo della tutela ambientale. Dal lato di chi gestisce gli animali ogni giorno, però, è arrivata una fotografia diversa: sistemi informatici inadeguati alla gestione di transumanze verticali su larga scala, incongruenze normative che complicano la movimentazione del bestiame. Come ha registrato la cronaca di quella giornata, “nessuno degli interventi affronta esplicitamente il tema di come” gli strumenti istituzionali richiamati “si traducano, o se si traducano, in capacità di intervento effettiva sulle criticità operative descritte dagli allevatori presenti”.

Un limite del metodo, dichiarato

I cinque episodi qui raccolti non costituiscono un campione sistematico. Sono stati incontrati per via aneddotica, nel corso di un lavoro editoriale orientato ad altri obiettivi, e accostati perché mostravano una ricorrenza che ha smesso di sembrare casuale — non perché selezionati secondo un criterio statistico capace di misurare quanto il fenomeno sia diffuso, né quanto spesso, all’opposto, l’esecuzione abbia invece tenuto. Quanto segue va letto come ipotesi costruita su questa base parziale, non come conclusione verificata su scala nazionale.

Dall’analisi all’ipotesi

Nei cinque episodi non emerge nessuna evidenza di malafede da parte di chi ha agito. Il Parlamento che scrive una legge di tutela, il giudice che ne impone l’esecuzione, l’associazione che porta un caso in tribunale, l’istituto che riconosce un patrimonio immateriale, il ministero che istituisce un fondo: ciascuno di questi soggetti, osservato isolatamente, compie un atto legittimo e per lo più necessario nel proprio ambito di competenza. Il punto in cui lo schema si rompe non è dentro nessuno di questi atti. È nello spazio tra di essi — nel passaggio, quasi mai previsto in modo vincolante, tra il momento in cui un obbligo viene creato e il momento, molto più lungo, in cui qualcuno dovrebbe risponderne nel tempo.

È un’immagine clinica, più che poetica, a descriverlo meglio di altre: non una paralisi, dove la forza manca, ma un’atassia, dove la forza è presente in ogni singolo arto ma la coordinazione tra gli arti è assente. Un corpo che si muove così non cade per debolezza. Cade perché nessuna delle sue parti, per quanto sana, riceve informazione su cosa stanno facendo le altre, né è responsabile delle conseguenze che il proprio movimento produce sul resto del corpo.

Da qui nasce un’ipotesi, e va trattata come tale: non un cervello unico che decida per tutte le parti — soluzione che concentrerebbe altrove un potere, con rischi propri — ma una regola che lega strutturalmente l’atto che istituisce un obbligo alla responsabilità di chi lo istituisce per la sua esecuzione nel tempo. Non un’intelligenza che si sovrappone al sistema dall’alto, ma un vincolo che attraversa ogni singolo atto, fin dalla sua scrittura.

È una speranza, non un fatto accertato. Nessuno dei cinque episodi qui raccolti dimostra che una correzione di questo tipo sia possibile, né che basterebbe a risolvere lo schema osservato. Dimostrano solo che lo schema si ripete, in forme diverse, da almeno quarant’anni.

Resta aperta, e questa Visione non la chiude, la domanda su quale forma debba prendere quella responsabilità — se normativa, finanziaria, di controllo terzo, o di natura diversa da queste. Restano aperte anche le domande, altrettanto legittime, su chi dovrebbe imporla, e su cosa accadrebbe se la stessa regola di responsabilità diventasse, a sua volta, un nuovo vincolo senza nessuno che ne risponda.

Questa Visione nasce da un’analisi verificata su fonti primarie e di stampa, elencate di seguito, e da un’osservazione diretta riportata in altro articolo già pubblicato su questa testata. L’ipotesi che ne deriva è dichiarata come tale: un’interpretazione possibile, non una conclusione dimostrata.

Fonti
  • TAR Abruzzo, sez. Pescara, sentenza n. 335/2026 (22 giugno 2026)
  • Legge 9 dicembre 1991, n. 394, art. 34, comma 3
  • Legge 8 agosto 1985, n. 431 (legge Galasso), artt. 1-bis, 1-ter, 1-quinquies
  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio
  • ivinti.it, “Transumanza e aree interne: dal patrimonio immateriale alla domanda di un modello economico”, 27 giugno 2026
  • Rassegna stampa su Parco Nazionale della Costa Teatina, giugno 2026 (WWF Italia, Legambiente Abruzzo, testate locali abruzzesi)
  • Consiglio Regionale della Campania, “I precedenti del caso Fuenti” (cronologia degli atti amministrativi e giudiziari 1968-1999)
  • Positanonews / Corriere del Mezzogiorno, “Fuenti può diventare stabilimento balneare, lo dice il Consiglio di Stato” (sentenza Consiglio di Stato, 2017)
  • Il Fatto Quotidiano, “C’era una volta il Fuenti, l’ecomostro cattivo” (26 agosto 2009)
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Transumanza e aree interne: dal patrimonio immateriale alla domanda di un modello economico

Convegni

Il convegno di Santa Croce del Sannio mette a confronto istituzioni, allevatori e ricerca su un nodo comune: la transumanza come infrastruttura di sviluppo, non come reperto da museo

Pastorizia Aree interne UNESCO Transumanza

Si è svolto il 25 giugno 2026 a Santa Croce del Sannio il convegno “Pastorizia, Transumanze, UNESCO Beni Immateriali e Sviluppo Integrato del Territorio”, promosso nell’ambito del progetto “Tracce” sulla transumanza digitale (programma su tracce.cloud), occasione di confronto tra rappresentanti istituzionali, allevatori e ricercatori sul tema della transumanza come elemento di sviluppo per le aree interne del Mezzogiorno. Gli interventi, pur provenendo da prospettive distinte — istituzionale, imprenditoriale, accademica e internazionale — convergono su una tesi comune, che attraversa l’intero convegno: la transumanza non va trattata come reperto storico da tutelare in chiave museale, ma come infrastruttura economica e territoriale potenzialmente riattivabile.

La cornice istituzionale: dal riconoscimento UNESCO al fondo ministeriale

Ad aprire i lavori è Leonardo Ventura, direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, che richiama il riconoscimento ufficiale della transumanza nella lista rappresentativa del patrimonio immateriale UNESCO, ottenuto nel 2019. Ventura inquadra l’azione dell’Istituto come supporto tecnico ai progetti già in corso sul territorio, in particolare quelli promossi da Nicola Di Niro, e individua nella valorizzazione territoriale — più che nella sola salvaguardia della pratica tradizionale — l’obiettivo prioritario.

Sulla stessa linea si muove l’intervento del rappresentante del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (D’Eramo), che dà conto di uno strumento concreto già attivo: un fondo di 2 milioni di euro destinato ai comuni per il recupero di stazioni di sosta, masserie tratturali e rifugi pastorali. Viene inoltre segnalata un’iniziativa parlamentare per l’istituzione di un Fondo Nazionale delle Terre Rurali d’Italia, orientata alla conservazione delle competenze tecniche della pastorizia estensiva.

Il dato istituzionale più rilevante emerso dal convegno riguarda però una cornice internazionale, non nazionale: il 2026 è stato dichiarato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori (International Year of Rangelands and Pastoralists), con risoluzione adottata il 15 marzo 2022 su iniziativa della Mongolia e con il sostegno di 68 paesi co-firmatari. La FAO è stata designata agenzia guida per l’attuazione del programma, lanciato formalmente a Roma il 3 dicembre 2025. Gregorio Velasco, intervenuto in rappresentanza della FAO, ha richiamato questa cornice come opportunità di visibilità politica per il settore pastorale, sottolineando che i sistemi pastorali sono presenti in oltre il 75% dei paesi del mondo, coinvolgono circa 200 milioni di persone e gestiscono una quota significativa della superficie terrestre globale, con funzioni ecosistemiche dirette — sequestro del carbonio, conservazione della biodiversità, prevenzione degli incendi.

La ricostruzione storica: dai faldoni della Provincia di Foggia alla rete UNESCO

L’intervento di Nicola Di Niro fornisce la chiave narrativa del convegno e ne spiega l’origine. Il racconto parte da un’osservazione diretta nel 2003 della transumanza ancora praticata dalla famiglia Colantuono tra Molise e Puglia — circa 450 bovini di razza podolica spostati a piedi secondo modalità tramandate da generazioni. Da quell’osservazione nasce una ricerca d’archivio: documentazione di fine Ottocento conservata negli archivi della Provincia di Foggia, che attesta in modo puntuale i percorsi dei tratturi storici. Secondo Di Niro, questi documenti dimostrano che la transumanza non costituiva solo una pratica pastorale, ma una rete geografica strutturata che collegava l’intero Mezzogiorno, dall’Abruzzo alla Puglia fino alla Calabria, e che ha influenzato la formazione di insediamenti urbani lungo i percorsi — tra gli esempi citati, Latina, Matera, Campobasso e Isernia.

Da questa ricerca documentale è derivato un progetto internazionale, con il coinvolgimento di Francia, Spagna, Grecia e Svezia, che ha condotto al riconoscimento UNESCO del 2019. Di Niro propone una lettura della transumanza non come pratica residuale, ma come modello da aggiornare attraverso strumenti tecnologici — monitoraggio satellitare o con drone degli spostamenti, sensoristica per il controllo sanitario del bestiame — funzionali a un’economia legata al turismo lento e alla valorizzazione di filiere agroalimentari di qualità, come il caciocavallo podolico. La proposta più esplicita riguarda il ruolo delle nuove generazioni, da intendersi non come continuatori della pastorizia tradizionale ma come gestori integrati del territorio, capaci di coniugare agricoltura, artigianato e accoglienza.

La voce degli allevatori: isolamento, burocrazia, squilibrio di filiera

Se la componente istituzionale e progettuale del convegno guarda al futuro, gli interventi degli allevatori restituiscono una fotografia più immediata delle criticità operative. Manuela Cozzi, attiva in Abruzzo da quasi cinquant’anni nell’economia pastorale delle aree marginali, individua nell’isolamento e nell’invecchiamento della popolazione di allevatori la fragilità principale del settore, con conseguenze dirette sulla tenuta economica e ambientale dei territori montani. Cozzi richiama inoltre la pressione concorrenziale di capi importati non soggetti agli stessi standard di benessere animale, e descrive ostacoli amministrativi concreti — sistemi informatici non adeguati alla gestione di transumanze verticali su larga scala, con incongruenze normative che complicano la movimentazione degli animali.

Un punto specifico merita di essere segnalato come dichiarazione della relatrice, da verificare indipendentemente prima di un eventuale utilizzo come dato consolidato: secondo Cozzi, il volume di vendita di arrosticini in Abruzzo supererebbe il miliardo di pezzi all’anno, a fronte di una drastica riduzione dei capi di bestiame effettivamente presenti sul territorio. Il punto, così come posto, serve a illustrare uno squilibrio di filiera — la crescita del business legato ai prodotti della pastorizia a fronte della contrazione del numero di allevatori — più che a fornire una misura statistica verificata.

Cozzi richiama infine un percorso normativo già avviato in Abruzzo circa trentacinque anni fa, con il riconoscimento legislativo di agricoltura biologica, fattorie didattiche e fattorie sociali, presentato come precedente di multifunzionalità agricola applicabile anche al contesto attuale.

Il nodo generazionale e la critica al modello agricolo intensivo

Nadia Savino, presidente di Slow Food Benevento e già collaboratrice FAO, porta nel convegno una prospettiva biografica che si fa argomento generale: la sua generazione, originaria delle aree interne irpine, è stata storicamente orientata a lasciare il territorio per ragioni di studio e lavoro. Savino inquadra la propria scelta di rientro e di avvio di un’azienda agricola come parte di una più ampia esigenza di modelli alternativi alla agricoltura intensiva, che secondo l’intervento non sarebbe in grado di sostenere la domanda alimentare globale prevista per il 2050.

L’intervento individua due ordini di problemi per le aree interne. Il primo è la mancanza di un orizzonte progettuale di lungo periodo, attribuita a una politica orientata alla scadenza elettorale piuttosto che alla pianificazione strutturale. Il secondo riguarda la sostenibilità economica delle filiere agroecologiche e biologiche, che secondo Savino devono ancora dimostrare piena autonomia economica, al di là della qualità del prodotto. Savino richiama il principio di Slow Food — “buono, pulito e giusto” — sottolineando che la componente ancora da consolidare è quella della giusta remunerazione, sia per il consumatore che per chi assume il costo della tutela ambientale e sociale.

Temi trasversali e nodi aperti

Letti nel complesso, gli interventi del convegno restituiscono alcuni nodi comuni che attraversano prospettive istituzionali, imprenditoriali e accademiche diverse tra loro:

  • Riconversione funzionale del patrimonio immateriale. Il riconoscimento UNESCO del 2019 viene sistematicamente presentato non come punto di arrivo simbolico, ma come premessa per un modello economico da costruire — turismo lento, filiere agroalimentari, gestione tecnologica del bestiame.
  • Squilibrio tra valore di filiera e tenuta della base produttiva. Più interventi convergono, con angolazioni diverse, sulla distanza tra la crescita del valore economico legato ai prodotti della pastorizia e la contrazione strutturale del numero di allevatori attivi sul territorio.
  • Deficit infrastrutturale e amministrativo. Le criticità segnalate da chi opera direttamente nel settore — sistemi informatici inadeguati, incongruenze normative nella movimentazione del bestiame — indicano una distanza tra la cornice di riconoscimento culturale e gli strumenti amministrativi concreti a disposizione degli operatori.
  • Domanda di ricambio generazionale, non di replica del modello tradizionale. Sia Di Niro sia Savino, da prospettive diverse, propongono una figura di operatore agricolo che integra competenze gestionali, tecnologiche e di accoglienza, distinta dalla figura tradizionale del pastore.
  • Cornice multilivello. Il convegno mette in relazione strumenti di scala molto diversa — un fondo ministeriale da 2 milioni di euro, un’iniziativa parlamentare nazionale, una designazione ONU di portata globale — senza che dagli interventi emerga un’articolazione chiara di come questi livelli debbano coordinarsi operativamente sul territorio.

Resta sullo sfondo, e non risolta dal convegno, la questione della scala temporale: gli strumenti istituzionali richiamati — fondo ministeriale, iniziativa parlamentare, Anno Internazionale ONU — operano su orizzonti e per importi molto diversi tra loro, e nessuno degli interventi affronta esplicitamente il tema di come si traducano, o se si traducano, in capacità di intervento effettiva sulle criticità operative descritte dagli allevatori presenti.

Convegno: “Pastorizia, Transumanze, UNESCO Beni Immateriali e Sviluppo Integrato del Territorio” — Santa Croce del Sannio. Relatori: Leonardo Ventura (Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale), Nicola Di Niro, Manuela Cozzi (La Porta dei Parchi), Nadia Savino (Slow Food Benevento), Gregorio Velasco (FAO), D’Eramo (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste).

ivinti.it — redazione

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